Delibera Agcom n. 162/07/CSP – Modifiche al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001

Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)


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Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)- la circolare integrale può essere richiesta esclusivamente dagli assistiti Consultmedia all’indirizzo: [email protected] – (…) = omissis “(…) Si desidera portare a conoscenza di codeste imprese l’approvazione da parte della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), del provvedimento in oggetto richiamato, di particolare importanza per le emittenti radiotelevisive. La delibera in parola trae impulso dalla lettera della Commissione europea n. D (2007) 809549 del 16 marzo 2007, avente ad oggetto “Dossier 2007/2110: monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni della Direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE (Direttiva “Televisione senza Frontiere”)”, relativa alla pubblicità televisiva e alle televendite, con la quale la predetta Commissione rilevava, tra l’altro, il problema dell’apparente non attuazione dell’articolo 18 bis della Direttiva, concernente le finestre di televendita, e la non applicazione agli annunci di autopromozione e agli annunci di servizio pubblico delle disposizioni della Direttiva in materia di inserimento della pubblicità nei programmi. Sulla scorta di tale appunto, l’Agcom, rilevato che (… segue per assistiti Consultmedia…) ha deliberato di adottare, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento concernente la pubblicità radiotelevisiva e le televendite riportate nell’allegato A alla delibera, il quale prevede quanto segue:

 Art. 1 – All’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Ad essi si applicano gli articoli 3 e 4”.
 Art. 2 – All’articolo 5 bis del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente comma “5. Fermi i limiti di cui all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ogni finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti “.

Ai fini dell’immediata comprensione della predetta novella normativa (… segue per assistiti Consultmedia…) Nell’invitare le imprese assistite a consultare frequentemente il sito www.newslinet.it, ospitante il periodico telematico NL Newsline collegato a questa struttura, al fine di conseguire aggiornamenti in tempo reale in ordine ad informazioni rilevanti per il settore radiotelevisivo, si partecipa che questa struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i partner di riferimento sono: dr.ssa Daniela Asero – tel. 0331/452183 fax 0331/593008 email [email protected] – dr. Giovanni Madaro – tel. 0331/452183 fax 0331/593008 email [email protected] Infine si ricorda che nell’area riservata agli utenti S.I.T. (Service Informativo Telematico) del sito www.consultmedia.it è presente la raccolta di tutte le circolari inviate da questa struttura da un triennio a questa parte. Per adesioni al servizio S.I.T. (erogato al costo annuale di euro 100,00 oltre IVA): [email protected] (rif. Marco Menoncello 0331/452183 fax 0331/593008) (…)

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