Digitale terrestre, Piemonte. Agcom, pubblicata la Delibera N. 294/09/CONS

Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Piemonte occidentale, corrispondente alle province di Torino e Cuneo.

 
L’AUTORITÀ
 
NELLA riunione del Consiglio del 4 giugno 2009;
 
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
 
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
 
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione" e, in particolare, l’art. 14, comma 2;
 
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 150;
 
VISTO l’art. 2-bis, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale prevede che “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;
 
VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell’Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249;
 
VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni;
 
VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2003, n. 43;
 
VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
 
VISTA la delibera n. 136/05/CONS recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
 
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo- Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 29 marzo 2006;
 
VISTA la delibera n. 266/06/CONS, recante “Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006;
 
VISTA la delibera n. 322/06/CONS, recante approvazione dei programmi tecnici di “Rai” e di “Rti” ai sensi della delibera n. 136/05/CONS; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006;
 
VISTE la delibera n. 109/07/CONS, recante “Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007, e la delibera n. 645/07/CONS, recante “Approvazione del disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”;
 
VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 6 aprile 2007 recante “Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2007-2009”;
 
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunications Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
 
VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T – Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”;
 
VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello swicht-off fissato al 1° marzo 2008”;
 
VISTA la delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008, recante “Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree all digital: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici”, in particolare l’articolo 1, comma 1, che ai fini dell’individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare nella Regione Piemonte e della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni (ora Ministero dello sviluppo economico), prevede l’avvio di un procedimento, nell’ambito del quale è convocato dall’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
 
VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 ed in particolare l’art. 8-novies, comma 3, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati secondo la “deliberazione n. 603/07CONS del 21 novembre 200, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori”;
 
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell’allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;
 
VISTA la nota prot. n. 29564 del 4 aprile 2008 del Ministero delle comunicazioni con la quale nel trasmettere i tre protocolli d’intesa sottoscritti con l’Associazione DGTVi e, rispettivamente, dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, firmato il 22 giugno 2006, dalla Regione Piemonte e dalla Provincia Autonoma di Trento, firmati entrambi il 1° dicembre 2007, chiede nel contempo la istituzione di appositi tavoli tecnici in analogia a quanto previsto dalla delibera n. 603/07/CONS;
 
VISTA la nota prot. n. 5094/SAO100 del 27 marzo 2008 della Regione Piemonte con la quale, tra l’altro, si richiede l’istituzione di un tavolo tecnico in previsione del primo switch-over per le provincie di Torino e Cuneo, previsto per il 17 novembre 2008 con switch-off fissato per il 17 marzo 2009, con la completa digitalizzazione delle reti nella Regione fissata per il 17 marzo 2011;
 
VISTO Il Decreto 10 settembre 2008 del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 Ottobre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la definiva conversione della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica 1, Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo entro il secondo semestre 2009;
 
CONSIDERATO che il previsto tavolo tecnico si è riunito nei giorni 21, 22 e 23 gennaio 2009, i cui lavori si sono ispirati al quadro delineato dall’art. 8-novies comma 3, della legge 6 giugno 2008, n. 101, per l’attuazione dello switch-off televisivo;
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della delibera n. 200/08/CONS, i contributi partecipativi acquisiti nell’ambito del tavolo tecnico sono considerati dall’Autorità, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera medesima, ai fini della determinazione del numero e della configurazione delle reti televisive digitali terrestri e che l’Autorità può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge n. 241/1990;
 
CONSIDERATO che l’Autorità, a conclusione del procedimento, definisce le reti digitali terrestri da realizzare nell’area tecnica 1, Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo e che il Ministero dello sviluppo economico provvede alla conseguente attribuzione dei diritti d’uso temporanei delle frequenze;
 
VISTI i criteri di pianificazione dettati dagli articoli 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g) e 3, comma 5, della legge n. 249/97 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
 
CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi del citato articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico;
 
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del medesimo articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;
 
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 237 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008;
 
CONSIDERATO che con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, è stato, altresì, approvato il nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze che riserva al servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V.
 
CONSIDERATO che l’intervenuta modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze ha consentito di assegnare all’emittente Europa 7, in esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato n.2624/2008, la frequenza relativa al canale 8 della banda III-VHF al fine del suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale.
 
CONSIDERATO, quindi, che il numero delle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito della canalizzazione per la banda VHF-III adottata negli atti finali della Conferenza di Ginevra ’06, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e V;
 
CONSIDERATO che le frequenze della banda III-VHF attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio radiofonico in tecnica digitale e non possono più essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off, per il servizio televisivo nelle provincie di Torino e Cuneo;
 
CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla sottoscrizione degli opportuni accordi internazionali, sia per le frequenze pianificate dalla Conferenza di Ginevra ‘06 ad uso dell’Italia, sia per le frequenze per le quali sono state ipotizzate estensioni dell’utilizzo pianificato a Ginevra, a condizione, per queste ultime, che non arrechino interferenze ai Paesi limitrofi ai quali le medesime frequenze sono state anche assegnate;
 
CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione delle frequenze di cui di cui al presente provvedimento sono stati considerati, in accordo con i parametri di flessibilità, i siti già assentiti dalla Regione Piemonte nonché gli ulteriori siti la cui utilizzazione è sottoposta al parere della Regione Piemonte ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. L’elenco dei siti è riportato in allegato 2 al presente provvedimento;
 
RITENUTO che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalla Regione Piemonte, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica previsti;
 
RITENUTO necessario che, sulla scorta delle ipotesi di flessibilità utilizzate per l’individuazione delle frequenze utilizzabili nell’area tecnica 1, Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo, si provveda a condurre le negoziazioni internazionali con i Paesi limitrofi interessati;
 
CONSIDERATO che il definitivo utilizzo delle frequenze è condizionato all’esito delle relative negoziazioni internazionali e della pianificazione delle aree confinanti e che l’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;
 
CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità che l’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento venga disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze;
 
CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 42 del decreto legislativo n. 177 del 2005, i diritti d’uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza. L’attribuzione dei diritti d’uso è comunque subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercite in tecnologia analogica, contestualmente all’attivazione degli impianti assegnati. In caso di mancata utilizzazione delle risorse trasmissive si applica quanto previsto dall’art. 52, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.
 
CONSIDERATO che, ai fini della configurazione delle reti digitali terrestri di cui alla presente delibera e della conseguente attribuzione dei diritti di uso delle frequenze si applicano i criteri di cui all’allegato A della delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, che costituisce modifica della delibera n. 603/07/CONS richiamata dall’articolo 8-novies della legge 101 del 2008;
 
CONSIDERATA la necessità, nel rispetto dei criteri della citata delibera n. 181/09/CONS, di pianificare le frequenze necessarie all’assolvimento dei compiti di servizio pubblico, anche nella nuova articolazione dell’offerta digitale, assicurando un grado di copertura coerente con gli obblighi di servizio universale, anche tenendo conto degli obblighi di programmazione regionale, nonché delle risorse necessarie ad attuare l’art. 28 del contratto di servizio 2007-2009;
 
CONSIDERATO che relativamente alla conversione delle reti delle emittenti televisive locali la citata delibera n. 181/09/CONS prevede il seguente criterio: “La conversione delle esistenti reti televisive locali analogiche in reti digitali pianificate, dovrà essere necessariamente effettuata nel rispetto delle previsioni normative che prevedono, come sopra detto, l’assegnazione di almeno un terzo delle risorse trasmissive disponibili a tale comparto. Ciò comporta che regole di conversione analoghe a quelle previste per le reti delle emittenti nazionali si applicano anche alle reti delle emittenti locali, con l’obbligo della restituzione delle frequenze all’atto dello switch-off e dell’utilizzo di reti digitali isofrequenziali “.
 
CONSIDERATO che i limiti al numero delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica relativi alle emittenti televisive locali sono dettati dall’articolo 2, comma 1, lettera p) e dall’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificati del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
 
RITENUTO opportuno specificare, nell’ambito della cornice normativa e regolamentare concernente le emittenti televisive locali, gli specifici criteri che, in accordo con la citata delibera n. 181/09/CONS, devono essere in concreto applicati nella conversione delle esistenti reti televisive esercite dalle emittenti locali, nel rispetto della riserva di almeno un terzo delle risorse trasmissive da assegnare a tale comparto;
 
RITENUTO, pertanto, che l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze pianificate con il presente provvedimento alle emittenti locali avvenga conformemente ai seguenti criteri:
 
a) l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data di avvio del tavolo tecnico ovvero al 19 dicembre 2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell’Autorità e validati dagli organi competenti;
 
b) alle reti esercite in tecnica analogica viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a), fermo quanto previsto al seguente punto c). Le aree di servizio di eventuali reti esercite dallo stesso soggetto in tecnica digitale che non rientrino nell’ambito di applicazione del successivo punto c), vengono considerate per le aree di servizio di cui al precedente punto a), laddove possibile, ai fini dell’assegnazione dei diritti di uso per una unica rete;
 
c) alle reti esercite in tecnica digitale viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a) nei seguenti casi:
 
1. rete digitale derivante dalla integrale conversione di una rete analogica;
 
2. rete digitale di un soggetto esercente anche una o più reti analogiche, che diffonda, alla data di cui al punto a), programmi televisivi che non siano esclusivamente simulcast di trasmissioni analogiche e che abbia, alla stessa data, una copertura di popolazione superiore al 50% dell’area tecnica di cui alla presente delibera, se operante in ambito regionale, ovvero superiore al 75% della provincia servita, se operante in ambito provinciale, e che le reti analogiche esercite dallo stesso soggetto abbiano una copertura di popolazione non inferiore a quella che le stesse reti avevano alla data di cui al punto a). Ai fini della individuazione delle emittenti operanti in ambito regionale o provinciale si fa riferimento alle definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
 
d) Ai fini della conversione delle reti televisive analogiche esercite da un medesimo soggetto nell’area tecnica di cui alla presente delibera si applicano i limiti di cui all’art. 23, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
 
e) qualora più soggetti eserciscano nell’area tecnica di cui alla presente delibera distinte reti televisive analogiche e/o distinte reti televisive digitali rientranti nell’ambito di applicazione di cui al precedente punto c), con aree di servizio in parte sovrapponibili, gli stessi soggetti, prima dell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze possono costituire società o consorzi ovvero stipulare intese tra loro ai fini dell’ottenimento di una singola rete televisiva digitale pianificata isofrequenziale con copertura analoga alla somma delle singole aree di servizio delle reti di cui al presente punto e);
 
f) eventuali estensioni delle reti digitali locali, convertite secondo i criteri di cui ai precedenti punti, possono essere prese in considerazione solo all’avvenuta transizione delle aree tecniche limitrofe.
 
CONSIDERATO che, alla luce della situazione orografica dell’area tecnica 1, Piemonte occidentale, riferita alle province di Torino e Cuneo e dell’attuale stato delle trattative internazionali, sono identificate per l’utilizzo nell’area tecnica le frequenze in banda VHF ed in banda UHF riportate in allegato 1 al presente provvedimento;
 
CONSIDERATO che le frequenze riportate nell’allegato 1 sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti nonché con le aree tecniche limitrofe;
 
CONSIDERATO che il documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nell’area tecnica 1 è a disposizione presso la sede dell’Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni, ai fini dell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nell’area tecnica 1, Piemonte Occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo;
 
CONSIDERATO pertanto che l’elenco delle frequenze è da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessità di compatibilizzazione con la prossima pianificazione delle aree limitrofe e dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale;
 
CONSIDERATO l’esito dei lavori del tavolo tecnico per l’area tecnica 1, Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo, recato dal relativo verbale sottoscritto dai soggetti partecipanti al tavolo stesso;
 
CONSIDERATO che in caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS;
 
CONSIDERATO che è opportuno che il rilascio dei titoli abilitativi inerenti i diritti di uso delle frequenze avvenga in tempo utile al fine di consentire le iniziative necessarie alla realizzazione dello swicht-off nell’area tecnica 1, Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo, anche secondo quanto stabilito nel relativo protocollo d’intesa con l’allora Ministero delle comunicazioni; che, a tal fine, è altresì opportuno che siano individuati tutti gli strumenti per attivare il necessario coordinamento delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente, promuovendo, ove necessario, le conferenze di servizi al fine del rispetto dei tempi previsti per lo swicht-off;
 
CONSIDERATO che l’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all’esito delle negoziazioni internazionali, della compatibilizzazione con le aree limitrofe e dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano definitivo nell’area tecnica 1, Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo;
 
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 
DELIBERA
Art. 1
 
 
(Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nell’area tecnica 1 Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo)
 
1. Il presente provvedimento reca il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nell’area tecnica 1, Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo al fine di consentire l’attuazione dello switch-off nella medesima area e la conclusione degli accordi internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza.
 
2. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale nell’area tecnica 1, Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo è costituito dall’elenco delle frequenze utilizzabili nell’area tecnica medesima riportato in allegato 1 al presente provvedimento.
 
3. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale, fermo restando che in presenza di particolari e limitate situazioni, può essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN. Le frequenze riportate nell’allegato 1 sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti e con le aree tecniche limitrofe. Il documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nell’area tecnica 1 è a disposizione presso la sede dell’Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni, ai fini dell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nell’area tecnica 1, Piemonte Occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo.
 
4. Considerata la situazione dell’area tecnica, con particolare riferimento alla pianificazione delle aree limitrofe, l’elenco delle frequenze è da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessità di compatibilizzazione con la successiva pianificazione delle aree tecniche limitrofe e dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale.
 
5. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero dello sviluppo economico mediante un’opportuna progettazione di impianti di potenza irradiata inferiore a 200 W ERP, purché i medesimi operatori utilizzino la stessa frequenza assegnata.
 
6. Le frequenze individuate nell’area tecnica 1, Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo, sono utilizzabili nei siti previsti nella tabella di cui all’allegato 2 del presente provvedimento. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli previsti nella predetta tabella, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali.
 
7. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all’esterno delle aree servite.
 
8. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare ogni System Variant descritta negli atti finali della Conferenza di Ginevra ’06, nel rispetto dei criteri di protezione adottati per la pianificazione sul territorio italiano.
 
Articolo 2
(Criteri per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze)
 
1. Nell’assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze ai soggetti aventi titolo, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, il Ministero dello sviluppo economico si uniforma ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, e agli ulteriori criteri, esplicativi di quelli previsti dalla sopracitata delibera per le emittenti televisive locali, stabiliti dal successivo comma 2.
 
2. L’assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale alle emittenti operanti in ambito locale avviene, nel rispetto della riserva di almeno un terzo delle risorse trasmissive da assegnare a tale comparto, conformemente ai seguenti criteri:
 
a) l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data di avvio del tavolo tecnico ovvero al 19 dicembre 2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell’Autorità e validati dagli organi competenti;
 
b) alle reti esercite in tecnica analogica viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a), fermo quanto previsto al seguente punto c). Le aree di servizio di eventuali reti esercite dallo stesso soggetto in tecnica digitale che non rientrino nell’ambito di applicazione del successivo punto c), vengono considerate per le aree di servizio di cui al precedente punto a), laddove possibile, ai fini dell’assegnazione dei diritti di uso per una unica rete;
 
c) alle reti esercite in tecnica digitale viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a) nei seguenti casi:
 
1. rete digitale derivante dalla integrale conversione di una rete analogica;
 
2. rete digitale di un soggetto esercente anche una o più reti analogiche, che diffonda, alla data di cui al punto a), programmi televisivi che non siano esclusivamente simulcast di trasmissioni analogiche e che abbia, alla stessa data, una copertura di popolazione superiore al 50% dell’area tecnica di cui alla presente delibera, se operante in ambito regionale, ovvero superiore al 75% della provincia servita, se operante in ambito provinciale, e che le reti analogiche esercite dallo stesso soggetto abbiano una copertura di popolazione non inferiore a quella che le stesse reti avevano alla data di cui al punto a). Ai fini della individuazione delle emittenti operanti in ambito regionale o provinciale si fa riferimento alle definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
 
d) Ai fini della conversione delle reti televisive analogiche esercite da un medesimo soggetto nell’area tecnica di cui alla presente delibera si applicano i limiti di cui all’art. 23, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
 
e) qualora più soggetti eserciscano nell’area tecnica di cui alla presente delibera distinte reti televisive analogiche e/o distinte reti televisive digitali rientranti nell’ambito di applicazione di cui al precedente punto c), con aree di servizio in parte sovrapponibili, gli stessi soggetti, prima dell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze possono costituire società o consorzi ovvero stipulare intese tra loro ai fini dell’ottenimento di una singola rete televisiva digitale pianificata isofrequenziale con copertura analoga alla somma delle singole aree di servizio delle reti di cui al presente punto e);
 
f) eventuali estensioni delle reti digitali locali, convertite secondo i criteri di cui ai precedenti punti, possono essere prese in considerazione solo all’avvenuta transizione delle aree tecniche limitrofe.
 
3. L’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento è disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea, attraverso opportune modalità di conversione dei titoli per la trasmissione analogica in digitale, in attesa dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per l’individuazione delle risorse frequenziali disponibili nell’area tecnica 1, Piemonte occidentale, nonché della pianificazione delle aree confinanti e della conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di assegnazione definitivo nell’area tecnica 1, Piemonte occidentale.
 
4. Il provvedimento con il quale è attribuito il diritto di uso delle frequenze specifica i tempi di realizzazione delle reti relative alle frequenze assegnate e l’avvio dell’esercizio nonché gli obblighi di copertura relativi a ciascuna frequenza con riferimento alle categorie di copertura indicate dal presente piano, anche con caratteristiche di gradualità, tenendo conto, a tal fine, della necessità di coordinamento con la pianificazione delle aree confinanti. Il provvedimento specifica inoltre che l’attribuzione dei diritti d’uso è subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercite in tecnologia analogica, contestualmente all’attivazione degli impianti assegnati. In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate nel predetto provvedimento entro i termini prefissati, si applica quanto previsto dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni. In caso di mancata utilizzazione delle risorse trasmissive si applica quanto previsto dall’art. 52, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.
 
5. L’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza delle negoziazioni internazionali, e della pianificazione delle aree confinanti, all’esito delle quali sarà adottato il piano definitivo dell’area tecnica 1 Piemonte occidentale.
 
6. L’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano definitivo nell’area tecnica 1 Piemonte occidentale.
 
La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni ed è altresì trasmessa alla Regione Piemonte ai fini del parere in merito all’utilizzazione dei siti di cui all’allegato 2, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità.
 
Roma, 4 giugno 2009
 
IL PRESIDENTE
 
Corrado Calabrò
 
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
 
Stefano Mannoni Michele Lauria
 
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
 
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola
 

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