Gazzetta Ufficiale N. 262 del 10 Novembre 2009 – Agcom – Deliberazione 28 ottobre 2009

Ulteriori disposizioni in materia di blocco permanente di chiamata di cui all’allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS. (Deliberazione n. 600/09/CONS). (09A13399)

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 28 ottobre 2009;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita’»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto l’art. 10 della direttiva 2002/22/CE (direttiva cd. servizio
universale), che impone agli Stati membri di provvedere affinche’ le
imprese designate forniscano le prestazioni e i servizi di cui
all’allegato 1, parte A, in modo che gli abbonati possano sorvegliare
e controllare le proprie spese;
Visto, in particolare, l’allegato I, parte A, della direttiva
2002/22/CE, che qualifica lo sbarramento come una «prestazione
gratuita» tramite la quale l’abbonato richiede al fornitore del
servizio telefonico l’impedimento all’effettuazione di chiamate, dal
suo apparecchio, verso determinati numeri o tipi di numeri;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», e, in particolare:
l’art. 60 («Controllo delle spese»), il quale al comma 1 impone
alle imprese fornitrici del servizio universale il compito di
definire «le condizioni e modalita’ di fornitura in modo tale che
l’abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non
sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio
richiesto» e, al comma 2, statuisce che siffatte imprese «forniscono
le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato n. 4, parte
A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le
proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio»;
l’art. 78, che attribuisce all’Autorita’ la competenza regolatoria
sui numeri non geografici e che prevede il sistema di cd. opt-in, in
ossequio al principio per cui un servizio di comunicazione
elettronica non puo’ essere introdotto nelle case degli utenti senza
che questi abbiano prima potuto esprimere il loro consenso al
riguardo;
l’art. 220, che attribuisce all’Autorita’ il potere di modificare
con propria deliberazione l’allegato 4, concernente l’art. 60 citato;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante
«Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui
all’art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28
gennaio 2004, n. 22;
Vista la Raccomandazione ECC/CEPT 07/02 del 2007, «Consumer
protection against abuse of high tariff services», la quale
attribuisce alle ANR ampi poteri finalizzati alla gestione delle
numerazioni in questione e alla riduzione del fenomeno (riscontratosi
anche in altri Stati membri) dell’abuso e del danno patrimoniale ad
un largo numero di consumatori;
Visto il Rapporto della Commissione europea relativo allo stato
della regolazione italiana nell’anno 2008 pubblicato in data 24 marzo
2009, ove si riconosce expressis verbis l’esistenza di un annoso e
rilevante problema che affligge il consumatore italiano, consistente
nell’uso fraudolento e scorretto dei numeri impiegati per i servizi a
sovrapprezzo; problema che, evidenziato dai dati ivi riportati
relativi al cospicuo numero di controversie da risolvere, si
riconosce essere stato affrontato dall’Autorita’ in questi ultimi
anni con plurimi interventi regolamentari, tra i quali
l’introduzione, apprezzata dalla Commissione, relativa
all’attivazione dei numeri per servizi a sovrapprezzo solo su
espressa richiesta del cliente (sistema cd. di opt-in), in
sostituzione del precedente modello di attivazione automatica (cd.
opt-out), rivelatosi inefficace sotto il profilo della tutela del
consumatore;
Vista la delibera del 15 novembre 2006 n. 662/06/CONS di
costituzione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni
rappresentative dei consumatori;
Vista la delibera n. 418/07/CONS recante «Disposizioni in materia
di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di
chiamata e tutela dell’utenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 169 del 16 agosto 2007;
Vista la delibera n. 97/08/CONS recante «Nuovi termini di
attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della
delibera n. 418/07/CONS "Disposizioni in materia di trasparenza della
bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela
dell’utenza" ed ulteriori norme a tutela dell’utenza» e, in
particolare, l’art. 2, commi 1 e 2;
Vista la delibera n. 348/08/CONS recante «Nuovi termini per
l’attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate
previsto dalla delibera 97/08/CONS» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 2008;
Vista la delibera n. 201/08/CONS recante «Modifica del paniere di
numerazioni di cui all’allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 20 maggio 2008;
Vista la delibera n. 26/08/CIR recante «Piano di numerazione nel
settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24
luglio 2008;
Vista la delibera n. 34/09/CIR recante «Misure urgenti di modifica
ed integrazione del Piano Nazionale di Numerazione di cui alla
delibera n. 26/08/CIR» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009;
Visti, segnatamente, in tema di attivazione automatica del blocco
di chiamata in modalita’ silenzio-assenso:
a) le sentenze del TAR del Lazio n. 11195/2008, n. 11197/2008 e n.
11194/2008, pubblicate in data 10 dicembre 2008, su ricorso
rispettivamente delle societa’ «Deram», «Marketcall» e «Greentel e
altri» in tema di blocco permanente di chiamata, che hanno annullato
per motivi procedurali le delibere n. 97/08/CONS e n. 348/08/CONS in
materia di blocco permanente di chiamata delle numerazioni critiche,
dichiarando l’incompetenza regolatoria di AGCOM in materia, e
ravvisando tale competenza esclusivamente in capo al Ministero dello
sviluppo economico – Comunicazioni;
b) i verbali delle audizioni del 30 dicembre 2008 e del 13 marzo
2009, alle quali l’Autorita’ ha convocato tutti i soggetti
direttamente coinvolti, ossia:
gli operatori di accesso di telefonia fissa;
le societa’ ricorrenti;
le associazioni di consumatori e gli altri soggetti che sono
intervenuti "ad opponendum" nei giudizi presso il TAR,
audizioni nel corso delle quali l’Autorita’, nelle more della
pubblicazione del testo integrale delle decisioni del Consiglio di
Stato rese sui ricorsi in appello proposti dall’Autorita’,
quest’ultima, stante la propria incompetenza in materia di
regolamentazione dei servizi a sovrapprezzo statuita dal TAR, ha
dichiarato di doversi astenere dall’intervenire in materia,
invitando, pertanto, gli operatori a presentare i propri piani
tecnici di rimozione del blocco permanente di chiamata al Ministero
dello sviluppo economico – Comunicazioni (dichiarato dal TAR, nelle
predette sentenze, essere l’istituzione cui spetterebbe la competenza
regolamentare in materia di accesso ai servizi a sovrapprezzo), e
richiedendo a siffatta diversa Istituzione di farsi carico del
coordinamento delle attivita’ susseguenti alle sentenze del TAR;
c) il verbale della predetta audizione del 13 marzo 2009, nel
corso della quale il Ministero dello sviluppo economico –
Comunicazioni ha dichiarato che ogni eventuale iniziativa, da parte
del Ministero, a modifica o integrazione dell’attuale quadro
normativo rappresentato dal decreto ministeriale n. 145/2006, avrebbe
potuto essere intrapresa solo dopo la pubblicazione delle sentenze
del Consiglio di Stato;
d) le decisioni del Consiglio di Stato n. 4558 del 20 luglio 2009,
n. 4835 del 31 luglio 2009 e n. 4908 del 4 agosto 2009, rese sugli
appelli proposti dall’Autorita’ nelle cause rispettivamente con le
societa’ «Deram», «Marketcall» e «Greentel e altri» in tema di blocco
permanente di chiamata, con le quali, in parziale riforma delle
relative sentenze del TAR del Lazio n. 11195/08, n. 11197/08 e n.
11194/08, il Consiglio di Stato ha statuito che:
1) il rilevante impatto sul mercato che la misura introdotta con
la delibera n. 97/08/CONS era destinato ad avere avrebbe reso
necessaria l’indizione della procedura di consultazione pubblica, ed
ha quindi confermato sotto questo profilo l’annullamento, in parte
qua, delle delibere n. 97/08/CONS e n. 348/08/CONS disposto dal TAR
del Lazio;
2) dalla normativa primaria di riferimento (nel caso di specie
l’art. 1, comma 6, lettera c), n. 2 legge n. 249/1997 e l’art. 60,
decreto legislativo n. 259/2003) si evince la sussistenza in capo
all’Autorita’ di un ampio ambito di competenza in materia di accesso
(e di sbarramento o blocco) ai servizi di telecomunicazione,
dovendosi considerare i limiti contenutistici della competenza
riconosciuta al potere politico, i quali vanno valutati tenendo conto
del piu’ esteso ambito oggettuale del potere assegnato all’Autorita’
dalle previsioni, peraltro successive al decreto ministeriale n.
145/2006, della legge istitutiva dell’Autorita’ e dal Codice delle
comunicazioni elettroniche, nonche’ della diversa ratio sottesa
all’attribuzione di siffatto piu’ ampio potere. In particolare,
all’Autorita’, deputata ad assicurare la trasparenza e l’efficienza
del mercato, il Consiglio di Stato ha riconosciuto, con riferimento a
tutte le numerazioni, una potesta’ da esercitare a tutela della
concorrenza nel mercato, posta in pericolo da fenomeni abusivi idonei
a minacciarla;
Sottolineato, pertanto, che il Supremo giudice amministrativo ha
riconosciuto con le citate decisioni la sussistenza della competenza
dell’Autorita’, esercitata nel caso di specie, alla regolamentazione
della materia dei blocchi di chiamata, in specie di quelli di tipo
generalizzato;
Visto il verbale dell’audizione in materia di blocco permanente di
chiamata del 6 agosto 2009, convocata dall’Autorita’ in esito alla
pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato, alla quale sono
stati invitati i medesimi soggetti gia’ invitati alle precedenti
audizioni del 30 dicembre 2008 e del 13 marzo 2009, per doverosamente
comunicare le decisioni del Consiglio di Stato e chiedere agli
operatori di dare seguito ai rispettivi piani tecnici di rimozione
del Blocco permanente di chiamata, con la raccomandazione di
procedere tempestivamente;
Vista la nota della Direzione tutela dei consumatori, inviata con
prot. 65287 del 7 agosto 2009, agli operatori BT Italia S.p.A.,
Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Telecom
Italia S.p.A., Tele2 Italia – Opitel S.p.A., Tiscali S.p.A., Vodafone
Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A e, per conoscenza, al
Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni – Direzione
servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, ale societa’
Deram S.r.l., Dvbcom S.r.l., e Dreams S.r.l., Greentel S.r.l.,
Marketcall Italia S.r.l., Punto S.r.l., Telemedico S.r.l., Unitedcom
S.r.l., Telegate Italia S.r.l., e alle associazioni Altrocomsumo,
Assoutenti, A.U.S. Tel Onlus, Codacons, Codici, Confconsumatori
Movimento Difesa del Cittadino, nella quale, in esito all’audizione
del 6 agosto 2009, e’ stato comunicato che:
le pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato rendono ora
necessario da parte dell’Autorita’, individuata dal Consiglio di
Stato quale Istituzione competente, dare esecuzione al giudicato
disponendo la rimozione del blocco permanente su silenzio assenso di
cui alla delibera n. 97/08/CONS;
si invitano, pertanto, gli operatori di rete fissa ad eseguire la
rimozione del blocco permanente di chiamata su silenzio assenso
ripristinando lo status quo ante con ogni possibile urgenza, pur
compatibilmente con i vincoli tecnici ed organizzativi evidenziati da
ciascun operatore nel corso dell’audizione del 6 agosto 2009;
sara’ necessario informare la clientela dello sblocco, con
esplicita comunicazione da allegare o includere in fattura, nonche’
della perdurante possibilita’ di optare per lo sbarramento delle
chiamate mediante manifestazione esplicita di volonta’, cosi’ come
dispone la delibera n. 418/07/CONS;
la rimozione del blocco non dovra’, tuttavia, interessare quei
clienti che abbiano gia’ manifestato espressamente la volonta’ di
aderire a una qualsiasi forma di blocco;
Ricordato che la delibera n. 97/08/CONS ha introdotto il blocco
permanente di chiamata con effetti che, in seguito alla delibera n.
348/08/CONS, sono stati fissati a partire dal 1° ottobre 2008;
Rilevato che i dati statistici forniti all’Autorita’, su sua
richiesta, sia da Telecom Italia che da alcune tra le principali
associazioni di consumatori, evidenziano l’efficacia della misura del
blocco generalizzato su silenzio assenso, atteso l’inoppugnabile
fatto che l’introduzione del blocco permanente di chiamata con la
delibera n. 418/07/CONS e, poi, soprattutto l’entrata in vigore del
blocco su silenzio assenso, hanno determinato un calo netto delle
segnalazioni e dei reclami degli utenti;
Considerato, infatti, che per quanto concerne i dati forniti da
Telecom Italia, espressi nei grafici trasmessi con la nota del 24
aprile 2009, nel grafico relativo alle segnalazioni di traffico
anomalo si evince un netto calo, con tipico andamento «a ginocchio»,
delle segnalazioni anteriori al 1° ottobre 2008 (attestate mediamente
intorno a 5-6 mila al mese) e, invece, successive a tale data (quando
si attestano a circa 500 al mese);
Considerato, per quanto concerne sia i reclami che le segnalazioni
di traffico anomalo, che dalla comparazione dei dati di Telecom
Italia relativi al primo trimestre 2008 (come situazione antecedente
all’introduzione del blocco ex delibera n. 97/08/CONS) con quelli
relativi al primo trimestre 2009 (situazione post delibera n.
97/08/CONS) si ottengono i seguenti dati riassuntivi:

=====================================================================
| Primo trimestre | Primo trimestre |
| 2008 | 2009 |Calo percentuale
=====================================================================
Segnalazioni di| | |
traffico anomalo| 55420 | 1120 | 98%
———————————————————————
Reclami | | |
consumer | 94192 | 14078 | 85%
———————————————————————
Reclami | | |
business | 20068 | 2548 | 87%

Considerato che dalle statistiche rese dalle associazioni dei
consumatori Altroconsumo, Movimento Consumatori, Federconsumatori su
richiesta dell’Autorita’, e dalle riposte di tali associazioni si
evince chiaramente che, prendendo come periodo di osservazione un
trimestre fra fine 2007 e inizio 2008 (ante blocco ex del. n.
97/08/CONS) ed un analogo trimestre fra fine 2008 e inizio 2009
(post-blocco ex del. n. 97/08/CONS), si rileva, in armonia con i dati
sui reclami forniti da Telecom Italia, un tracollo dei casi correlati
a numerazioni critiche, almeno dell’ordine di 10:1 (ossia del 90%);
Considerato che dai verbali delle predette audizioni del 30
dicembre 2008, del 13 marzo 2009 e del 6 agosto 2009, si evince con
chiarezza la conferma di un orientamento favorevole al blocco su
silenzio assenso, oltre che delle associazioni dei consumatori, anche
della maggioranza degli operatori di accesso, alcuni dei quali hanno
comunicato di aver riscontrato presso la propria clientela la
preferenza per il blocco di default;
Rilevata, per tutto quanto precede, la necessita’ di riproporre,
all’esito dell’apposita procedura di consultazione pubblica,
l’attivazione per default con il meccanismo del silenzio-assenso, del
blocco permanente di chiamata sulle utenze di rete fissa, legittimo
alla luce della riconosciuta competenza regolatoria, rendendosi cio’
necessario in ragione della dimostrata efficacia della misura stessa
al fine della riduzione del fenomeno abusivo inerente alla
utilizzazione delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo;
Dato atto che tale iniziativa costituisce esercizio della
competenza regolatoria specificamente riconosciuta in capo
all’Autorita’ dal Consiglio di Stato con le decisioni da ultimo
citate;
Considerato che una rimozione del blocco permanente su silenzio
assenso comporterebbe il concreto pericolo della reviviscenza del
fenomeno abusivo sulle numerazioni critiche;
Considerato che siffatto tipo di attivazione costituirebbe una
opportunita’ aggiuntiva messa a disposizione della clientela per
esprimere, sia pure in modo tacito, la propria volonta’ negoziale:
sicche’ la relativa previsione, ben lungi dal realizzare un’ipotesi
di blocco indipendente dalla manifestazione di volonta’ del cliente,
riflette comunque un comportamento negoziale di quest’ultimo,
assicurando che l’assetto di ogni rapporto individuale sia conforme
alla volonta’ del singolo utente interessato;
Rilevato, in particolare, che la natura negoziale del meccanismo di
blocco su silenzio assenso e’ stata riconosciuta anche dal Consiglio
di Stato nelle decisioni precitate, ove il Supremo Consesso ha
espressamente rilevato che «il nuovo quadro regolatorio [la delibera
n. 97/08/CONS, n.d.r.] determina una non negabile ricaduta sul
mercato di riferimento, che si avvale della rete di telefonia fissa
con offerta di servizi resi con numerazione a costo aggiuntivo, la
cui accessibilita’ resta condizionata ad una espressa e preventiva
manifestazione di volonta’ negoziale diretta ad escludere il
meccanismo di blocco generalizzato» (cosi’ nella decisione Cons.
Stato n. 4835/09 precitata, a pag. 8);
Rilevato che il meccanismo del silenzio assenso e’ particolarmente
utile per quegli utenti che non hanno alcun interesse ne’ abitudine
alla fruizione dei servizi a sovrapprezzo, e comunque per gli utenti
meno esperti, senza quindi comportare necessariamente detrimento
alcuno per i gestori dei servizi stessi;
Per quanto concerne, in particolare, la revisione del paniere delle
numerazioni alle quali si applica il blocco permanente di chiamata:
Richiamata l’opportunita’ di procedere ad una revisione del paniere
di numerazioni di cui all’Allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS,
gia’ modificato come da Allegato 1 della delibera 201/08/CONS, per le
seguenti motivazioni principali:
a) aggiornamento delle tipologie di numerazioni piu’ critiche, in
esito all’analisi dei dati statistici richiesti ai principali
operatori, riguardo a reclami per addebiti in fattura e casi
classificati come di «traffico anomalo», e all’analisi delle
richieste di disconoscimento del traffico da parte degli utenti
pervenute all’Autorita’;
b) adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore del nuovo Piano
nazionale di numerazione, ai sensi della delibera n. 26/08/CIR, che
prevede, in particolare, l’introduzione di nuove tipologie di
numerazioni a sovrapprezzo;
Sentiti in audizione, in data 9 settembre 2008, il Comitato
Telethon, la Fondazione Arete’ Onlus del S. Raffaele, l’Associazione
italiana per la ricerca sul cancro e il WWF Italia, sulle istanze,
pervenute da tali enti, di esclusione dal blocco permanente di
chiamata delle numerazioni utilizzate per campagne di raccolta fondi,
mediante donazione, a fini benefici;
Vista la relazione del funzionario responsabile del procedimento,
in data 7 ottobre 2008, relativa all’analisi delle numerazioni
critiche, ai fini della revisione del paniere del blocco permanente
di chiamata, che ha tenuto conto:
a) delle segnalazioni per maxi-bollette, recanti in allegato il
dettaglio delle numerazioni, pervenute in Autorita’ nel corso
dell’anno corrente;
b) dei dati statistici, riguardo a reclami per addebiti in fattura
e casi classificati come di «traffico anomalo», pervenuti dagli
operatori BT Italia, Eutelia, Fastweb, Tele2, Telecom Italia, Tiscali
e Wind, a riscontro della relativa specifica richiesta
dell’Autorita’;
Consultati, pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della delibera
n. 418/07/CONS, in data 22 ottobre 2008 gli operatori di cui al
tavolo tecnico previsto dall’art. 6 della medesima delibera, nonche’,
in data 3 aprile 2009, le associazioni di consumatori nell’ambito del
tavolo permanente di cui alla delibera n. 662/06/CONS, al fine di
presentare e acquisire osservazioni sulla proposta di nuovo paniere
di numerazioni elaborata a seguito della predetta analisi sulle
numerazioni critiche e sulla base delle nuove numerazioni introdotte
dalla delibera n. 26/08/CIR;
Rilevato dall’analisi delle numerazioni critiche che:
la percentuale piu’ rilevante continua ad essere quella relativa
alla tipologia 899, che pertanto deve confermarsi nel blocco;
la percentuale di chiamate di tipo 892 e’ in costante riduzione
(dell’ordine dell’1%) e pertanto e’ ragionevole disporre una
definitiva esclusione di tale tipologia dal blocco;
l’utilizzazione illecita delle numerazioni di tipo 178 e 199 per
finalita’ eversive rispetto a quelle cui esse sono destinate ai sensi
del vigente Piano di numerazione (che le dedica ai numeri unici e
personali) risulta di percentuale non trascurabile in tutte le
statistiche esaminate; pur tuttavia, essendo la definizione del
servizio di numero unico o personale chiara ed inequivocabile nella
delibera n. 26/08/CIR relativa al nuovo Piano di numerazione e tale
da escludere la possibilita’ di erogare servizi a sovrapprezzo su
tali numerazioni, non si ritiene opportuno includere nel blocco
permanente le numerazioni medesime, anche in considerazione delle
evidenti ripercussioni negative nella sfera giuridica ed economica
dei soggetti che le utilizzano virtuosamente, tenuto conto anche del
fatto che al fine di contrastare le condotte abusive perpetrate su
siffatte numerazioni e’ in corso un’attivita’ sanzionatoria ad
iniziativa della competente struttura dell’Autorita’ e del Ministero
dello sviluppo economico – Comunicazioni;
per le altre tipologie di numerazioni, in particolare per le
numerazioni in codice 144, 166, 709, internazionali e satellitari,
non si apprezzano fenomeni tali da indurre a cambiare quanto previsto
nell’allegato 1) alla delibera n. 201/08/CONS in relazione alla
rispettiva esclusione o inserimento nel paniere;
Sottolineato che nell’ambito della presente procedura di
consultazione sara’ possibile acquisire elementi informativi
ulteriormente aggiornati;
Considerato che l’art. 19 dell’allegato A alla delibera n.
26/08/CIR introduce le nuove numerazioni con codice 894, per servizi
di chiamate di massa, e 895, per servizi di assistenza e consulenza
tecnico-professionale, verso le quali dovranno progressivamente
migrare, comunque entro il 31 dicembre 2009, i servizi attualmente
erogati su 163 e 164;
Considerato che la struttura delle nuove numerazioni per servizi a
sovrapprezzo 894 e 895, ai sensi dell’art. 19 della delibera n.
26/08/CIR, prevede archi a 6 cifre e archi a «n» cifre, con n > 6
(fino a 8-10), i quali ultimi possono raggiungere un numero di
assegnazioni sensibilmente elevato, con uno scenario non dissimile da
quello che si presenta, attualmente, relativamente alle numerazioni
di tipo 899;
Considerato pertanto che per i codici 894 e 895 coesistono numeri
brevi «pregiati» e numeri lunghi, sui quali ultimi, senza adottare
misure preventive di blocco, si possono verificare, come dimostrato
dalle passate esperienze sui codici 899, la nascita e il rapido
radicamento di «dialers» e di altri fenomeni di natura truffaldina,
malgrado la inequivocabile destinazione d’uso (sia di servizi
professionali come di servizi di chiamate di massa) assegnata loro
dal nuovo Piano;
Viste, a tale proposito, le numerose segnalazioni pervenute a
partire da febbraio 2009, data in cui il Ministero dello sviluppo
economico – Comunicazioni, ha iniziato ad assegnare i diritti d’uso
delle nuove numerazioni in codice 895, in particolare da parte della
Lega Consumatori e, con diverse note, da Telecom Italia, di utilizzo
illegittimo per servizi a sovrapprezzo di intrattenimento di
numerazioni in codice 895, tutte con lunghezza superiore a 6 cifre,
rispetto alla esclusiva e legittima destinazione d’uso per servizi di
assistenza e consulenza tecnico-professionale, in violazione delle
norme di cui alla delibera n. 26/08/CIR;
Ritenuto di poter adottare, per i codici 894 e 895, il criterio di
escludere dal blocco le sole numerazioni brevi, cioe’ quelle a 6
cifre di cui all’art. 19, comma 2, lettera b1) dell’allegato A alla
delibera n. 26/08/CIR, sulle quali, vista la relativa esiguita’ dei
numeri (massimo 500 per ciascuna numerazione), sono attuabili forme
puntuali di controllo periodico;
Ritenuto tuttavia opportuno effettuare una verifica entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ai fini
dell’eventuale esclusione dal paniere di numerazioni a sovrapprezzo
che dovessero dimostrarsi esenti da fenomeni anomali per un congruo
periodo di tempo;
Considerato che l’art. 9 dell’allegato A alla delibera n. 26/08/CIR
prevede che le numerazioni in codice 40, 41 e 42 siano utilizzate per
servizi interni di rete;
Ritenuto che le numerazioni in codice 40 e 41 debbano essere
escluse dal blocco permanente di chiamata, in quanto la delibera n.
26/08/CIR prevede che le numerazioni di tipo 40 siano gratuite e
quelle di tipo 41 siano caratterizzate da una tariffazione allineata
a quella di corrispondenti chiamate interurbane, e quindi non
elevata;
Ritenuto che con riguardo alle numerazioni in codice 42, per le
quali la delibera n. 26/08/CIR prevede diversi tipi di soglia di
prezzo, sia a tempo che forfetaria, si debbano escludere dal blocco
permanente di chiamata tutte quelle numerazioni la cui tariffazione a
tempo sia dell’ordine di quella prevista per le numerazioni in codice
41, nonche’ i numeri che danno accesso a servizi in abbonamento,
supplementari al contratto principale di fornitura della linea o del
servizio telefonico;
Considerato che l’art. 21 dell’allegato A alla delibera n.
26/08/CIR introduce ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo
SMS/MMS e trasmissione dati in relazione ai codici 43, 44, 46, 47, 48
e 49;
Ritenuto che le numerazioni in codice 44 debbano essere escluse dal
blocco permanente di chiamata, in quanto la delibera n. 26/08/CIR
prevede che esse siano destinate a servizi di carattere
sociale-informativo, espletati ad una contenuta tariffa forfetaria
con soglia massima di 0,25 euro;
Ritenuto invece, relativamente alle numerazioni in codice 43, 46,
47, 48 e 49, di utilizzare il generale criterio di includerle tutte
nel blocco permanente di chiamata, in ragione sia della loro
destinazione d’uso quali numeri per servizi a sovrapprezzo sia della
loro criticita’, in analogia a quanto disposto per le numerazioni
critiche in decade 8;
Ritenuto, per quanto riguarda le numerazioni verso direttrici
internazionali/satellitari, di confermare la norma precedente di cui
alla delibera n. 201/08/CONS, cioe’ della forchetta di prezzo tra 2 e
3 cent €/secondo, entro la quale e’ lasciata discrezionalita’
all’operatore di bloccare la numerazione qualora vengano rilevate su
di essa eventuali criticita’ o fenomeni anomali di traffico; mentre
le numerazioni con tariffazione oltre i 3 cent €/secondo saranno
obbligatoriamente inserite nel blocco;
Considerato che la delibera n. 34/09/CIR del 9 luglio 2009 recante
«Misure urgenti di modifica ed integrazione del Piano Nazionale di
Numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR» ha introdotto il
codice 455, per servizi di raccolta fondi per fini benefici di
utilita’ sociale da parte di enti, organizzazioni e associazioni
senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche, e ha prorogato
fino alla data del 1° febbraio 2010 i termini entro i quali e’
consentita la prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4
in atto alla data di pubblicazione della delibera n. 26/08/CIR;
Ritenuto, per quanto riguarda le numerazioni per donazioni a fini
benefici, attualmente realizzate sull’arco 485xy (utilizzate per
donazioni forfetarie fino a un massimo di 10 Euro, IVA inclusa, verso
taluni enti no profit, molti dei quali operano nel campo della
ricerca, che da anni usano tali numerazioni sulla base di specifici
accordi con i principali operatori d’accesso di rete fissa e con i
principali operatori di rete mobile) di prevederne l’esclusione dal
blocco permanente di chiamata, almeno fino al termine dell’attuale
regime transitorio per le numerazioni in decade 4, ai sensi dell’art.
30, comma 3, dell’allegato A alla delibera n. 26/08/CIR e sua
successiva modificazione di cui all’art.1, comma 11 della delibera n.
34/09/CIR;
Ritenuto, altresi’, di dover confermare l’esclusione dal blocco
permanente di chiamata di qualsiasi numerazione di tipo 455xy che
dovesse essere utilizzata per donazioni a fini benefici, in aggiunta
o in luogo di quelle in codice 485xy, sia durante l’attuale regime
transitorio per le numerazioni in decade 4 che al termine di esso, ai
sensi dell’art. 1, comma 11 e comma 12 della delibera n. 34/09/CIR;
Ritenuto, infine, opportuno prevedere la possibilita’ di una
periodica revisione o integrazione del paniere di numerazioni
allegato alla presente delibera, a fronte di proposte motivate
presentate dai titolari delle numerazioni nell’ambito del tavolo
tecnico previsto dall’art. 6 della delibera n. 418/07/CONS o dalle
associazioni dei consumatori del tavolo permanente di cui alla
delibera n. 662/06/CONS;
Considerato che, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, – Codice delle comunicazioni
elettroniche – l’utente ha diritto a non pagare prestazioni o servizi
che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio
richiesto;
Considerata la competenza dell’Autorita’ a disciplinare il diritto
dell’utente ad usufruire di adeguati strumenti per il controllo della
spesa, ai sensi degli articoli 1, comma 6, lettera c), n. 2 legge n.
249/1997 e 60, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, – Codice delle comunicazioni elettroniche, riconosciuta dalle
decisioni del Consiglio di Stato gia’ richiamate;
Vista la propria delibera n. 476/09/CONS del 14 settembre 2009,
recante «Consultazione pubblica concernente ulteriori disposizioni in
materia di blocco permanente di chiamata di cui all’allegato 1 della
delibera n. 418/07/CONS», procedimento il cui avvio e’ avvenuto
contestualmente alla pubblicazione della delibera sul sito internet
dell’Autorita’ avvenuta in data 18 settembre 2009;
Visti i contributi presentati e le posizioni espresse, anche
nell’ambito delle audizioni, da parte degli operatori
Brennercom/Infracom/AEMCOM., BT Italia S.p.A., Eutelia S.p.A.,
Intermatica S.p.A., Noatel S.p.A., Telecom Italia S.p.A (contributo
pervenuto oltre i termini), Teleunit S.p.A., Tiscali Italia S.p.A.,
TWT S.p.A. e da parte di ASSOSERVIZI (Associazione di centri
servizi), C.O.S.T.T. (Comitato operatori servizi telefonici e
telematici), Marketcall Italia S.r.l., NUMERO Italia S.r.l., in
qualita’ di gestori di centri servizi e da JET MULTIMEDIA (Fornitore
di contenuti a sovrapprezzo) e MARCONI S.r.l. (contributo pervenuto
oltre i termini);
Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori;
Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli,
relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Tutto cio’ premesso;

Delibera:
 

Art. 1.

Sbarramento selettivo di chiamata

1. Gli operatori di telefonia fissa attivano in maniera automatica
agli abbonati che entro il 31 dicembre 2009 non abbiano comunicato
alcuna diversa opzione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere l) ed
m) dell’allegato A alla delibera n. 418/07/CONS, lo sbarramento
selettivo delle chiamate in uscita di cui all’art. 1, comma 1,
lettera n), dell’allegato A alla delibera n. 418/07/CONS (blocco
permanente di chiamata) con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
2. Le modalita’ di attivazione delle diverse opzioni di sbarramento
selettivo devono essere tali da assicurarne l’immediata efficacia
verso tutte le numerazioni comprese nei panieri previsti dalla
delibera n. 418/07/CONS senza necessita’ di ulteriori operazioni da
parte dell’utente.
3. Nel caso dell’opzione dello sbarramento selettivo di chiamata di
cui all’art. 1, comma 1, lettera m), dell’allegato A alla delibera n.
418/07/CONS, le eventuali modalita’ che gli operatori della telefonia
mettono a disposizione dell’utenza per disinserire autonomamente dal
paniere una o piu’ numerazioni debbono essere facilmente
comprensibili ed attuabili.
4. L’utenza che fruisca dello sbarramento selettivo delle chiamate
in uscita ha la facolta’ di richiedere all’operatore di accesso in
ogni tempo la modifica della tipologia di sbarramento e quella di
revocare il consenso, espresso o tacito, allo sbarramento medesimo.
L’operatore e’ tenuto ad eseguire la richiesta dell’utente entro
cinque giorni lavorativi.
5. Gli operatori di telefonia fissa informano in via preventiva i
propri abbonati, tramite la documentazione di fatturazione o altra
apposita comunicazione individuale scritta, nonche’ attraverso
apposito messaggio individuale in fonia e con comunicati su almeno
tre quotidiani a tiratura nazionale, che agli abbonati che non
avranno manifestato espressamente alcuna opzione inerente allo
sbarramento selettivo di chiamata entro il 31 dicembre 2009, sara’
attivato, a partire dal 1° gennaio 2010 e in maniera automatica, lo
sbarramento selettivo di cui al comma 2.
6. Le misure disposte dai commi precedenti con riferimento alle
numerazioni comprese nei panieri previsti dalla delibera 418/07/CONS
devono essere automaticamente adeguate dagli operatori alle future
modifiche dei panieri medesimi.

Art. 2.

Paniere di numerazione

1. Il paniere di numerazioni inserite nel blocco permanente di
chiamata, di cui all’allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS, e’
sostituito dal paniere di numerazioni di cui all’allegato 1, che
forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. L’Autorita’ puo’ rivedere il paniere di cui al comma 1 anche
sulla base delle eventuali proposte motivate presentate nell’ambito
del tavolo tecnico di cui all’art. 6 della delibera n. 418/07/CONS o
del tavolo permanente di cui alla delibera n. 662/06/CONS. In
particolare, l’Autorita’, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore del presente provvedimento, effettua una verifica ai fini
dell’eventuale esclusione dal paniere di numerazioni a sovrapprezzo
per le quali si evidenzi la perdurante assenza di segnalazioni di
fenomeni anomali.
3. Le modifiche introdotte dalle disposizioni di cui al comma 1
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
provvedimento, si applicano le sanzioni di cui all’art. 98, comma 16,
del codice delle comunicazioni elettroniche.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale
dell’Autorita’.

Roma, 28 ottobre 2009

Il presidente: Calabro’

I commissari relatori: Magri – Napoli

Allegato

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Send Mail 2a1 - Gazzetta Ufficiale N. 262 del 10 Novembre 2009 - Agcom - Deliberazione 28 ottobre 2009

Non perdere le novità: iscriviti ai canali social di NL su Facebook, TelegramWhatsApp. News in tempo reale.

Ricevi gratis la newsletter di NL!