IVA alla cassa, i chiarimenti in una circolare

Dal 28 aprile, le imprese con volume d’affari non superiore a 200mila euro possono avvalersi della facoltà di non anticipare all’erario il versamento dell’imposta sul valore aggiunto ma posticiparlo al momento dell’effettivo incasso, con conseguenti vantaggi sotto il profilo finanziario. L’IVA alla cassa è una misura introdotta dal "decreto anticrisi". Le disposizioni dell’articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008 sono state adottate per far fronte agli effetti negativi della crisi economica globale che si riversano soprattutto sulle piccole e medie imprese. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile scorso del decreto ministeriale 26 marzo 2009 recante le disposizioni attuative, l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n.20/E del 30 aprile scorso, ha dato utili chiarimenti sulle modalità applicative della norma. Il pagamento differito dell’IVA è calcolato su ogni singola operazione e deve essere esplicitato nella fattura, che dovrà riportare la dicitura: "operazione con imposta ad esigibilità differita". Il Decreto ministeriale 26 marzo 2009 prevede che possono emettere fatture con Iva differita i soggetti che nell’anno solare precedente abbiano realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare nell’anno in corso) un volume d’affari non superiore a 200mila euro. L’efficacia della disciplina in esame è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. Tuttavia, a tale riguardo, la Commissione europea ha chiarito che è già consentito agli Stati membri di stabilire, per talune categorie di soggetti o di operazioni, che l’imposta diventi esigibile non oltre il momento dell’incasso del prezzo.

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