Sky vs Mediaset. Tribunale di Milano: pregiudiziale rifiuto trasmissione spot Sky è espressione anticoncorrenziale. Ma nessuna ripresa immediata della campagna da parte di Mediaset

Strano caso, quello della decisione di ieri del Tribunale Civile di Milano, di un provvedimento che accontenta entrambe le parti.

Eppure, a leggere i comunicati di Sky (ricorrente, che aveva lamentato un comportamento concorrenziale sleale di Mediaset per il rifiuto di trasmettere spot della pay tv sat sulle relative reti terrestri) e Mediaset (resistente, che si difendeva sostenendo il proprio arbitrio nell’accettazione delle campagne pubblicitarie), sembrerebbe proprio così. La contesa giudiziale si è conclusa (almeno in questa fase) con la decisione del giudice in base alla quale il gruppo Mediaset non potrà più rifiutarsi di trasmettere le campagne pubblicitarie di Sky per favorire il pacchetto a pagamento Mediaset Premium. Lo ha deciso la prima sezione civile del Tribunale di Milano che ha giudicato sul ricorso d’urgenza presentato da Sky Italia, nel quale la rete di Murdoch lamentava il fatto che i suoi spot non potessero più andare in onda sulle reti Mediaset, come deciso dal gruppo di Cologno Monzese il 31 luglio scorso. Il «pregiudiziale rifiuto» di Publitalia ’80, la concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset, «ad accogliere e proseguire le campagne pubblicitarie di Sky Italia al solo fine di avvantaggiare l’offerta Mediaset Premium» è – scrive il giudice nel provvedimento – «espressione di un accordo anticoncorrenziale, con la società consociata titolare dell’offerta stessa». Ciò però non vuol dire che Mediaset dovrà riprendere a trasmettere da subito gli spot di Sky. Il giudice spiega, infatti, che si tratta di una «inibitoria» che impedisce di proseguire nel comportamento anticoncorrenziale, ma che deve «mantenersi all’interno dei confini della giurisdizione ordinaria» e «non può risolversi in un ordine di immediata ripresa della fornitura pubblicitaria». E semmai, secondo il giudice, l’Autorità garante delle comunicazioni ad avere «il potere-pubblicistico» di adeguare «la situazione di fatto a quella di diritto». Il gruppo di Cologno Monzese ha espresso, in una nota, «soddisfazione» per un «provvedimento che non modifica la condotta seguita sino a oggi dalle società del gruppo. Infatti le pretese impositive di Sky Italia sono state respinte». Anche Sky Italia, dal canto suo, ha espresso «grande soddisfazione» anche perchè il giudice ha riconosciuto che la condotta di Publitalia ’80 è stata un «atto di concorrenza sleale». Ora, quando le due parti riprenderanno a trattare e a stilare accordi commerciali, Publitalia, secondo quanto stabilito dal giudice, non potrà rifiutarsi di trasmettere la pubblicità del pacchetto Sky Italia, opponendo la concorrenzialità del prodotto per un eventuale rifiuto al passaggio degli spot. Per Sky, infatti, scrive il giudice, «l’accesso alla pubblicità sulle reti Mediaset in chiaro rappresenta una risorsa essenziale». Il mercato da considerare in questo caso, infatti, secondo il magistrato, «è quello dei servizi televisivi in chiaro, fruiti dai potenziali clienti di servizi a pagamento». E in una «situazione di sostanziale duopolio televisivo in chiaro», si legge ancora nel provvedimento, «il rifiuto aprioristico di uno dei due poli» a trasmettere le campagne pubblicitarie «finirebbe per determinare uno squilibrio immediatamente percepibile». Dunque, scrive ancora il magistrato, «precludere a Sky l’accesso ad un servizio essenziale» al fine «di ostacolare l’ulteriore penetrazione sul mercato dei servizi a pagamento» deve «ritenersi espressione di un accordo anticoncorrenziale». Il Tribunale ha anche ordinato la pubblicazione del provvedimento, «per una volta, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore». Per quanto riguarda le spese legali, infine, il giudice ha deciso per la compensazione tra le parti. (fonte ANSA)
 

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