Agcom Delibera N. 195/09/CSP

Segnalazioni dell’Onorevole Silvana Mura (Italia dei Valori – Lista Di Pietro) nei confronti della societa’ R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (Emittenti televisive in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete 4) per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della Delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006

 
(“Tg5”, “Studio Aperto” e “Tg4”)
 
L’AUTORITÁ
 
Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 28 ottobre 2009;
 
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;
 
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;
VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;
VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;
 
VISTE le segnalazioni a firma dell’onorevole Silvana Mura, nella qualità di tesoriere e legale rappresentante dell’ Italia dei Valori – Lista Di Pietro, pervenute in data 30
 
settembre 2009 (prot.lli nn. 75326, 75327 e 75328), con le quali si asserisce che le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, “Italia 1” e “Rete 4”, esercitate dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., non hanno assicurato nei confronti del segnalante, soggetto politico presente con proprio gruppo parlamentare presso il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, nei gruppi consiliari di quattordici consigli regionali e in consigli provinciali e comunali, nonché al Parlamento europeo, il rispetto dei principi di completezza, obiettività, equità, lealtà, imparzialità e correttezza dell’informazione, né tantomeno la parità di trattamento tra le diverse forze politiche, in violazione delle disposizioni in materia di par condicio dettate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dei principi stabiliti dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dalla delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006. In particolare, nei telegiornali Tg5, Studio Aperto e Tg4 non è stato concesso alcuno spazio televisivo, né è stato fatto alcun riferimento al partito politico Italia dei Valori e ai suoi rappresentanti (le ultime violazioni risultano perpetrate in data 28 settembre 2009 dal telegiornale Tg5, edizione delle 13.30, dal telegiornale Studio Aperto, edizione delle ore 12,30 e dal telegiornale Tg4, edizioni delle ore 11,30 e 13,30);
 
VISTA la nota in data 5 ottobre 2009 (prot. n. 79483) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale sono state richieste alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, “Italia 1” e “Rete 4”, eventuali controdeduzioni in merito alle segnalazioni pervenute;
 
VISTO la nota del 13 ottobre 2009 (prot. n. 78388), con il quale il soggetto segnalante ha diffidato l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad adottare tempestivamente i provvedimenti che si riterranno necessari al fine del ripristino dell’equilibrio della presenza dell’Italia dei Valori, assumendo che i termini procedimentali applicabili nel caso di specie siano quelli stabiliti dall’articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000 in materia di “par condicio”, ed ha contestualmente integrato gli esposti già trasmessi con un articolo di stampa ( articolo su il Sole 24ore di Marco Mele ) , con richiesta di verificare le asserite violazioni commesse dal Tg5, da Studio Aperto e dal Tg4 nel periodo dal 28 settembre 2009 alla data della diffida (13 ottobre 2009);
 
VISTA la nota del 16 ottobre 2009 (prot. 79093) con la quale il Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi ha fornito riscontro alla diffida avanzata, chiarendo che i termini procedimentali ridotti previsti dall’articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000 trovano applicazione , per quanto riguarda le istruttorie relative a presunte violazioni dei principi in materia di informazione, solo nei periodi di svolgimento delle campagne elettorali e che, inoltre, secondo la giurisprudenza, il decorso del termine di quarantotto ore, prescritto dalla legge con finalità sollecitatorie, non è idoneo a consumare il potere ripristinatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella materia di cui trattasi;
 
VISTE le controdeduzioni della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., contenute nella memoria pervenuta in data 14 ottobre 2009 (prot. n. 78559) e ribadite in sede di audizione tenutasi il 21 ottobre 2009, nonché integrate con la memoria pervenuta in data 22 ottobre u.s., nella quale è stato evidenziato quanto segue :
 
– i tre esposti sono inammissibili per assoluta genericità, in quanto il partito politico non espone alcun fatto circostanziato, né sono indicati specifici periodi in cui le ritenute violazioni sarebbero state commesse, essendo peraltro inadeguata l’indicazione di poche edizioni dei telegiornali a misurare il grado di pluralismo di ciascuna testata, ma si limitano a lamentare una generale disattenzione dei telegiornali;
 
– gli esposti si fondano su una non condivisibile interpretazione della disciplina in materia di tutela del pluralismo informativo che si tradurrebbe nell’attribuzione a ciascun partito politico di un diritto di accesso all’informazione televisiva, rispetto al quale sarebbero recessive tutte le libertà costituzionali sia degli editori, sia dei giornalisti e dei direttori di testata. Il diritto all’informazione in materia politica consisterebbe infatti, secondo l’esponente, in un dovere dei giornalisti e degli editori di dare notizie, con la cadenza minima stabilita dagli organi di garanzia sulle attività di ciascun partito politico a prescindere sia dall’identità politica e culturale di ciascuna redazione e di ogni giornalista, sia dall’interesse pubblico di ogni notizia per cui la dichiarazione del politico deve trovare spazio nei telegiornali non per i suoi contenuti, d’interesse pubblico, ma per il soggetto da cui promana;
 
– appare significativo che, in questa ottica, il partito segnalante non indichi alcun fatto di interesse pubblico inerente alla propria attività su cui i telegiornali avrebbero omesso di informare;
 
– l’ordinamento conosce istituti specifici che mirano ad assolvere alle necessità dell’informazione parlamentare, nonché ad assicurare ai partiti, in quanto tali e a prescindere da ogni valutazione di interesse pubblico, spazi di accesso al mezzo televisivo in condizioni di parità, come la comunicazione politica. Sotto questo profilo RTI ha garantito con regolarità all’Italia dei Valori, esattamente come ad ogni altro soggetto politico avente titolo, l’accesso alla propria programmazione di comunicazione politica, anche in periodo non elettorale;
 
– la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla compatibilità della legge n. 28/00 con l’articolo 21 della Costituzione, ha ben precisato che il precetto costituzionale è rispettato soltanto qualora non sia soppresso ogni ambito di autonomia editoriale delle emittenti, dei direttori e dei giornalisti, a partire dalla selezione delle notizie secondo criteri di interesse pubblico e dalla libertà di manifestare all’esterno il proprio orientamento politico;
 
– l’interesse cui l’informazione televisiva deve assolvere, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 177/05 in tema di principi fondamentali del sistema televisivo e la norma che qualifica l’informazione televisiva quale servizio di interesse generale, è quello pubblico, vale a dire l’interesse del pubblico degli spettatori ad essere informato su fatti, appunto, di suo interesse;
 
– la presenza quotidiana di tutti i partiti nei telegiornali non è una declinazione dell’interesse pubblico, bensì dell’interesse dei partiti ad occupare spazi che, proprio in un’ottica di pluralismo e libertà dell’informazione, ben potrebbero essere dedicati ad altri soggetti e ad altri temi;
 
– la garanzia del pluralismo, anche nell’accezione più strettamente politica del concetto, è principio che riguarda il “sistema televisivo” nel suo complesso, non specifiche emittenti, né specifiche trasmissioni di informazione;
 
– attuando il principio costituzionale, il legislatore intende garantire che l’insieme del sistema televisivo, composto dalla concessionaria pubblica e dai soggetti privati, sia aperto a tutte le tendenze politiche; i programmi di comunicazione politica e la disciplina dell’informazione parlamentare radiofonica e televisiva rappresentano applicazioni del principio in chiave di pluralismo “interno”; al di fuori di questi ambiti, il pluralismo è garantito proprio dalla libertà dei giornalisti e dei direttori di compiere le loro scelte al di fuori di ogni controllo, soprattutto da parte dei partiti politici;
 
– tali considerazioni non contrastano con le disposizioni regolamentari della delibera n. 22/06/CSP in tema di programmi di informazione, né con l’insegnamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo cui i telegiornali debbono osservare un criterio di equilibrio ed apertura alle varie tendenze, nell’ambito dell’informazione politica;
 
– tutto ciò non esclude che una o più testate, nell’esercizio della libertà, includano ampie pagine quotidiane in cui si dà conto delle dichiarazioni di esponenti politici di ogni area su qualsiasi tema, trattandosi di una scelta redazionale del tutto libera e legittima, che non può tuttavia trasformarsi in paradigma regolatorio, né costituire il risultato di ordini impartiti per via amministrativa;
 
– per mera completezza, si rileva che nel caso presente non trova applicazione la disciplina relativa ai periodi elettorali, ove il bilanciamento tra libertà d’informazione e corretto svolgimento del controllo elettorale presenta speciali criticità;
 
– le segnalazioni dell’Italia dei Valori non sono comunque fondate neppure in fatto; i telegiornali Rti, nel periodo dal termine della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo ad oggi, hanno costantemente informato il pubblico circa le iniziative e le posizioni più significative del partito segnalante, e in particolare nel Tg5 (edizioni del 1° luglio e 1° ottobre 2009, ore 20.00, 2 ottobre seguente, ore 13.00 e 20.00, 3 ottobre, ore 20.00, 4 ottobre, ore 13.00, 7 ottobre, ore 20.00, 8 ottobre, ore 13.00 e 20.00, 9 ottobre ore 20.00, 13 ottobre, ore 20.00), del Tg4 (edizioni del 15, 25 e 30 settembre 2009, ore 18.55, 2 ottobre seguente, ore 13.30 e 18.55, 3 ottobre, ore 18.55, 4 ottobre, ore 13.30 e 18.55 , 7 ottobre, ore 18.55, 9 ottobre, ore 18.55, 13 ottobre, ore 18.55, 14 ottobre, ore 18.55, 20 ottobre ore 18.55) e di Studio Aperto (edizioni del 1° luglio 2009, ore 18.30, 23 luglio seguente e 30 settembre, ore 12.25, 1° e 2 ottobre, ore 12.25 e 18.30 e 8 ottobre, ore 12.25);
 
– allo stesso modo, gli esponenti dell’Italia dei Valori sono stati ospitati in varie occasioni, nel corso dell’anno, dai programmi di approfondimento informativo di Rti, in particolare nella trasmissione “Matrix” (puntate del 3 febbraio 2009, in cui è stato ospitato l’on. Antonio Di Pietro, del 27 maggio seguente, dedicata alle elezioni europee, nella quale è stato trasmesso in forma integrale il comizio tenuto dall’on. Di Pietro a Padova il 26 maggio precedente, dell’8 giugno 2009 in cui è stato ospitato l’on. Leoluca Orlando, del 22 giugno in cui è stato presente l’on. Luigi De Magistris, del 7 ottobre in cui è stato presente l’on. Massimo Donati, del 20 ottobre in cui è stato diffuso un servizio sull’Italia dei Valori), nella trasmissione “Maurizio Costanzo Show” del 28 febbraio 2009, presente l’on. Antonio Di Pietro, nella trasmissione “Panorama del giorno” del 5 e 26 maggio 2009 con ospite l’on. Massimo Donadi;
 
– con riferimento ai programmi di comunicazione politica “Super Partes”, diffusi da RTI, i tempi assegnati all’Italia dei Valori sono di 16 minuti su ciascuna rete, per complessivi 48 minuti, sia nel trimestre luglio/settembre, sia nel trimestre ottobre/dicembre e, nel dettaglio, i rappresentanti del soggetto politico segnalante hanno partecipato alle seguenti trasmissioni di comunicazione politica: Canale 5 – puntate del 18 e 25 luglio, 19 e 26 settembre, 17 ottobre; Italia 1 – puntate del 19 e 26 luglio, 20 e 27 settembre; Retequattro – puntate del 26 luglio e 27 settembre;
 
RITENUTO di estendere il periodo oggetto di verifica fino al 13 ottobre 2009 in ordine alla specifica tipologia dei notiziari “Tg5”, “Studio Aperto” e “Tg4”, nonché dei programmi di approfondimento della società Rti S.p.a., ai fini dell’accertamento della programmazione dell’informazione complessiva delle emittenti in questione;
 
RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall’Isimm Ricerche, relativi a tutte le edizioni dei notiziari “Tg5”, “Studio Aperto” e “Tg4”, trasmessi nel periodo tra il 23 giugno 2009 – giorno successivo alle operazioni di voto per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative – e il 13 ottobre 2009, risultano le seguenti presenze del soggetto politico segnalante :
 
1) per quanto riguarda il notiziario “Tg5” su un tempo di antenna (comprensivo dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a undici ore, ventisette minuti e quarantadue secondi sono stati fruiti dall’Italia dei Valori il 3,26% (ventidue minuti e ventiquattro secondi), dal Popolo della Libertà il 30,12% (tre ore, ventisette minuti e dieci secondi), dal Partito Democratico il 45,80% (cinque ore, quattordici minuti e cinquantasette secondi), dalla Lega Nord il 4,22% (ventinove minuti e tre secondi), dall’Unione di Centro il 6,02% (quarantuno minuti e ventidue secondi);
 
2) per quanto riguarda il notiziario “Studio Aperto” su un tempo di antenna (comprensivo dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari ad un’ora, trentacinque minuti e quaranta secondi sono stati fruiti dall’Italia dei Valori il 3,48% (tre minuti e venti secondi), dal Popolo della Libertà il 27,16% (venticinque minuti e cinquantanove secondi), dal Partito Democratico il 43,07% (quarantuno minuti e dodici secondi), dalla Lega Nord il 12,09% (undici minuti e trentaquattro secondi), dall’Unione di Centro l’1,32% (un minuto e sedici secondi);
 
3) per quanto riguarda il notiziario “Tg4” su un tempo di antenna (comprensivo dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a cinque ore, cinquantanove minuti e diciannove secondi sono stati fruiti dall’Italia dei Valori il 3,86% (tredici minuti e cinquantatrè secondi), dal Popolo della Libertà il 42,07% (due ore, trentuno minuti e dieci secondi), dal Partito Democratico il 31,85% (un’ora, cinquantaquattro minuti e ventisei secondi), dalla Lega Nord il 9,10% (trentadue minuti e quarantuno secondi), dall’Unione di Centro il 3,52% (dodici minuti e trentadue secondi);
 
 
RILEVATO che nello stesso periodo oggetto di valutazione nei programmi di approfondimento diffusi dalle emittenti Canale, Italia 1 e Retequattro, l’Italia dei Valori è stata presente nelle trasmissioni “Speciale Tg5”, “Matrix” e “Mattino Cinque”, in onda su Canale 5, con un tempo complessivo di parola pari a sette minuti e quarantuno secondi;
 
CONSIDERATO che le trasmissioni di approfondimento ed i notiziari ricondotti alla responsabilità delle testate giornalistiche, essendo programmi identificabili per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma valutazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;
 
CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 3 e 7 del Testo Unico della radiotelevisione, i programmi di informazione devono rispettare i principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità e apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, consentendo l’accesso di tutti i soggetti politici in condizioni di parità di trattamento;
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “1. le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica. 2. S’intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”.
 
CONSIDERATO che la delibera n. 22/06/CSP recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”, prevede che “1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento. 2. Nei programmi di informazione e di approfondimento l’equilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione…. ” ;
 
CONSIDERATO che le disposizioni non del tutto univoche della legge e quelle attuative dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni debbano essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002). Con tale sentenza la Corte (richiamando la propria precedente sentenza n. 112 del 1993) ha posto in rilievo come “il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”. “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque” – prosegue la Corte “tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli…….della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda….il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,” e ha soggiunto che “l’espressione diffusione di notizie” va…intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;
 
CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;
 
CONSIDERATO che la valutazione dell’Autorità volta a verificare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche nel periodo non elettorale si rivolge al complesso dei programmi informativi trasmessi, nei quali assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche;
 
CONSIDERATO che in un quadro di valutazione complessiva dei tempi di antenna (comprensivi dei tempi di parola e di notizia) fruiti dal soggetto segnalante e dalle altre forze politiche analoghe, e complessivamente esaminando i programmi dell’area dell’informazione diffusi dalle emittenti Canale 5, Italia 1 e Retequattro, si rileva una specifica sottopresenza del soggetto esponente e dell’Unione di Centro rispetto alla Lega Nord nei notiziari Tg4 e Studio Aperto e una lieve sottopresenza dell’Italia dei Valori rispetto alla Lega Nord e all’Unione di Centro nel notiziario Tg5 nel periodo considerato;
 
CONSIDERATO che dai dati di monitoraggio relativi al periodo dal 1° al 13 ottobre 2009 ( periodo nel quale il Tg4 ha dedicato all’Italia dei Valori il 7,91% del tempo di antenna, alla Lega Nord il 7,11% del tempo di antenna e all’Unione di Centro il 5,55% del tempo di antenna; il Tg5 ha dedicato all’Italia dei Valori il 9,10% del tempo di antenna, alla Lega Nord l’1,31% del tempo di antenna e all’Unione di Centro il 6,80% del tempo di antenna; Studio Aperto ha dedicato all’Italia dei Valori il 3,78% del tempo di antenna, alla Lega Nord l’ 1,35% del tempo di antenna e all’Unione di Centro l’ 1,44% del tempo di antenna) risulta che le emittenti in questione hanno spontaneamente avviato un’ azione di riequilibrio nei confronti del soggetto esponente;
 
RITENUTO, comunque, necessario richiamare la società RTI ad assicurare nei propri notiziari Tg5, Studio Aperto e Tg4, una rappresentazione più equa delle citate forze politiche , nel rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, della completezza, dell’equità, dell’obiettività e della parità di trattamento tra i soggetti politici nel periodo non elettorale;
 
 
VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;
 
 
UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;
 
DELIBERA
1. La società R.T.I. Reti Televisive Italiane SpA è richiamata ad assicurare nei propri notiziari Tg5, Studio Aperto e Tg4, una rappresentazione più equa delle forze politiche citate nelle premesse, nel rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, della completezza, dell’equità, dell’obiettività e della parità di trattamento tra i soggetti politici nel periodo non elettorale.
 
2. L’Autorità verifica l’osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
 
 
Roma, 28 ottobre 2009
 
 
IL PRESIDENTE
 
Corrado Calabrò
 
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
 
Giancarlo Innocenzi Botti Michele Lauria
 
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
 
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola
 

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