Attuazione della Legge Brunetta: nella bozza di decreto legislativo prevista la class action

Ogni interessato, così come associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, potranno agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici nei casi in cui da atti o comportamenti di questi ultimi derivi una lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti e consumatori. L’azione collettiva (class action) non potrà però tendere all’ottenimento del risarcimento del danno provocato dalla P.A. o dai predetti concessionari (per cui continua ad applicarsi la disciplina vigente), ma solo al ripristino del corretto svolgimento del servizio o della funzione. Queste alcune delle previsioni contenute nella bozza di decreto legislativo redatto dal Governo, in applicazione degli artt. da 2 a 7 della Legge n. 15/2009, (cosiddetta Legge Brunetta), allo scopo di attuare una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. In aderenza al dettato normativo di cui all’art. 4, comma 2, lettera l) della predetta Legge Brunetta, la bozza di decreto contiene, appunto, al Titolo IV, la disciplina della class action, che potrà essere esperita in presenza di determinate omissioni, violazioni o di mancati adempimenti di cui si renda responsabile un’amministrazione o un concessionario (tra questi rientrano la violazione di termini, la mancata emanazione di atti amministrativi generali, l’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, etc.). La bozza prevede, quale condizione di ammissibilità, che il ricorso sia preceduto da una diffida all’amministrazione o al concessionario ad assumere, entro il termine di 30 giorni “le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati”. Qualora l’amministrazione o il concessionario non provvedano nel predetto termine, o provvedano in modo inadeguato o parziale, i soggetti sopra detti potranno agire in giudizio. Competente a decidere in merito sarà il giudice amministrativo, la cui sentenza, nel caso di accoglimento della domanda, non potrà, come detto, condannare i responsabili al risarcimento del danno, ma dovrà contenere l’ordine rivolto all’amministrazione o al concessionario di attuare le misure utili a riparare alle omissioni ed alle violazioni. E’ previsto, inoltre, che la sentenza definitiva debba essere comunicata agli organi competenti ad avviare le procedure dirette all’accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali. Qualora poi l’inottemperanza dell’amministrazione perduri, il compito di adottare misure idonee a porre rimedio alle violazioni potrà essere attribuito ad un commissario all’uopo nominato dal giudice. (D.A. per NL)

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