Digitale terrestre, LCN: prorogata da Agcom occupazione attuale. Bocce ferme sino alle decisioni del Commissario

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera 15/14/CONS del 21/01/2014, ha prorogato, in via d’urgenza, il Piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre (LCN), di cui alla delibera n. 366/10/CONS, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6021/2013, depositata il 16/12/2013.

Nel merito, si ricorderà che, con la citata sentenza, il supremo organo di giustizia amministrativa, rilevando l’inottemperanza dell’Autorità alla propria sentenza n. 4660/2012 (passata in giudicato), aveva dichiarato la nullità in parte qua della delibera n. 237/13/CONS e dell’allegato Piano LCN, “nella misura in cui ha disposto la assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema LCN a canali nazionali generalisti ex analogici”. Nell’occasione, il CdS aveva altresì nominato un Commissario ad acta per l’adozione dei necessari provvedimenti, prevedendo espressamente che “[al] fine di evitare il vuoto regolamentare derivante dalla dichiarata nullità del Piano LCN 2013 e di assicurare l’ordinata fruizione della programmazione TV, nelle more dell’adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del Commissario ad acta, Agcom, in osservanza delle regole del buon andamento, ha facoltà di adottare, con l’urgenza del caso, ogni misura utile allo scopo, valutando anche l’ipotesi di un eventuale rinnovo delle stesse disposizioni del Piano dichiarate nulle in via eccezionale e transitoria fino a quando il Commissario non avrà perfezionato le sue determinazioni sostitutive”. Più a fondo, con la delibera n. 391/12/CONS, l’Autorità aveva disposto, nelle more della revisione del citato Piano di numerazione annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4658/2012, 4659/2012, 4660/2012 e 4661/2012, una proroga in via d’urgenza del Piano di numerazione automatica dei canali DTT in chiaro e a pagamento di cui alla delibera n. 366/10/CONS. Ciò in quanto lo stesso Giudice amministrativo aveva, in tali sentenze, rilevato la necessità, per ridurre la problematica conseguente al suo annullamento e al vuoto regolamentare che si sarebbe inevitabilmente creato, dell’adozione da parte dell’Agcom, in osservanza del principio del buon andamento , di “ogni misura transitoria ritenuta utile allo scopo di consentire l’ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore”. Esigenza che trovava soccorso nell’art. 9 del nuovo Piano LCN adottato con la delibera n. 273/13/CONS, a mente del quale, fino all’attribuzione delle nuove numerazioni, secondo le procedure ivi previste, sarebbero restate in vigore le attribuzioni attualmente in uso, mentre la transizione dai vecchi ai nuovi posizionamenti sul telecomando sarebbe avvenuta in un unico giorno su tutto il territorio nazionale, secondo la tempistica individuata dal Ministero dello sviluppo economico. E ciò, evidentemente, al fine “di non determinare una situazione di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti e l’ordinata fruizione da parte degli utenti”, così come indicato nelle citate sentenze del Consiglio di Stato. L’Agcom, tenuto conto che la predetta disposizione disponeva una proroga del Piano LCN allegato alla delibera n. 366/10/CONS sino all’attuazione del nuovo Piano di cui alla delibera n. 273/13/CONS secondo la tempistica ministeriale e ritenuto, alla luce delle prescrizioni contenute nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 6021/2013, necessario confermare, transitoriamente e in via straordinaria e d’urgenza, la proroga delle disposizioni della pianificazione ex Del. n. 366/10/CONS fino all’attuazione del nuovo Piano, ha prorogato lo status quo fino all’attuazione della nuova regolamentazione. Per conseguenza, il regime di gestione dei logical channel number è da intendersi quello di cui alla delibera 366/10/CONS. Ora la palla passa al commissario ad acta. (M.L. per NL)
 

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