DTT, LCN: ricorso al TAR Lazio del Gruppo Finelco contro le assegnazioni penalizzanti

Il Gruppo Finelco ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio contro l’assegnazione ai propri palinsesti, trasportati su multiplex di operatori locali, di numerazioni LCN spettanti alle emittenti locali.

I marchi Virgin Radio Television – Virgin Tv, 105 Television – 105 Tv e RMC Television – RMC Tv hanno infatti ricevuto, rispettivamente, l’attribuzione delle numerazioni automatiche 183, 279 e 280, in luogo di quelle – 68 e 69 (o 166, 167, 168 e 169) – riservate ai canali nazionali musicali e disponibili, come emerge dall’elenco delle attribuzioni dei LCN nazionali pubblicato sul sito ministeriale il 25 novembre scorso. E’ interessante conoscere quale sarà la decisione del Tribunale Amministrativo, chiamato a valutare l’orientamento assunto dall’Agcom, ed attuato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, in relazione alle modalità di attribuzione della numerazione LCN ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito nazionale e i cui marchi vengono veicolati da operatori di rete locali, come è il caso del Gruppo Finelco. Nel parere espresso dall’Agcom alla D.G.S.C.E.R. e riportato nella determina ministeriale si legge che “nonostante un programma di un fornitore di servizi di media audiovisivi autorizzato in ambito nazionale possa essere veicolato anche da multiplex diversi da quelli previsti per la diffusione in ambito nazionale, si verificherebbero le seguenti anomalie e precisamente: a) non si avrebbe la sicurezza del raggiungimento di una diffusione nazionale del programma; b) si potrebbero generare conflitti di numerazione, specie nel caso in cui le coperture delle varie reti che trasportano lo stesso programma si sovrappongano tra loro, in quanto l’identificatore LCN deve essere unico per tutte le reti/mux DTT che coprono la stessa area geografica; in tali casi, infatti, il decoder riceverebbe due o più flussi dati (TS – Transport Stream) contenenti lo stesso programma associato ad uno stesso LCN, ma con differente identificatore di rete/mux e, quindi, il software del ricevitore interpreterebbe tale situazione come quella risultante dalla ricezione di due o più programmi diversi, ma tutti con lo stesso identificatore LCN, generando pertanto un conflitto relativo alla numerazione nel decoder”. Conseguentemente, ancorandosi al predetto parere, la D.G.S.C.E.R. del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni ha applicato l’art. 5 c. 4 lettera h) dell’allegato A alla delibera Agcom 366/10/CONS, attribuendo ai marchi del Gruppo Finelco le numerazioni previste per le trasmissioni locali che si estendono su più di due regioni. Questa procedura, secondo il giudizio dell’Agcom, poggerebbe sull’interesse “della semplicità e facilità d’uso del decoder” e sarebbe finalizzata ad “ottemperare alla ratio della norma recata dall’art. 32 del testo unico, volta ad introdurre un ordine predefinito nella numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, evitando così l’insorgenza di conflitti di numerazione a danno dell’utente”. In realtà, risulta difficile comprendere il ragionamento dell’Autorità, considerato che l’assegnazione di numerazioni previste per le emittenti locali non pare costituisca una soluzione valida per l’eliminazione di eventuali conflitti LCN a tutela dell’utente, dal momento che, dal punto di vista tecnico, non vi sarebbe alcuna differenza tra l’utilizzo di un identificatore LCN riservato ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale e l’uso di uno riservato ai fornitori locali. L’assegnazione al Gruppo Finelco di identificatori LCN riservati alle emittenti locali con diffusione superiore a due regioni si configura comunque a carattere provvisorio, dal momento che la determina di assegnazione precisa che le numerazioni sono attribuite in attesa che si esprima “l’intenzione di essere trasportati da operatori di rete nazionali”. In tale caso, potrà essere attribuita ai marchi in questione la numerazione spettante ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale. Da questo punto di vista il ricorso a operatori di rete nazionali sarà obbligatorio per i fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali (come il Gruppo Finelco, Class Editori per il marchio Class Horse TV e Rtl 102,5 Hit Radio), tenuto conto dell’imminente introduzione della norma che vieterà la diffusione di marchi/palinsesti nazionali per il tramite di operatori di rete locali. (D.A. per NL)

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