Gazzetta Ufficiale N. 254 del 31 Ottobre 2009 – Decreto legislativo 7 ottobre 2009 n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

 
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative delle funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla
Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione e per le pari opportunita’ del 23
maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio
2007, recante misure per attuare la parita’ e le pari opportunita’
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’8 maggio 2009;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente
all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2,
lettera a), 4, 5 e 6, della citata legge n. 15 del 2009, salvo che
sull’articolo 60, comma 1, lettera b), nonche’ il parere della
medesima Conferenza relativamente all’attuazione delle restanti
disposizioni della medesima legge n. 15 del 2009 nella seduta del 29
luglio 2009;
Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1, lettera b),
del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di prevedere che la
determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati
al rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni
regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale
avvenga previa concertazione con le proprie rappresentanze;
Considerato che il Governo ritiene di non poter accogliere tale
richiesta, vertendosi in tema di misure di coordinamento della
finanza pubblica tipicamente riconducibili alle competenze dello
Stato, e che la previsione della previa consultazione con le
rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie garantisce,
comunque, il rispetto del principio della leale collaborazione ed il
coinvolgimento degli enti territoriali nella concreta determinazione
delle risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1.
 
Oggetto e finalita’
 
 
1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009,
n. 15, le disposizioni del presente decreto recano una riforma
organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in
particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione
delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di
valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunita’, di
dirigenza pubblica e di responsabilita’ disciplinare. Fermo quanto
previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recano altresi’ norme di raccordo per armonizzare con la nuova
disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di
concertazione di cui all’articolo 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12
maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217,
e 15 febbraio 2006, n. 63.
2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore
organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati
rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati
standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi,
l’incentivazione della qualita’ della prestazione lavorativa, la
selettivita’ e la concorsualita’ nelle progressioni di carriera, il
riconoscimento di meriti e demeriti, la selettivita’ e la
valorizzazione delle capacita’ e dei risultati ai fini degli
incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e
della responsabilita’ della dirigenza, l’incremento dell’efficienza
del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttivita’ e
all’assenteismo, nonche’ la trasparenza dell’operato delle
amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalita’.
 
 
Avvertenza:
 
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo degli articoli 76, 92, 95 e 117
della Costituzione:
«Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica e’ composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i
Ministri.».
«Art. 95. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri
dirige la politica generale del Governo e ne e’
responsabile. Mantiene la unita’ di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l’attivita’ dei
Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei Ministeri.».
«Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle
regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita’ degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita’ di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al
Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche’ disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni» e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, e successive
modificazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, e
successive modificazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell’amministrazione digitale, e successive
modificazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma
dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006 n. 133,
n. 125, supplemento ordinario.
– Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147».
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno.».
– Si riporta il testo degli articoli da 3 a 6 della
citata legge n. 15 del 2009:
«Art. 3 (Principi e criteri in materia di contrattazione
collettiva e integrativa e funzionalita’ delle
amministrazioni pubbliche). – 1. L’esercizio della delega
nella materia di cui al presente articolo e’ finalizzato a
modificare la disciplina della contrattazione collettiva
nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore
organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della
ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonche’,
sulla base di questa, ad atti organizzativi e all’autonoma
determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla
contrattazione collettiva.
2. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) precisare, ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da
ultimo, dall’art. 1 della presente legge, gli ambiti della
disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati
rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla
legge, fermo restando che e’ riservata alla contrattazione
collettiva la determinazione dei diritti e delle
obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
b) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli
articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
c) prevedere meccanismi di monitoraggio
sull’effettivita’ e congruenza della ripartizione delle
materie attribuite alla regolazione della legge o dei
contratti collettivi;
d) prevedere l’applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, in caso di nullita’ delle clausole contrattuali per
violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla
contrattazione collettiva;
e) individuare criteri per la fissazione di vincoli
alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il
rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti
massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;
f) prevedere, ai fini dell’accertamento dei costi della
contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di
relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per
la valutazione degli organi di controllo sulla
compatibilita’ economico-finanziaria, nonche’ adeguate
forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da
parte dell’utenza, dell’impatto della contrattazione
integrativa sul funzionamento evidenziando le richieste e
le previsioni di interesse per la collettivita’;
g) potenziare le amministrazioni interessate al
controllo attraverso il trasferimento di personale in
mobilita’ ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva
nazionale, in coerenza con il settore privato e nella
salvaguardia delle specificita’ sussistenti nel settore
pubblico, nonche’ quelle della contrattazione integrativa e
riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo
alle competenze, alla struttura ed agli organi della
medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:
1) rafforzamento dell’indipendenza dell’ARAN dalle
organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei
requisiti soggettivi e delle incompatibilita’ dei
componenti dei relativi organi, con particolare riferimento
ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento
dell’incarico, e del personale dell’Agenzia;
2) potenziamento del potere di rappresentanza delle
regioni e degli enti locali;
3) ridefinizione della struttura e delle competenze
dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo
nei confronti dell’ARAN;
4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di
contrattazione, ferma restando la competenza della
contrattazione collettiva per l’individuazione della
relativa composizione, anche con riferimento alle aziende
ed enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
5) modificazione, in coerenza con il settore privato,
della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i
ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di
regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione
economica;
6) rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui
contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo
specifiche responsabilita’ della parte contraente pubblica
e degli organismi deputati al controllo sulla
compatibilita’ dei costi;
7) semplificazione del procedimento di contrattazione
anche attraverso l’eliminazione di quei controlli che non
sono strettamente funzionali a verificare la compatibilita’
dei costi degli accordi collettivi;
i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli
interventi di cui alla lettera h) i procedimenti negoziali,
di contrattazione e di concertazione di cui all’art. 112
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19
maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio
2006, n. 63;
l) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa,
nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono, con possibilita’ di ambito territoriale e di
riferimento a piu’ amministrazioni;
m) prevedere l’imputabilita’ della spesa per il
personale rispetto ai servizi erogati e definire le
modalita’ di pubblicita’ degli atti riguardanti la spesa
per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e
gli strumenti previsti dal codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti
di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni,
disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilita’,
anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento
delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle
amministrazioni che presentino carenza di organico;
o) prevedere, al fine di favorire i processi di
mobilita’ intercompartimentale del personale delle
pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione
mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i
livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione.».
«Art. 4 (Principi e criteri in materia di valutazione
delle strutture e del personale delle amministrazioni
pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul
principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche).
– 1. L’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo e’ finalizzato a modificare ed integrare
la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di
assicurare elevati standard qualitativi ed economici
dell’intero procedimento di produzione del servizio reso
all’utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto
dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela
giurisdizionale degli interessati nei confronti delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che
si discostano dagli standard qualitativi ed economici
fissati o che violano le norme preposte al loro operato,
nonche’ a prevedere l’obbligo per le amministrazioni, i cui
indicatori di efficienza o produttivita’ si discostino in
misura significativa, secondo parametri deliberati
dall’organismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai
valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le
amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per cento delle
amministrazioni con i rendimenti piu’ alti, di fissare ai
propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera b)
del medesimo comma 2, l’obiettivo di allineamento entro un
termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato
organismo centrale e, infine, a prevedere l’attivazione di
canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini
per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura
nelle amministrazioni pubbliche.
2. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) individuare sistemi di valutazione delle
amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche
mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative
anche interattive esistenti in materia, nonche’ con il
coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi
e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualita’,
rilevati anche a livello internazionale;
b) prevedere l’obbligo per le pubbliche amministrazioni
di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che
l’amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare,
in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell’anno
precedente e’ stata effettivamente conseguita,
assicurandone la pubblicita’ per i cittadini, anche al fine
di realizzare un sistema di indicatori di produttivita’ e
di misuratori della qualita’ del rendimento del personale,
correlato al rendimento individuale ed al risultato
conseguito dalla struttura;
c) prevedere l’organizzazione di confronti pubblici
annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di
miglioramento di ciascuna amministrazione, con la
partecipazione di associazioni di consumatori e utenti,
organizzazioni sindacali, studiosi e organi di
informazione, e la diffusione dei relativi contenuti
mediante adeguate forme di pubblicita’, anche in modalita’
telematica;
d) promuovere la confrontabilita’ tra le prestazioni
omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di
consentire la comparazione delle attivita’ e dell’andamento
gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita
la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine
indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse
amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei
di esse, da adottare all’interno degli strumenti di
programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di
valutazione dei risultati;
e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di
controllo e valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche secondo i seguenti criteri:
1) estensione della valutazione a tutto il personale
dipendente;
2) estensione della valutazione anche ai comportamenti
organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di requisiti di elevata
professionalita’ ed esperienza dei componenti degli
organismi di valutazione;
4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia
del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie
e degli standard definiti dall’organismo di cui alla
lettera f);
5) assicurazione della piena autonomia della
valutazione, svolta dal dirigente nell’esercizio delle
proprie funzioni e responsabilita’;
f) prevedere, nell’ambito del riordino dell’ARAN di cui
all’art. 3, l’istituzione, in posizione autonoma e
indipendente, di un organismo centrale che opera in
collaborazione con il Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in
raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il
compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere
all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione,
di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere
a) e b), di assicurare la comparabilita’ e la visibilita’
degli indici di andamento gestionale, informando
annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di
Governo sull’attivita’ svolta. I componenti, in numero non
superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata
professionalita’, anche estranee all’amministrazione, che
non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni dell’organismo, con comprovate competenze in
Italia o all’estero nelle materie attinenti la definizione
dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati,
nel rispetto del principio della rappresentanza di genere,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
di concerto con il Ministro per l’attuazione del programma
di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere
favorevole delle competenti Commissioni parlamentari,
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle
province nominino i componenti dei nuclei di valutazione
cui e’ affidato il compito di effettuare la valutazione dei
dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti
dall’organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a
confermare o revocare gli incarichi dirigenziali
conformemente all’esito della valutazione;
h) assicurare la totale accessibilita’ dei dati
relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione
tramite la pubblicita’ e la trasparenza degli indicatori e
delle valutazioni operate da ciascuna pubblica
amministrazione anche attraverso:
1) la disponibilita’ immediata mediante la rete
internet di tutti i dati sui quali si basano le
valutazioni, affinche’ possano essere oggetto di autonoma
analisi ed elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni operate
dall’interno delle amministrazioni e valutazioni operate
dall’esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o
utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore
qualificato;
3) l’adozione da parte delle pubbliche
amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini,
consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, di un programma per la
trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche
attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni,
definito in conformita’ agli obiettivi di cui al comma 1;
i) prevedere l’ampliamento dei poteri ispettivi con
riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui
all’art. 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni;
l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio
nei confronti delle amministrazioni, nonche’ dei
concessionari di servizi pubblici, fatte salve le
competenze degli organismi con funzioni di regolazione e
controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai
relativi settori, se dalla violazione di standard
qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle
Carte dei servizi, dall’omesso esercizio di poteri di
vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione
dei termini o dalla mancata emanazione di atti
amministrativi generali derivi la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralita’ di utenti o
consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell’azione anche ad
associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri
associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva
e di merito del giudice amministrativo;
3) prevedere come condizione di ammissibilita’ che il
ricorso sia preceduto da una diffida all’amministrazione o
al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai
decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione
degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito
della diffida, si instauri un procedimento volto a
responsabilizzare progressivamente il dirigente competente
e, in relazione alla tipologia degli enti, l’organo di
indirizzo, l’organo esecutivo o l’organo di vertice, a che
le misure idonee siano assunte nel termine predetto;
4) prevedere che, all’esito del giudizio, il giudice
ordini all’amministrazione o al concessionario di porre in
essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni,
alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all’alinea
della presente lettera e, nei casi di perdurante
inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con
esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta
ferma la disciplina vigente;
5) prevedere che la sentenza definitiva comporti
l’obbligo di attivare le procedure relative
all’accertamento di eventuali responsabilita’ disciplinari
o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea pubblicita’ del
procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;
7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare
che l’azione di cui all’alinea della presente lettera nei
confronti dei concessionari di servizi pubblici possa
essere proposta o proseguita, nel caso in cui un’autorita’
indipendente o comunque un organismo con funzioni di
vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato
sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.
3. Per il funzionamento dell’organismo di cui al comma
2, lettera f), e’ autorizzata la spesa massima di 2 milioni
di euro per l’anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010, compresi i compensi ai componenti. E’
altresi’ autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2010 per finanziare, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
progetti sperimentali e innovativi volti a:
a) diffondere e uniformare le metodologie della
valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti
territoriali, anche tramite la definizione di modelli da
pubblicare sulla rete internet;
b) sviluppare i processi di formazione del personale
preposto alle funzioni di controllo e valutazione;
c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione
di controllo della soddisfazione dei cittadini;
d) migliorare la trasparenza delle procedure di
valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un
apposito sito internet.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3,
pari a 2 milioni di euro per l’anno 2009 e a 8 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
recata dall’art. 1, comma 227, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita’ di organizzazione dell’organismo di cui al comma
2, lettera f), e fissati i compensi per i componenti. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f), e
del comma 3, secondo periodo, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma
dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
7. Ai fini del comma 6 la trasparenza e’ intesa come
accessibilita’ totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti internet delle pubbliche
amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati
dell’attivita’ di misurazione e valutazione svolta in
proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialita’.
8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa
utile a promuovere la massima trasparenza nella propria
organizzazione e nella propria attivita’.
9. All’art. 1, comma 1, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento
delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione
pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di
protezione della riservatezza personale.».
«Art. 5 (Principi e criteri finalizzati a favorire il
merito e la premialita’). – 1. L’esercizio della delega
nella materia di cui al presente articolo e’ finalizzato ad
introdurre nell’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e
metodi di incentivazione della produttivita’ e della
qualita’ della prestazione lavorativa, secondo le modalita’
attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, anche
mediante l’affermazione del principio di selettivita’ e di
concorsualita’ nelle progressioni di carriera e nel
riconoscimento degli incentivi.
2. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare
al merito e alla produttivita’, previa valutazione del
contributo e del rendimento del singolo dipendente
formulati in relazione al risultato, evitando la
corresponsione generalizzata ed indifferenziata di
indennita’ e premi incentivanti a tutto il personale;
b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal
dipendente in un congruo arco temporale costituisca un
titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e
dei concorsi riservati al personale interno;
c) destinare al personale, direttamente e proficuamente
coinvolto nei processi di ristrutturazione e
razionalizzazione, parte delle economie conseguite con
risparmi sui costi di funzionamento in proporzione ai
risultati conseguiti dalle singole strutture
amministrative;
d) stabilire che le progressioni meramente economiche
avvengano secondo principi di selettivita’;
e) definire una riserva di accesso dall’esterno alle
posizioni economiche apicali nell’ambito delle rispettive
aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) stabilire che le progressioni di carriera avvengano
per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare
al personale interno ad una quota comunque non superiore al
50 per cento;
g) individuare specifici e ulteriori criteri premiali
per il personale coinvolto in progetti innovativi che
ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo.».
«Art. 6 (Principi e criteri in materia di dirigenza
pubblica. Modifica all’art. 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). – 1. L’esercizio della
delega nella materia di cui al presente articolo e’
finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza
pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione
del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento
della qualita’ delle prestazioni erogate al pubblico,
utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione
del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli
di produttivita’ del lavoro pubblico e di favorire il
riconoscimento di meriti e demeriti, e al fine di
rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di
indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le
funzioni di gestione amministrativa spettanti alla
dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale
in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e
dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da
garantire la piena e coerente attuazione dell’indirizzo
politico degli organi di governo in ambito amministrativo.
2. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) affermare la piena autonomia e responsabilita’ del
dirigente, in qualita’ di soggetto che esercita i poteri
del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse
umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso
della competenza con particolare riferimento ai seguenti
ambiti:
1) individuazione dei profili professionali necessari
allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ufficio al
quale e’ preposto;
2) valutazione del personale e conseguente
riconoscimento degli incentivi alla produttivita’;
3) utilizzo dell’istituto della mobilita’ individuale
di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri
oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle
scelte operate;
b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilita’
del dirigente, in relazione agli effettivi poteri
datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva
produttivita’ delle risorse umane assegnate e
sull’efficienza della relativa struttura nonche’, all’esito
dell’accertamento della predetta responsabilita’, il
divieto di corrispondergli il trattamento economico
accessorio;
c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento
economico accessorio nei confronti del dirigente il quale,
senza giustificato motivo, non abbia avviato il
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei
casi in cui sarebbe stato dovuto;
d) limitare la responsabilita’ civile dei dirigenti
alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla
decisione di avviare il procedimento disciplinare nei
confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di
appartenenza;
e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei
dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere
dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilita’
disciplinare, omettano di avviare il procedimento
disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero
in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o
manifestamente infondate;
f) prevedere che l’accesso alla prima fascia
dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure
selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei
posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a
regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il
regime vigente;
g) prevedere, inoltre, che il conferimento
dell’incarico dirigenziale generale ai vincitori delle
procedure selettive di cui alla lettera f) sia subordinato
al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a
sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato
dell’Unione europea o di un organismo comunitario o
internazionale, secondo modalita’ determinate, nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna
amministrazione d’intesa con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto
anche conto delle disposizioni previste nell’art. 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che,
mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia
concordato un apposito programma per assicurare un’adeguata
offerta formativa ai fini dell’immediata applicazione della
disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in
vigore;
h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o
revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa
disciplina ai principi di trasparenza e pubblicita’ ed ai
principi desumibili anche dalla giurisprudenza
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo
la conferma dell’incarico dirigenziale ricoperto in caso di
mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base
dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del
conferimento dell’incarico, secondo i sistemi di
valutazione adottati dall’amministrazione, e ridefinire,
altresi’, la disciplina relativa al conferimento degli
incarichi ai soggetti estranei alla pubblica
amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli,
prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto
previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali
di dotazione organica entro cui e’ possibile il
conferimento degli incarichi medesimi;
i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del
Comitato dei garanti di cui all’art. 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare
riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di
conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonche’
sull’effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di
valutazione al fine del conferimento o della mancata
conferma degli incarichi;
l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli
obiettivi fissati mediante erogazione mirata del
trattamento economico accessorio ad un numero limitato di
dirigenti nell’ambito delle singole strutture cui puo’
essere attribuita la misura massima del trattamento
medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di
valutazione di cui all’art. 4;
m) rivedere la disciplina delle incompatibilita’ per i
dirigenti pubblici e rafforzarne l’autonomia rispetto alle
organizzazioni rappresentative dei lavoratori e
all’autorita’ politica;
n) semplificare la disciplina della mobilita’ nazionale
e internazionale dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, al fine di renderne piu’ ampia
l’applicazione e di valorizzare il relativo periodo
lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;
o) promuovere la mobilita’ professionale e
intercompartimentale dei dirigenti, con particolare
riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli
che presentano situazioni di esubero;
p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la componente della retribuzione legata
al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i
dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della
retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza
del Servizio sanitario nazionale;
q) stabilire il divieto di corrispondere l’indennita’
di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di
appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai
decreti legislativi di cui al presente articolo, non
abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati
coerenti con i principi contenuti nella presente legge.
3. Al comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole: «dell’anzianita’ massima
contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’anzianita’ massima di servizio effettivo di 40
anni.».
Nota all’art. 1:
– Per il riferimento agli articoli da 3 a 6 della citata
legge n. 15 del 2009, vedasi in note alle premesse.
– Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 della citata
legge n. 15 del 2009:
«Art. 2 (Delega al Governo in materia di riforma del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni). –
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu’ decreti legislativi volti a
riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui
all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come
modificato dall’art. 1 della presente legge, e della
relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro
pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare
riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
b) miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle
procedure della contrattazione collettiva;
c) introduzione di sistemi interni ed esterni di
valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad
assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard
internazionali di qualita’ e a consentire agli organi di
vertice politici delle pubbliche amministrazioni l’accesso
diretto alle informazioni relative alla valutazione del
personale dipendente;
d) garanzia della trasparenza dell’organizzazione del
lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi
sistemi retributivi;
e) valorizzazione del merito e conseguente
riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli
dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle
relative strutture amministrative;
f) definizione di un sistema piu’ rigoroso di
responsabilita’ dei dipendenti pubblici;
g) affermazione del principio di concorsualita’ per
l’accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di
carriera;
h) introduzione di strumenti che assicurino una piu’
efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base
territoriale, conformemente al principio della parita’ di
condizioni per l’accesso ai pubblici uffici, da garantire,
mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento
al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale
requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato;
i) previsione dell’obbligo di permanenza per almeno un
quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i
vincitori delle procedure di progressione verticale,
considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure
di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti
di organico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
nell’osservanza dei principi e criteri direttivi fissati
dai seguenti articoli, nonche’ nel rispetto del principio
di pari opportunita’, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, e, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, relativamente all’attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a),
4, 5 e 6, nonche’ previo parere della medesima Conferenza
relativamente all’attuazione delle restanti disposizioni
della presente legge, sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l’espressione del parere
parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto al comma 1, o
successivamente, quest’ultimo termine e’ prorogato di
sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo’ adottare eventuali disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita’ e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano
le disposizioni rientranti nella competenza legislativa
esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi
generali dell’ordinamento giuridico, ai quali si adeguano
le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva
competenza.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che
risultino incompatibili con la specificita’ del relativo
ordinamento.».
«Art. 7 (Principi e criteri in materia di sanzioni
disciplinari e responsabilita’ dei dipendenti pubblici). –
1. L’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo e’ finalizzato a modificare la disciplina
delle sanzioni disciplinari e della responsabilita’ dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di
potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici
contrastando i fenomeni di scarsa produttivita’ ed
assenteismo. Nell’ambito delle suddette norme sono
individuate le disposizioni inderogabili inserite di
diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile.
2. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari,
con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di
minore gravita’, nonche’ razionalizzare i tempi del
procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e
l’entita’ dei relativi termini e prevedendo strumenti per
una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre
all’obbligo della comunicazione immediata, per via
telematica, della sentenza penale alle amministrazioni
interessate;
b) prevedere che il procedimento disciplinare possa
proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento
penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo
all’esito di quest’ultimo;
c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la
loro gravita’, comportano l’irrogazione della sanzione
disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle
relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non
veritiere di presenze e di presentazione di certificati
medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti,
prevedendo altresi’, in relazione a queste due ultime
ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con
applicazione di una sanzione non inferiore a quella
stabilita per il delitto di cui all’art. 640, secondo
comma, del codice penale e la procedibilita’ d’ufficio;
d) prevedere meccanismi rigorosi per l’esercizio dei
controlli medici durante il periodo di assenza per malattia
del dipendente, nonche’ la responsabilita’ disciplinare e,
se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa
del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla
falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia
ovvero violi i canoni di diligenza professionale
nell’accertamento della patologia;
e) prevedere, a carico del dipendente responsabile,
l’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi
per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche’
del danno all’immagine subito dall’amministrazione;
f) prevedere il divieto di attribuire aumenti
retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o
strutture che siano stati individuati per grave
inefficienza e improduttivita’;
g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in
relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che
abbia determinato la condanna della pubblica
amministrazione al risarcimento dei danni;
h) prevedere procedure e modalita’ per il collocamento
a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del
principio del contraddittorio, del personale che abbia
arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici
di appartenenza per inefficienza o incompetenza
professionale;
i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei
confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del
mancato esercizio o della decadenza dell’azione
disciplinare;
l) prevedere la responsabilita’ erariale dei dirigenti
degli uffici in caso di mancata individuazione delle unita’
in esubero;
m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al
dirigente prevedendo, altresi’, l’erogazione di sanzioni
conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione
del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del
contraddittorio;
n) prevedere l’equipollenza tra la affissione del
codice disciplinare all’ingresso della sede di lavoro e la
sua pubblicazione nel sito web dell’amministrazione;
o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando
espressamente di istituirli in sede di contrattazione
collettiva;
p) prevedere l’obbligo, per il personale a contatto con
il pubblico, di indossare un cartellino identificativo
ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome
e cognome, con la possibilita’ di escludere da tale obbligo
determinate categorie di personale, in relazione alla
specificita’ di compiti ad esse attribuiti.».
– Si riporta il testo dell’art. 2 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 2 (Fonti). – 1. Le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di
conferimento della titolarita’ dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita’ rispetto ai compiti e ai programmi di
attivita’, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicita’. A tal fine, periodicamente e
comunque all’atto della definizione dei programmi operativi
e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica
verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita’, garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita’ degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna,
ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;
d) garanzia dell’imparzialita’ e della trasparenza
dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione
di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilita’ complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione
europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita’ sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio’ sia
espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita’ previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all’art. 45, comma 2.
L’attribuzione di trattamenti economici puo’ avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell’art. 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’art.
47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu’ favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita’ e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.
3-bis. Nel caso di nullita’ delle disposizioni
contrattuali per violazione di norme imperative o dei
limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano
gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile.».
– Si riporta il testo dell’art. 3 del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). – 1.
In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche’ i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita’ nelle materie contemplate
dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, e’ disciplinato in regime di
diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e’ disciplinato
dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita’ ai principi della autonomia universitaria di
cui all’art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all’art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.».
– Si riporta il testo dell’art. 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri),
cosi’ come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
alcuni aspetti del rapporto di impiego). – I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte
economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con
decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei
criteri indicati nei commi seguenti;
b) l’orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita’;
e) l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente
articolo si considerano rappresentative del personale
diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita’ non inferiore al cinque per cento,
calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell’ambito considerato.
La delegazione sindacale e’ individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
modalita’:
a) la procedura negoziale e’ avviata dal Ministro per
la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un’ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo;
c) l’ipotesi di accordo e’ corredata da prospetti
contenenti l’individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche’ la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l’indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l’intero periodo di
validita’. L’ipotesi di accordo non puo’ in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche’ nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell’ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita’ finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l’ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita’ ed
unitarieta’ di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e’ onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e’ articolato in una componente stipendiale di base,
nonche’ in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita’ esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra’ determinata
tenendo conto dell’esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell’ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita’ e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e’ effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita’ esercitati, verra’
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu’ elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra’
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita’ e della produttivita’ del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera’ alla
individuazione delle modalita’ per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e’ costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale.».
– Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
«Attuazione dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell’art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266» e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, supplemento
ordinario.
– Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
ottobre 2005, n. 249.
– Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a
norma della L. 27 luglio 2005, n. 154» e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52.
 
 
TITOLO II
MISURAZIONE, VALUTAZIONE
E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
CAPO I
Disposizioni generali
 
Art. 2.
 
Oggetto e finalita’
 
 
1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il
sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro e’ disciplinato
dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici
del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della
performance organizzativa e individuale.
 
 
Nota all’art. 2:
– Per il riferimento al comma 2 dell’art. 2 del gia’
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, vedasi in note
all’art. 1.
 
 
TITOLO II
MISURAZIONE, VALUTAZIONE
E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
CAPO I
Disposizioni generali
 
Art. 3.
 
Principi generali
 
 
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al
miglioramento della qualita’ dei servizi offerti dalle
amministrazioni pubbliche, nonche’ alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione
dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita’
organizzative in un quadro di pari opportunita’ di diritti e doveri,
trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle
risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e’ tenuta a misurare ed a valutare
la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso,
alle unita’ organizzative o aree di responsabilita’ in cui si
articola e ai singoli dipendenti, secondo modalita’ conformi alle
direttive impartite dalla Commissione di cui all’articolo 13.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita’ e strumenti di
comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle
informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei
a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e’ condizione
necessaria per l’erogazione di premi legati al merito ed alla
performance.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, dall’applicazione delle
disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
 
 
CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
 
Art. 4.
 
Ciclo di gestione della performance
 
 
1. Ai fini dell’attuazione dei principi generali di cui
all’articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera
coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione
finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle
seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali
interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e
individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo
politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche’ ai
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi.
 
 
CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
 
Art. 5.
 
Obiettivi e indicatori
 
 
1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti,
prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a
loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita’
organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di
bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro
conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi
previsti dalla contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita’,
alla missione istituzionale, alle priorita’ politiche ed alle
strategie dell’amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della
qualita’ dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma
corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard
definiti a livello nazionale e internazionale, nonche’ da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttivita’
dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al
triennio precedente;
g) correlati alla quantita’ e alla qualita’ delle risorse
disponibili.
 
 
Nota all’art. 5:
– La legge 5 agosto 1978, n. 468 recante «Riforma di
alcune norme di contabilita’ generale dello Stato in
materia di bilancio» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1978, n. 233.
 
 
CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
 
Art. 6.
 
Monitoraggio della performance
 
 
1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto
dei dirigenti, verificano l’andamento delle performance rispetto agli
obiettivi di cui all’articolo 5 durante il periodo di riferimento e
propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di
esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico
amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo
di gestione presenti nell’amministrazione.
 
 
CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
 
Art. 7.
 
Sistema di misurazione e valutazione della performance
 
 
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito
provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della
performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e’
svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance
di cui all’articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione
della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso, nonche’ la proposta di valutazione annuale dei dirigenti
di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all’articolo 13 ai sensi del comma 6
del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto
previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38
e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di
cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla
Commissione di cui all’articolo 13, secondo quanto stabilito dal
comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalita’, i soggetti e le responsabilita’
del processo di misurazione e valutazione della performance, in
conformita’ alle disposizioni del presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalita’ di raccordo e di integrazione con i sistemi di
controllo esistenti;
d) le modalita’ di raccordo e integrazione con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio.
 
 
Nota all’art. 7:
– Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del gia’
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). – 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell’ambito di quanto
stabilito dall’art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui
sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento
di programmazione triennale del fabbisogno di personale di
cui all’art. 6, comma 4;
b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive
generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
gli incarichi e la responsabilita’ di specifici progetti e
gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l’attivita’ dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l’adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall’art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall’art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell’amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita’ di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea
e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di
direzione politica, sempreche’ tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell’ufficio cui sono preposti.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull’attivita’ da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo’ essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu’ amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell’amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e’ preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
«Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). – 1. I dirigenti,
nell’ambito di quanto stabilito dall’art. 4, esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad
essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l’attivita’ degli
uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e
dei profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine
dell’elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri
uffici, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 16,
comma 1, lettera l-bis;
e-bis) effettuano la valutazione del personale
assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del
merito, ai fini della progressione economica e tra le aree,
nonche’ della corresponsione di indennita’ e premi
incentivanti.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
di servizio, possono delegare per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),
d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le
posizioni funzionali piu’ elevate nell’ambito degli uffici
ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’art. 2103
del codice civile.».
 
 
CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
 
Art. 8.
 
Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
 
 
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa concerne:
a) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione
finale dei bisogni della collettivita’;
b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione
dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle
fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle
attivita’ e dei servizi anche attraverso modalita’ interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo
dell’organizzazione e delle competenze professionali e la capacita’
di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i
cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei
servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione;
f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare
riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonche’
all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualita’ e la quantita’ delle prestazioni e dei servizi
erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari
opportunita’.
 
 
CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
 
Art. 9.
 
Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
 
 
1. La misurazione e la valutazione della performance individuale
dei dirigenti e del personale responsabile di una unita’
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilita’ e’
collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all’ambito
organizzativo di diretta responsabilita’;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualita’ del contributo assicurato alla performance
generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali
dimostrate;
d) alla capacita’ di valutazione dei propri collaboratori,
dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla
performance individuale del personale sono effettuate sulla base del
sistema di cui all’articolo 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o
individuali;
b) alla qualita’ del contributo assicurato alla performance
dell’unita’ organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate
ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non sono
considerati i periodi di congedo di maternita’, di paternita’ e
parentale.
 
 
CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
 
Art. 10.
 
Piano della performance e Relazione sulla performance
 
 
1. Al fine di assicurare la qualita’, comprensibilita’ ed
attendibilita’ dei documenti di rappresentazione della performance,
le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall’articolo
15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale,
denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio,
che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell’amministrazione, nonche’ gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato:
«Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il
bilancio di genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono
immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all’articolo 13 e al
Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l’esercizio degli obiettivi e degli
indicatori della performance organizzativa e individuale sono
tempestivamente inserite all’interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance
contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e’ fatto
divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti
che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per
omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e
l’amministrazione non puo’ procedere ad assunzioni di personale o al
conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque
denominati.
 
 
Nota all’art. 10:
– Si riporta il testo dell’art. 14 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). – 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all’art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all’art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita’, piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l’attivita’ amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l’assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita’ delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all’art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita’ previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi’
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l’amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita’ e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All’atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all’art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall’autorita’ di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e’ determinato,
in attuazione dell’art. 12, comma 1, lettera n) della legge
15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita’, degli obblighi
di reperibilita’ e di disponibilita’ ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un
unico emolumento, e’ sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita’ collettiva e per la
qualita’ della prestazione individuale. Con effetto
dall’entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segretarie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo’ revocare, riformare, riservare o
avocare a se’ o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
Ministro puo’ fissare un termine perentorio entro il quale
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente,
che determinano pregiudizio per l’interesse pubblico, il
Ministro puo’ nominare, salvi i casi di urgenza previa
contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall’art. 2,
comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta altresi’ salvo quanto previsto dall’art. 6 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall’art. 10 del relativo
regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per
motivi di legittimita’.».
 
 
CAPO III
Trasparenza e rendicontazione della performance
 
Art. 11.
 
Trasparenza
 
 
1. La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale, anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali
delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attivita’ di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialita’. Essa costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un
Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle
linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13;
b) la legalita’ e lo sviluppo della cultura dell’integrita’.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del
conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi’ alla contabilizzazione dei costi
e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti
istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le
pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli
adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.
82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla
performance di cui all’articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle
associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni
altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrita’ sono specificate le modalita’, i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle
iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione,
e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ ed il
relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10;
c) l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d) l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione
nell’utilizzo della premialita’ sia per i dirigenti sia per i
dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di
misurazione della performance di cui all’articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni
organizzative, redatti in conformita’ al vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle
componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate
alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi
di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai
dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrita’ o di mancato assolvimento
degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e’ fatto
divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti
preposti agli uffici coinvolti.
 
 
Nota all’art. 11:
– Per il riferimento all’art. 117 della Costituzione,
vedasi in note alle premesse.
– Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 10 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
delle unita’ previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
«5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per
il raggiungimento degli scopi dell’amministrazione. Essi
sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le
missioni istituzionali di ciascuna amministrazione
interessata. In base alla definizione dei servizi finali e
strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche
elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
idonei a consentire la valutazione di efficienza, di
efficacia e di economicita’ del risultato della gestione,
anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ai sensi dell’art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
aggiunto dall’art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997,
n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono
gli organi di direzione politica o di vertice.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 6 del gia’
citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
«1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la
posta elettronica certificata, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per
ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti
interessati che ne fanno richiesta e che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata.».
– Si riporta il testo del comma 8 dell’art. 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell’art. 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall’attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell’ambito delle risorse disponibili.».
– Si riporta il testo del comma 6 dell’art. 16-bis del
gia’ citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185:
«6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni
amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica
certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle
comunicazioni e l’integrita’ del contenuto delle stesse,
garantendo l’interoperabilita’ con analoghi sistemi
internazionali, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta, per le
comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari
dipendenti della stessa o di altra amministrazione
pubblica.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 34 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile):
«1. Al codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali
hanno facolta’ di assegnare ai cittadini residenti caselle
di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di
documentazione ufficiale»;
b) all’art. 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i
seguenti:
«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni
pubbliche che gia’ dispongono di propri siti sono tenute a
pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo
di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa
rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente
codice. Le amministrazioni devono altresi’ assicurare un
servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le
modalita’ di lavorazione delle pratiche e i servizi
disponibili.
2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni
pubbliche che gia’ dispongono di propri siti devono
pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti
al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi
strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
dell’avanzamento delle pratiche.».
 
 
CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione
e valutazione della performance
 
Art. 12.
 
Soggetti
 
 
1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche
intervengono:
a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni
pubbliche», di cui all’articolo 13;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di
cui all’articolo 14;
c) l’organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna
amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.
 
 
CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione
e valutazione della performance
 
Art. 13.
 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle
amministrazioni pubbliche
 
 
1. In attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge
4 marzo 2009, n. 15, e’ istituita la Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni pubbliche, di
seguito denominata «Commissione», che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche,
con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere
all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di
garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la
comparabilita’ e la visibilita’ degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di
Governo sull’attivita’ svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, l’Anci, l’Upi e la Commissione sono definiti i protocolli
di collaborazione per la realizzazione delle attivita’ di cui ai
commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione e’ organo collegiale composto da cinque
componenti scelti tra esperti di elevata professionalita’, anche
estranei all’amministrazione con comprovate competenze in Italia e
all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di
servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonche’
di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati,
tenuto conto del principio delle pari opportunita’ di genere, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per
l’attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle
Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due
terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono
essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la
nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi
natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti
sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati
una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal
componente piu’ anziano di eta’, i componenti eleggono nel loro
ambito il Presidente della Commissione. All’atto dell’accettazione
della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati
in attivita’ di servizio sono collocati fuori ruolo e il posto
corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di
appartenenza e’ reso indisponibile per tutta la durata del mandato;
se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza
assegni.
4. La struttura operativa della Commissione e’ diretta da un
Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione
medesima tra soggetti aventi specifica professionalita’ ed esperienza
gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La
Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il
proprio funzionamento e determina, altresi’, i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unita’. Alla
copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di
altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si
applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti
delle disponibilita’ di bilancio la Commissione puo’ avvalersi di non
piu’ di 10 esperti di elevata professionalita’ ed esperienza sui temi
della misurazione e della valutazione della performance e della
prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo
con il Presidente dell’ARAN, puo’ altresi’ avvalersi del personale e
delle strutture dell’ARAN. Puo’ inoltre richiedere indagini,
accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio
delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti
di cui all’articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale
fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento
della performance delle amministrazioni pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze,
nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della
trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla
corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita’ con relativi
criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell’esercizio e delle
responsabilita’ autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico all’attuazione delle
varie fasi del ciclo di gestione della performance;
b) definisce la struttura e le modalita’ di redazione del Piano e
della Relazione di cui all’articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della
Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a
campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando
osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di
misurazione e valutazione della performance di cui all’articolo 7 in
termini di efficienza e produttivita’;
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma
triennale per la trasparenza e l’integrita’ di cui all’articolo 11,
comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la
qualita’ dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14;
h) promuove analisi comparate della performance delle
amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento
gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti
istituzionali ed altre modalita’ ed iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali di cui all’articolo 40, comma
3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge
adeguata attivita’ istruttoria e puo’ richiedere alle amministrazioni
dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e
le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali
e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative
delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui
all’articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e
sperimentali, concernenti il miglioramento della performance
attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance delle
amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalita’ ed
iniziative ritenute utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe
strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale
della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance
delle amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo
e al monitoraggio delle attivita’ di cui all’articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato
dall’articolo 28 del presente decreto.
8. Presso la Commissione e’ istituita la Sezione per l’integrita’
nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire,
all’interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della
legalita’ e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della
cultura dell’integrita’. La Sezione promuove la trasparenza e
l’integrita’ nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone
le linee guida del Programma triennale per l’integrita’ e la
trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l’effettiva adozione e
vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte
di ciascuna amministrazione.
9. I risultati dell’attivita’ della Commissione sono pubblici. La
Commissione assicura la disponibilita’, per le associazioni di
consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore
qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e
trasmette una relazione annuale sulle proprie attivita’ al Ministro
per l’attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione
affida ad un valutatore indipendente un’analisi dei propri risultati
ed un giudizio sull’efficacia della sua attivita’ e sull’adeguatezza
della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali
proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L’esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e pubblicate
sul sito istituzionale della Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita’ di organizzazione, le norme
regolatrici dell’autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate
disposizioni per il raccordo tra le attivita’ della Commissione e
quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni
di euro per l’anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010 si provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.
15. All’attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma
3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando
le risorse da destinare alle altre finalita’ di cui al medesimo comma
3 dell’articolo 4.
 
 
Nota all’art. 13:
– Per il riferimento all’art. 4 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, vedasi in note all’art. 1.
– Si riporta il testo del comma 14 dell’art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
– Si riporta il testo dell’art. 40 del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). – 1. La contrattazione collettiva determina i
diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto
di lavoro nonche’ le materie relative alle relazioni
sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti
all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di
partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9, quelle
afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli
articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e
della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche’ quelle
di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni
disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini
della corresponsione del trattamento accessorio, della
mobilita’ e delle progressioni economiche, la
contrattazione collettiva e’ consentita negli esclusivi
limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l’ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti sino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu’ di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un’area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
di cui all’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell’ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita’.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell’art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttivita’ dei servizi pubblici,
incentivando l’impegno e la qualita’ della performance ai
sensi dell’art. 45, comma 3. A tal fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo’ avere
ambito territoriale e riguardare piu’ amministrazioni. I
contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del
termine le parti riassumono le rispettive prerogative e
liberta’ di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita’ e il
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non
si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l’amministrazione interessata puo’
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilita’ economico-finanziaria previste
dall’art. 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all’art. 13 del decreto
legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia
di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno,
all’ARAN una graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione
nazionale definisce le modalita’ di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi
livelli di merito assicurando l’invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell’area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell’art.
41, le modalita’ di utilizzo delle risorse indicate
all’art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei
limiti dei parametri di virtuosita’ fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita’
e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa e’ correlato all’affettivo rispetto dei
principi in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance e in materia di merito e
premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31del decreto
legislativo…Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di accertato superamento
di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle
finanze e’ fatto altresi’ obbligo di recupero nell’ambito
della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione a decorrere dai
contratti sottoscritti successivamente all’entrata in
vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15
del 2009, in materia di ottimizzazione della produttivita’
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni, redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all’art. 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.».
– Si riporta il testo dell’art. 11 del gia’ citato
decreto legislativo n. 286 del 1999, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 11 (Qualita’ dei servizi pubblici). – 1. I servizi
pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita’ che
promuovono il miglioramento della qualita’ e assicurano la
tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
partecipazione, nelle forme, anche associative,
riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalita’ di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualita’, i casi e le
modalita’ di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualita’ dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonche’ i casi e le modalita’ di
indennizzo automatico e forfettario all’utenza per mancato
rispetto degli standard di qualita’ sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ nelle
amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi
erogati direttamente o indirettamente dalle Regioni e dagli
Enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d’intesa con la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrita’ nelle amministrazioni pubbliche.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo
alle amministrazioni interessate e monitoraggio
sull’attuazione del presente articolo sono adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da
apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. E’ ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla
base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti
legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad
autorita’ indipendenti.
5. E’ abrogato l’art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia’ emanati ai sensi del suddetto articolo.».
– Per il riferimento all’art. 4 del gia’ citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, vedasi in note all’art. 1.
 
 
CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione
e valutazione della performance
 
Art. 14.
 
Organismo indipendente di valutazione della performance
 
 
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un
Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita’ di cui al
comma 4. Esercita, altresi’, le attivita’ di controllo strategico di
cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all’organo di
indirizzo politico-amministrativo.
3. L’Organismo indipendente di valutazione e’ nominato, sentita la
Commissione di cui all’articolo 13, dall’organo di indirizzo
politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L’incarico dei
componenti puo’ essere rinnovato una sola volta.
4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrita’ dei controlli interni ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita’ riscontrate ai
competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche’ alla
Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla
Commissione di cui all’articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 e
ne assicura la visibilita’ attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e
valutazione, nonche’ dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III,
secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti
collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti
interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita’;
e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7,
all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione
annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi
di cui al Titolo III;
f) e’ responsabile della corretta applicazione delle linee guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di
cui all’articolo 13;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrita’ di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle
pari opportunita’.
5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla
base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui
all’articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul
personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione
nonche’ la rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta
Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma
4, lettera c), e’ condizione inderogabile per l’accesso agli
strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.
7. L’Organismo indipendente di valutazione e’ costituito da un
organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati
dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13,
comma 6, lettera g), e di elevata professionalita’ ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui
all’articolo 13.
8. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non
possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l’Organismo indipendente di valutazione e’ costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura
tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle
risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve
possedere una specifica professionalita’ ed esperienza nel campo
della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento
degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti
delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.
 
 
Nota all’art. 14:
– Per il riferimento al gia’ citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, vedasi in note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 6 del gia’ citato
decreto legislativo n. 286 del 1999:
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). – 1.
L’attivita’ di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L’attivita’ stessa consiste
nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche’ nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita’
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all’attivita’ di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l’organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all’organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell’ambito delle strutture di cui all’art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell’ufficio puo’ essere dal Ministro affidata ad un organo
monocratico o composto da tre componenti. In caso di
previsione di un organo con tre componenti viene nominato
un presidente, ferma restando la possibilita’ di ricorrere,
anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla
pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14,
comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno
operano in collegamento con gli uffici di statistica
istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una
relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita’ delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell’amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell’amministrazione.».
 
 
CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione
e valutazione della performance
 
Art. 15.
 
Responsabilita’ dell’organo di indirizzo politico-amministrativo
 
 
1. L’organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la
cultura della responsabilita’ per il miglioramento della performance,
del merito, della trasparenza e dell’integrita’.
2. L’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna
amministrazione:
a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi
strategici;
b) definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione
il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e
b);
c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrita’ di cui all’articolo 11, nonche’ gli eventuali
aggiornamenti annuali.
 
 
CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione
e valutazione della performance
 
Art. 16.
 
Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
 
 
1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni
dell’articolo 11, commi 1 e 3.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai
principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma
1.
3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro
il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti
locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine
fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel
presente Titolo fino all’emanazione della disciplina regionale e
locale.
 
 
TITOLO III
MERITO E PREMI
CAPO I
Disposizioni generali
 
Art. 17.
 
Oggetto e finalita’
 
 
1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di
valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della
produttivita’ e della qualita’ della prestazione lavorativa informati
a principi di selettivita’ e concorsualita’ nelle progressioni di
carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
 
TITOLO III
MERITO E PREMI
CAPO I
Disposizioni generali
 
Art. 18.
 
Criteri e modalita’ per la valorizzazione del merito ed
incentivazione della performance
 
 
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche
attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche
meritocratiche, nonche’ valorizzano i dipendenti che conseguono le
migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi
sia economici sia di carriera.
2. E’ vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla
base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance
in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione
e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.
 
 
TITOLO III
MERITO E PREMI
CAPO I
Disposizioni generali
 
Art. 19.
 
Criteri per la differenziazione delle valutazioni
 
 
1. In ogni amministrazione, l’Organismo indipendente, sulla base
dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una
graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale,
distinto per livello generale e non, e del personale non
dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale e’
distribuito in differenti livelli di performance in modo che:
a) il venticinque per cento e’ collocato nella fascia di merito
alta, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento
delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla
performance individuale;
b) il cinquanta per cento e’ collocato nella fascia di merito
intermedia, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per
cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato
alla performance individuale;
c) il restante venticinque per cento e’ collocato nella fascia di
merito bassa, alla quale non corrisponde l’attribuzione di alcun
trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della
graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al
comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa puo’ prevedere deroghe
alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del
comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento
o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle
percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione puo’
altresi’ prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce
di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime
fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla
performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio
delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto
dei principi di selettivita’ e di meritocrazia e riferisce in
proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al
personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio
nell’amministrazione non e’ superiore a 8 e ai dirigenti se il numero
dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a 5.
In ogni caso deve essere garantita l’attribuzione selettiva della
quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance a un percentuale limitata del
personale dipendente e dirigente.
 
 
CAPO II
Premi
 
Art. 20.
 
Strumenti
 
 
1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalita’ sono:
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all’articolo 21;
b) il premio annuale per l’innovazione, di cui all’articolo 22;
c) le progressioni economiche, di cui all’articolo 23;
d) le progressioni di carriera, di cui all’articolo 24;
e) l’attribuzione di incarichi e responsabilita’, di cui
all’articolo 25;
f) l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita
professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui
all’articolo 26.
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1
sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la
contrattazione collettiva integrativa.
 
 
CAPO II
Premi
 
Art. 21.
 
Bonus annuale delle eccellenze
 
 
1. E’ istituito, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-bis
dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 57, comma 1, lettera c), del presente
decreto, il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il
personale, dirigenziale e non, che si e’ collocato nella fascia di
merito alta nelle rispettive graduatorie di cui all’articolo 19,
comma 2, lettera a). Il bonus e’ assegnato alle performance
eccellenti individuate in non piu’ del cinque per cento del
personale, dirigenziale e non, che si e’ collocato nella predetta
fascia di merito alta.
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione
collettiva nazionale determina l’ammontare del bonus annuale delle
eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1
puo’ accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a
condizione che rinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni
pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della
performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo
all’esercizio precedente.
 
 
Nota all’art. 21:
– Si riporta il testo dell’art. 45 del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 45 (Trattamento economico). – 1. Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto
previsto all’art. 40, commi 3-ter e 3-quater, e all’art.
47-bis, comma 1, e’ definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, parita’ di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con
le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici
accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso e alle unita’
organizzative o aree di responsabilita’ in cui si articola
l’amministrazione;
c) all’effettivo svolgimento di attivita’
particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per
la salute.
3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della
performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con
i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito
di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
4. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei
trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
affari esteri, per i servizi che si prestano all’estero
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche’ dalle altre
pertinenti normative di settore del Ministero degli affari
esteri.».
 
 
CAPO II
Premi
 
Art. 22.
 
Premio annuale per l’innovazione
 
 
1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per
l’innovazione, di valore pari all’ammontare del bonus annuale di
eccellenza, di cui all’articolo 21, per ciascun dipendente premiato.
2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato
nell’anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei
servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato
impatto sulla performance dell’organizzazione.
3. L’assegnazione del premio per l’innovazione compete
all’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui
all’articolo 14, sulla base di una valutazione comparativa delle
candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi
di lavoro.
4. Il progetto premiato e’ l’unico candidabile al Premio nazionale
per l’innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
 
 
CAPO II
Premi
 
Art. 23.
 
Progressioni economiche
 
 
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le
progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto
dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto
dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei
limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad
una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle
competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi
rilevati dal sistema di valutazione.
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi,
ovvero per cinque annualita’ anche non consecutive, costituisce
titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni
economiche.
 
 
Nota all’art. 23:
– Si riporta il testo dell’art. 52 del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). – 1. Il prestatore
di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’
stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito
dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti
alla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto delle procedure selettive di cui
all’art. 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di
mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza
non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o
dell’assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le
progressioni all’interno della stessa area avvengono
secondo principi di selettivita’, in funzione delle
qualita’ culturali e professionali, dell’attivita’ svolta e
dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di
fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita’
per l’amministrazione di destinare al personale interno, in
possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso
dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei
concorsi per l’accesso all’area superiore.
1-ter. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali
nell’ambito delle aree funzionali e’ definita una quota di
accesso nel limite complessivo del 50 per cento da
riservare a concorso pubblico sulla base di un corso
concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di
lavoro puo’ essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non
piu’ di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente
con diritto alla conservazione del posto, con esclusione
dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque
nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
dipendente e’ assegnato alle predette mansioni, devono
essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e’ nulla
l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una
qualifica superiore, ma al lavoratore e’ corrisposta la
differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione
risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se
ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti
professionali prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui
ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo
svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica
di appartenenza, puo’ comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell’inquadramento professionale del
lavoratore.».
 
 
CAPO II
Premi
 
Art. 24.
 
Progressioni di carriera
 
 
1. Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente
decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio
2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso
concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a
favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di assunzioni.
2. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno e’
finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali
sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze
delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all’articolo
19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque
annualita’ anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai
fini della progressione di carriera.
 
 
Nota all’art. 24:
– Per il riferimento al comma 1-bis dell’art. 52 del
gia’ citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come
modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note
all’art. 23.
 
 
CAPO II
Premi
 
Art. 25.
 
Attribuzione di incarichi e responsabilita’
 
 
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai
fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.
2. La professionalita’ sviluppata e attestata dal sistema di
misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di
incarichi e responsabilita’ secondo criteri oggettivi e pubblici.
 
 
CAPO II
Premi
 
Art. 26.
 
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
 
 
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i
contributi individuali e le professionalita’ sviluppate dai
dipendenti e a tali fini:
a) promuovono l’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di
alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e
internazionali;
b) favoriscono la crescita professionale e l’ulteriore sviluppo di
competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso
primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti
delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.
 
 
CAPO II
Premi
 
Art. 27.
 
Premio di efficienza
 
 
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’articolo 2, commi 33 e 34,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento
dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di
ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno delle
pubbliche amministrazioni e’ destinata, in misura fino a due terzi, a
premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione
collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente
coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili
per la contrattazione stessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i
risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance,
validati dall’Organismo di valutazione di cui all’articolo 14 e
verificati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto
concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonche’ per gli enti locali
possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati
nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di
valutazione.
 
 
Nota all’art. 27:
– Si riporta il testo dell’art. 61 del gia’ citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). – 1. A decorrere
dall’anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con esclusione delle Autorita’ indipendenti,
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, e’ ridotta del 30 per cento rispetto a
quella sostenuta nell’anno 2007. A tale fine le
amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le necessarie misure
di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalita’ interne
alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per
studi e consulenze, all’art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle
seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti».
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. All’art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di effettuare la
comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza».
5. A decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicita’ e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno
2007 per le medesime finalita’. La disposizione del
presente comma non si applica alle spese per convegni
organizzati dalle universita’ e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non
possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta
nell’anno 2007 per le medesime finalita’.
7. Le societa’, inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
si conformano al principio di riduzione di spesa per studi
e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicita’, nonche’ per sponsorizzazioni, desumibile dai
precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti
di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in
applicazione della disposizione di cui al primo periodo del
presente comma. I soggetti che esercitano i poteri
dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un
dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall’art. 92, comma 5, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e’ destinata nella misura dello 0,5 per
cento alle finalita’ di cui alla medesima disposizione e,
nella misura dell’1,5 per cento, e’ versata ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente
articolo.
8.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
pubblico per l’attivita’ di componente o di segretario del
collegio arbitrale e’ versato direttamente ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e’
riassegnato al fondo di amministrazione per il
finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e
dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi
non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita’ di
funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’art. 82 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono rideterminati con una
riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati nel medesimo art. 82 che nell’anno precedente non
hanno rispettato il patto di stabilita’. Sino al 2011 e’
sospesa la possibilita’ di incremento prevista nel comma 10
dell’art. 82 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero
dell’interno a favore degli enti locali sono ridotti a
decorrere dall’anno 2009 di un importo pari a 200 milioni
di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui
per le province.
12. All’art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «all’80 per cento» e
le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite
dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura
ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle
seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del
compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle
societa’ controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile, dalle societa’ indicate nel primo periodo del
presente comma».
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo
degli incarichi i trattamenti economici complessivi
spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai
direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai
componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e degli istituti
zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20
per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del
30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta
alle regioni, alle province autonome, agli enti, di
rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed
agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e
6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le
regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni,
normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la
riduzione degli oneri degli organismi politici e degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla
diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennita’
dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di
questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione delle societa’ partecipate, al ridimensionamento
delle strutture organizzative ed all’adozione di misure
analoghe a quelle previste nel presente articolo. La
disposizione di cui al presente comma costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilita’ e crescita dell’Unione europea. I risparmi di
spesa derivanti dall’attuazione del presente comma,
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di
stabilita’ interno, concorrono alla copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 19.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le
maggiori entrate di cui al presente articolo, con
esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti,
di competenza regionale o delle province autonome di Trento
e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme
versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un
apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria
del fondo e’ stabilita in 200 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2009; la predetta dotazione e’
incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo
precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle
finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo’
essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in
deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai
sensi e nei limiti di cui al comma 22; un’ulteriore quota
puo’ essere destinata al finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni indicate nell’art. 67,
comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall’applicazione dell’art. 67, comma 2. Le somme destinate
alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unita’
previsionali di base interessate. La quota del fondo
eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata
alle predette finalita’ entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio.
18. Per l’anno 2009 e’ istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo,
con una dotazione di 100 milioni di euro, per la
realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il
Ministero dell’interno ed i comuni interessati, delle
iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della
sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico. Con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni per l’attuazione del presente comma.
19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
di cui all’art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ abolita. Resta
fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui
all’art. 79, comma 1, del presente decreto, e’ incrementato
di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009,
2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario
regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui
ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento
dell’efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 19.
21. Le regioni, comunque, in luogo della completa
adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero
2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di
applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di
partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre
forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria
di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell’attuazione
di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo
periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, comunica alle
regioni, entro il 30 settembre 2008, l’importo che ciascuna
di esse deve garantire ai fini dell’equivalenza
finanziaria.
22. Per l’anno 2009, per le esigenze connesse alla
tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al
contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei
Vigili del Fuoco, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per
l’anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60
milioni di euro per l’anno 2009 a valere sulle risorse di
cui all’art. 60, comma 8. Tali risorse sono destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente
dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette
risorse si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e
dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009,
secondo le modalita’ di cui all’art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell’ambito di
procedimenti penali o per l’applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi’ i proventi derivanti dai
beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l’applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche’ alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo’
essere utilizzata la societa’ di cui all’art. 1, comma 367
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
24.
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell’art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. All’art. 301-bis del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel
comma 1, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le
seguenti: «compresi quelli».
27. Dopo il comma 345 dell’art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e’ inserito il seguente:«345-bis.
Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e’
destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui
all’art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, finalizzata all’acquisto di beni e servizi a favore
dei cittadini residenti che versano in condizione di
maggior disagio economico.».
– Si riporta il testo dei commi 33 e 34 dell’art. 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009)):
«33. La Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell’economia e delle finanze verificano periodicamente,
con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure
di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di
personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l’effettivita’
della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in
sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di
economie aggiuntive rispetto a quelle gia’ considerate ai
fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o
comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica
prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i
limiti percentuali e le modalita’ di destinazione delle
predette risorse aggiuntive al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate
nel comma 5, o interessate all’applicazione del comma 2,
dell’art. 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La
presente disposizione non si applica agli enti territoriali
e agli enti, di competenza regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario
nazionale.».
«34. Ai sensi e con le modalita’ di cui al comma 33, nel
quadro delle generali compatibilita’ economico-finanziarie,
puo’ essere, altresi’, devoluta al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi
indicate una quota parte delle risorse eventualmente
derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli gia’
considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una
specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di
processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione
dei costi di funzionamento dell’amministrazione, attivati
in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.».
 
 
CAPO II
Premi
 
Art. 28.
 
Qualita’ dei servizi pubblici
 
 
1. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, e’ sostituito dal seguente: «2. Le modalita’ di
definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita’,
i casi e le modalita’ di adozione delle carte dei servizi, i criteri
di misurazione della qualita’ dei servizi, le condizioni di tutela
degli utenti, nonche’ i casi e le modalita’ di indennizzo automatico
e forfettario all’utenza per mancato rispetto degli standard di
qualita’ sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ nelle
amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati
direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si
provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrita’ nelle amministrazioni pubbliche.».
 
 
Nota all’art. 28:
– Per il riferimento al comma 2 dell’art. 11 del gia’
citato decreto legislativo n. 286 del 1999, cosi’ come
modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note
all’art. 13.
 
 
CAPO III
Norme finali, transitorie e abrogazioni
 
Art. 29.
 
Inderogabilita’
 
 
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31, per le regioni,
anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni
del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere
derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto
nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal
periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
 
 
Nota all’art. 29:
– Si riporta il testo degli articoli 1339 e 1419 del
codice civile
«1339 (Inserzione automatica di clausole). – Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge [o da norme corporative], sono di diritto inseriti
nel contratto, anche in sostituzione delle clausole
difformi apposte dalle parti.».
«1419 (Nullita’ parziale). – La nullita’ parziale di un
contratto o la nullita’ di singole clausole importa la
nullita’ dell’intero contratto, se risulta che i contraenti
non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo
contenuto che e’ colpita dalla nullita’.
La nullita’ di singole clausole non importa la nullita’
del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di
diritto da norme imperative.».
 
 
CAPO III
Norme finali, transitorie e abrogazioni
 
Art. 30.
 
Norme transitorie e abrogazioni
 
 
1. La Commissione di cui all’articolo 13 e’ costituita entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli Organismi indipendenti di cui all’articolo 14 sono
costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione
continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all’attivita’
di valutazione e controllo strategico di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi
indipendenti di cui all’articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre
2010, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui
all’articolo 13 a definire i sistemi di valutazione della performance
di cui all’articolo 7 in modo da assicurarne la piena operativita’ a
decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il
monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti
sistemi ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera d).
4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti
disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
a) il terzo periodo dell’articolo 1, comma 2, lettera a);
b) l’articolo 1, comma 6;
c) l’articolo 5;
d) l’articolo 6, commi 2 e 3;
f) l’articolo 11, comma 3.
 
 
Nota all’art. 30:
– Per il riferimento all’art. 6 del gia’ citato decreto
legislativo n. 286 del 1999, vedasi in note all’art. 14.
– Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 del gia’
citato decreto legislativo n. 286 del 1999:
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). – 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita’, regolarita’ e correttezza
dell’azione amministrativa (controllo di regolarita’
amministrativa e contabile);
b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicita’
dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto
tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell’indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d’insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell’ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all’art. 3 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:
a) l’attivita’ di valutazione e controllo strategico
supporta l’attivita’ di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e’
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le
strutture stesse svolgono, di norma, anche l’attivita’ di
valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai
sensi del successivo art. 8;
b) il controllo di gestione e l’attivita’ di
valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto
alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che
rispondono ai dirigenti posti al vertice dell’unita’
organizzativa interessata;
c) l’attivita’ di valutazione dei dirigenti utilizza
anche i risultati del controllo di gestione, ma e’ svolta
da strutture o soggetti diverse da quelle cui e’ demandato
il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato;
e) e’ fatto divieto di affidare verifiche di
regolarita’ amministrativa e contabile a strutture addette
al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono adeguare le normative
regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel
rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme
concernenti l’ordinamento finanziario e contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione
dell’attivita’ didattica e di ricerca dei professori e
ricercatori delle universita’, all’attivita’ didattica del
personale della scuola, all’attivita’ di ricerca dei
ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6,
ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
disposizioni relative all’accesso ai documenti
amministrativi non si applicano alle attivita’ di
valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto
all’accesso dei dirigenti di cui all’art. 5, comma 3,
ultimo periodo.
6. Gli addetti alle strutture che effettuano il
controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il
controllo strategico riferiscono sui risultati
dell’attivita’ svolta esclusivamente agli organi di vertice
dell’amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo
politico-amministrativo individuati dagli articoli
seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione
amministrativa. In ordine ai fatti cosi’ segnalati, e la
cui conoscenza consegua dall’esercizio delle relative
funzioni di controllo o valutazione, non si configura
l’obbligo di denuncia al quale si riferisce l’art. 1, comma
3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».
«Art. 5 (La valutazione del personale con incarico
dirigenziale). – 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla
base anche dei risultati del controllo di gestione,
valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni
dei propri dirigenti, nonche’ i comportamenti relativi allo
sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative
ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei
risultati dell’attivita’ amministrativa e della gestione.
La valutazione ha periodicita’ annuale. Il procedimento per
la valutazione e’ ispirato ai principi della diretta
conoscenza dell’attivita’ del valutato da parte dell’organo
proponente o valutatore di prima istanza, della
approvazione o verifica della valutazione da parte
dell’organo competente o valutatore di seconda istanza,
della partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione e’
adottata dal responsabile dell’ufficio dirigenziale
generale interessato, su proposta del dirigente,
eventualmente diverso, preposto all’ufficio cui e’
assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti
ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione
e’ adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente
generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri
di responsabilita’ delle rispettive amministrazioni ed ai
quali si riferisce l’art. 14, comma 1, lettera b), del
decreto n. 29, la valutazione e’ effettuata dal Ministro,
sulla base degli elementi forniti dall’organo di
valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3,
costituisce presupposto per l’applicazione delle misure di
cui all’art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia
di responsabilita’ dirigenziale. In particolare, le misure
di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano
allorche’ i risultati negativi dell’attivita’
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali
procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave
di un risultato negativo si verifica prima della scadenza
annuale, il procedimento di valutazione puo’ essere
anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e’
anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal
comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell’art. 20 del decreto n. 29, sono
aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole:
«, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri
interessati». Sono fatte salve le norme proprie
dell’ordinamento speciale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei
funzionari diplomatici e prefettizi.».
– Per il riferimento all’art. 11 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1999, cosi’ come modificato dal
presente decreto legislativo vedasi in note all’art. 13.
 
 
CAPO III
Norme finali, transitorie e abrogazioni
 
Art. 31.
 
Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
 
 
1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli
17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma
1.
2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali,
nell’esercizio delle rispettive potesta’ normative, prevedono che una
quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al
personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di
merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a
tre.
3. Per premiare il merito e la professionalita’, le regioni, anche
per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente
stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione
integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all’articolo 20, comma
1, lettere c), d), e) ed f), nonche’, adattandoli alla specificita’
dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli
incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono
riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione
collettiva integrativa.
4. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro
il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti
locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per
l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente
titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e
locale.
5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali
trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i
dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato
alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica
l’efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui
agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25,
26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l’adozione di eventuali
misure di correzione e migliore adeguamento.
 
 
TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CAPO I
Principi generali
 
Art. 32.
 
Oggetto, ambito e finalita’
 
 
1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione
tra le materie sottoposte alla legge, nonche’ sulla base di questa,
ad atti organizzativi e all’autonoma responsabilita’ del dirigente
nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto della
contrattazione collettiva.
 
 
TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CAPO I
Principi generali
 
Art. 33.
 
Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le
seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere
imperativo»;
b) al comma 3, dopo le parole: «mediante contratti collettivi»
sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e
3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all’articolo 47-bis,»;
c) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di nullita’ delle disposizioni contrattuali per
violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla
contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile.».
 
 
Nota all’art. 33:
– Per il riferimento all’art. 2 del gia’ citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato dal
presente decreto legislativo, vedasi in note all’art. 1.
 
 
TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CAPO I
Principi generali
 
Art. 34.
 
Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
 
 
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la
sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui
all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel
rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.»;
b) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle Autorita’ amministrative indipendenti.».
 
 
Nota all’art. 34:
– Si riporta il testo dell’art. 5 del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 5 (Potere di Organizzazione). – 1. Le
amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei
principi di cui all’art. 2, comma 1, e la rispondenza al
pubblico interesse dell’azione amministrativa.
2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di
cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatta
salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei
contratti di cui all’art. 9. Rientrano, in particolare,
nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti
la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio
di pari opportunita’ nonche’ la direzione, l’organizzazione
del lavoro nell’ambito degli uffici.
3. Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all’art. 2, comma 1,
anche al fine di proporre l’adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Autorita’ amministrative
indipendenti.».
 
 
TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CAPO I
Principi generali
 
Art. 35.
 
Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
 
 
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: «4-bis. Il documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi
aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei
competenti dirigenti che individuano i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture
cui sono preposti.».
 
 
Nota all’art. 35:
– Si riporta il testo dell’art. 6 del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche). – 1. Nelle amministrazioni pubbliche
l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche’ la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono
determinate in funzione delle finalita’ indicate all’art.
1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell’art. 9. Nell’individuazione
delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono
determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni
di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea,
nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Ai fini della mobilita’ collettiva le amministrazioni
effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di
personale su base territoriale per categoria o area,
qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni
pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilita’ e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l’art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo’ essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche’ ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia’
determinate sono approvate dall’organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e’ deliberata dal Consiglio dei Ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche’ per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L’art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l’art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle dotazioni organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all’universita’ di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.».
 
 
TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CAPO I
Principi generali
 
Art. 36.
 
Modifica all’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
 
 
1. L’articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
il sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Partecipazione sindacale). – 1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali
disciplinano le modalita’ e gli istituti della partecipazione.».
 
 
CAPO II
Dirigenza pubblica
 
Art. 37.
 
Oggetto, ambito di applicazione e finalita
 
 
1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina
della dirigenza pubblica per conseguire la migliore organizzazione
del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento della qualita’
delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di
gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare
adeguati livelli di produttivita’ del lavoro pubblico, di favorire il
riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di
distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli
organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti
alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in
materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti
titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e
coerente attuazione dell’indirizzo politico in ambito amministrativo.
 
 
CAPO II
Dirigenza pubblica
 
Art. 38.
 
Modifica all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: «a-bis) propongono
le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine
dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4; »;
b) dopo la lettera l) e’ aggiunta la seguente: «l-bis) concorrono
alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei
dipendenti dell’ufficio cui sono preposti.».
 
 
Nota all’art. 38:
– Per il riferimento all’art. 16 del gia’ citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato dal
presente decreto legislativo, vedasi in note all’art. 7.
 
 
CAPO II
Dirigenza pubblica
 
Art. 39.
 
Modifica all’articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) concorrono
all’individuazione delle risorse e dei profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti
anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;
»;
b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera
l-bis»;
c) dopo la lettera e) e’ aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la
valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto
del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra
le aree, nonche’ della corresponsione di indennita’ e premi
incentivanti.».
 
 
Nota all’art. 39:
– Per il riferimento all’art. 17 del gia’ citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato dal
presente decreto legislativo, vedasi in note all’art. 7.
 
 
CAPO II
Dirigenza pubblica
 
Art. 40.
 
Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita’ della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita’ professionali del
singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione,
delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche’ delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il
settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche’
attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica
l’articolo 2103 del codice civile.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e
la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella
dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita’ dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati
esclusivamente nei casi e con le modalita’ di cui all’articolo 21,
comma 1, secondo periodo. L’amministrazione che, in dipendenza dei
processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una
valutazione negativa, non intende confermare l’incarico conferito al
dirigente, e’ tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al
dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti
disponibili per un nuovo incarico.»;
c) al comma 2:
1) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «La durata
dell’incarico puo’ essere inferiore a tre anni se coincide con il
conseguimento del limite di eta’ per il collocamento a riposo
dell’interessato.»;
2) in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «In caso di primo
conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di
uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell’incarico e’ pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del
presente articolo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 43, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato
nell’ultima retribuzione percepita in relazione all’incarico
svolto.»;
d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite
dalle seguenti: «e nelle percentuali previste dal comma 6.»;
e) al comma 6:
1) al terzo periodo, le parole: «sono conferiti a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale» sono
sostituite dalle seguenti: «sono conferiti, fornendone esplicita
motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione»;
2) al terzo periodo, le parole: «o da concrete esperienze di
lavoro maturate» sono sostituite dalle seguenti: «e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti
di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall’applicazione
delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e’ arrotondato
all’unita’ inferiore, se il primo decimale e’ inferiore a cinque, o
all’unita’ superiore, se esso e’ uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2.»;
g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-bis, limitatamente al
personale non appartenente ai ruoli di cui all’articolo 23, e al
comma 6,» sono soppresse.
 
 
Nota all’art. 40:
– Si riporta il testo dell’art. 19 del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). – 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita’ della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita’ professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute nonche’ delle esperienze
di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il
settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche,
purche’ attinenti al conferimento dell’incarico. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l’art. 2103 del codice civile.
1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita’ dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita’ di cui
all’art. 21, comma 1, secondo periodo. L’amministrazione
che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero
alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non
intende confermare l’incarico conferito al dirigente, e’
tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente
stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti
disponibili per un nuovo incarico.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. La durata dell’incarico puo’ essere inferiore a
tre anni se coincide con il conseguimento del limite di
eta’ per il collocamento a riposo dell’interessato. Con il
provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con
separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui
al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli
obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita’, ai
piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei
propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli
stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche’ la
durata dell’incarico, che deve essere correlata agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non puo’ essere
inferiore a tre anni ne’ eccedere il termine di cinque
anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
conferimento dell’incarico accede un contratto individuale
con cui e’ definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24.
E’ sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda
fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di
funzioni equiparate, la durata dell’incarico e’ pari a tre
anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente
articolo, ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092 e successive modificazioni, l’ultimo
stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita
in relazione all’incarico svolto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita’ professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all’art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita’ professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita’ di cui all’art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell’ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all’art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche’ dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita’ di cui all’art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23
e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai
soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali
incarichi, comunque, non puo’ eccedere, per gli incarichi
di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine
di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, non
rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano
svolto attivita’ in organismi ed enti pubblici o privati
ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di
lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo’ essere integrato da
una indennita’ commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita’ del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell’anzianita’ di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall’applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e’ arrotondato all’unita’ inferiore, se il primo
decimale e’ inferiore a cinque, o all’unita’ superiore, se
esso e’ uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2.
7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e’ data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita’
di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi
quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
ministero degli affari esteri nonche’ per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e’ demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all’art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera’ ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all’art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
 
 
CAPO II
Dirigenza pubblica
 
Art. 41.
 
Modifica all’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano,
previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilita’
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto
collettivo, l’impossibilita’ di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita’ dei casi, l’amministrazione
puo’ inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto
collettivo.»;
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori
dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia
stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio
del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai
contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di
vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri
uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati
dall’amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla
Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la
retribuzione di risultato e’ decurtata, sentito il Comitato dei
garanti, in relazione alla gravita’ della violazione di una quota
fino all’ottanta per cento.».
 
 
Nota all’art. 41:
– Si riporta il testo dell’art. 21 del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 21 (Responsabilita’ dirigenziale). – 1. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le
risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II
del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009,
in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni ovvero l’inosservanza delle direttive
imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e
ferma restando l’eventuale responsabilita’ disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l’impossibilita’ di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita’ dei casi,
l’amministrazione puo’ inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all’art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all’art. 13 del decreto legislativo di attuazione
della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della
produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la
retribuzione di risultato e’ decurtata, sentito il Comitato
dei garanti, in relazione alla gravita’ della violazione di
una quota fino all’ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche’ del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
 
 
CAPO II
Dirigenza pubblica
 
Art. 42.
 
Modifica all’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. L’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Comitato dei garanti). – 1. I provvedimenti di cui
all’articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato
dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere,
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Comitato dura in carica tre anni e l’incarico non e’ rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti e’ composto da un consigliere della
Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro
componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della
Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico, e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, scelto tra
un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed
esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del
lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali
generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti
di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la
propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il
posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di
appartenenza e’ reso indisponibile per tutta la durata del mandato.
Per la partecipazione al Comitato non e’ prevista la corresponsione
di emolumenti o rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine
di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
termine si prescinde dal parere.».
 
 
CAPO II
Dirigenza pubblica
 
Art. 43.
 
Modifica all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l’incarico di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui
all’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n.
165 del 2001, rimane fissato in tre anni.
 
 
Nota all’art. 43:
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 23 del gia’
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come
modificato dal presente decreto legislativo:
«1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e’ istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita’ tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all’art. 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all’art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’art.
21 per le ipotesi di responsabilita’ dirigenziale.».
 
 
CAPO II
Dirigenza pubblica
 
Art. 44.
 
Modifica all’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
 
 
1. All’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono
sostituite dalle seguenti: «sono collocati, salvo motivato diniego
dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in
ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative».
 
 
Nota all’art. 44:
– Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 23-bis
del gia’ citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’
come modificato dal presente decreto legislativo:
«1. In deroga all’art. 60 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, nonche’ gli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli
incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono
collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di
appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative, in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attivita’ presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale,
i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
Resta ferma la disciplina vigente in materia di
collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di
aspettativa comporta il mantenimento della qualifica
posseduta. E’ sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell’interessato, ai sensi della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle
forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione. Quando l’incarico e’ espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e’ a carico
dell’interessato, salvo che l’ordinamento
dell’amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.».
«2. I dirigenti di cui all’art. 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative.».
 
 
CAPO II
Dirigenza pubblica
 
Art. 45.
 
Modifica all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «e alle connesse responsabilita’» sono
sostituite dalle seguenti: «, alle connesse responsabilita’ e ai
risultati conseguiti»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve
costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del
dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di
anzianita’ e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime
dell’onnicomprensivita’.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo da
adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata
contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010,
destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti
per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al
comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario
nazionale e dall’attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento
dei risultati della prestazione non puo’ essere corrisposta al
dirigente responsabile qualora l’amministrazione di appartenenza,
decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di
cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».
 
 
Nota all’art. 45:
– Si riporta il testo dell’art. 24 del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 24 (Trattamento economico). – 1. La retribuzione
del personale con qualifica di dirigente e’ determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite, alle connesse responsabilita’ e ai
risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e
responsabilita’ ai fini del trattamento accessorio e’
definita, ai sensi dell’art. 4, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
enti, ferma restando comunque l’osservanza dei criteri e
dei limiti delle compatibilita’ finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione
complessiva del dirigente considerata al netto della
retribuzione individuale di anzianita’ e degli incarichi
aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensivita’.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo
da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti
gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall’attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo’
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l’amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione della delega di cui alla legge 4
marzo 2009, n. 15, non abbia predisposto il sistema di
valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e’ stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita’ attribuito con l’incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell’attivita’ amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformita’ e
perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche’ qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall’art. 3, comma 1, la retribuzione e’
determinata ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216, nonche’ dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell’ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all’art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibro del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell’art. 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all’art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all’art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita’ e da
queste utilizzati per l’incentivazione dell’impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell’innovazione
didattica, delle attivita’ di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell’offerta formativa. Le
universita’ possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita’ possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita’ di ricerca nell’ambito
dei progetti e dei programmi dell’Unione europea e
internazionali. L’incentivazione, a valere sui fondi di cui
all’art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e’ erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all’art. 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9.».
 
 
CAPO II
Dirigenza pubblica
 
Art. 46.
 
Modifica all’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Accesso alla
qualifica di dirigente della seconda fascia»;
b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso del» sono inserite
le seguenti: «dottorato di ricerca o del».
 
 
CAPO II
Dirigenza pubblica
 
Art. 47.
 
Modifica all’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. Dopo l’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e’ inserito il seguente: «Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di
dirigente della prima fascia). – 1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 19, comma 4, l’accesso alla qualifica di dirigente di
prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il
cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che
si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei
soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami
indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda
specifica esperienza e peculiare professionalita’, alla copertura di
singoli posti e comunque di una quota non superiore alla meta’ di
quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo’ provvedere,
con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso
concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti
professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto
di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non
superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere
ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che
abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli
dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell’Amministrazione e sulla base di criteri
generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che
bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di
ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all’interno delle stesse ovvero del personale
appartenente all’organico dell’Unione europea in virtu’ di un
pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti
dall’amministrazione e, anteriormente al conferimento dell’incarico,
sono tenuti all’espletamento di un periodo di formazione presso
uffici amministrativi di uno Stato dell’Unione europea o di un
organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di
formazione e’ completato entro tre anni dalla conclusione del
concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione e’ obbligatoria ed e’ a
tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi,
e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore
tra quelli indicati dall’amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalita’ di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto
previsto nell’articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione e’ prevista, da parte degli
uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di
professionalita’ acquisito che equivale al superamento del periodo di
prova necessario per l’immissione in ruolo di cui all’articolo 70,
comma 13.
8. Le spese sostenute per l’espletamento del periodo di formazione
svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle
singole amministrazioni nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
 
 
CAPO III
Uffici, piante organiche, mobilita’ e accessi
 
Art. 48.
 
Mobilita’ intercompartimentale
 
 
1. Dopo l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel Capo III, e’ inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Mobilita’ intercompartimentale). – 1. Al fine di
favorire i processi di mobilita’ fra i comparti di contrattazione del
personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, sentite le Organizzazioni sindacali e’ definita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione
fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione.».
 
 
CAPO III
Uffici, piante organiche, mobilita’ e accessi
 
Art. 49.
 
Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. Il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e’ sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica
in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere
pubbliche le disponibilita’ dei posti in organico da ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e’
disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei
servizi e degli uffici cui il personale e’ o sara’ assegnato sulla
base della professionalita’ in possesso del dipendente in relazione
al posto ricoperto o da ricoprire.».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e’ inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando
quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza
unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono
disposte le misure per agevolare i processi di mobilita’, anche
volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».
 
 
Nota all’art. 49:
– Si riporta il testo dell’art. 30 del gia’ citato
decreto legislativo, n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). – 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni
devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita’ dei
posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e’
disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e’
o sara’ assegnato sulla base della professionalita’ in
possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o
da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata,
sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono
disposte le misure per agevolare i processi di mobilita’,
anche volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
carenze di organico.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l’applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita’ rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita’ di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e’ disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell’area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita’ richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita’ richiesta ai propri
dipendenti puo’ procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita’ si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.».
 
 
CAPO III
Uffici, piante organiche, mobilita’ e accessi
 
Art. 50.
 
Modifica all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. La mancata
individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze
delle unita’ di personale, ai sensi del comma 1, e’ valutabile ai
fini della responsabilita’ per danno erariale.».
 
 
Nota all’art. 50:
– Si riporta il testo dell’art. 33 del gia’ citato
decreto legislativo, n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita’
collettiva). – 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare l’art. 4, comma 11 e l’art. 5,
commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente
responsabile delle eccedenze delle unita’ di personale, ai
sensi del comma 1, e’ valutabile ai fini della
responsabilita’ per danno erariale.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita’ si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell’arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita’ agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere
l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all’interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche’ del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell’attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all’esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l’eccedenza del personale e delle possibilita’ di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L’esame e’ diretto a verificare le possibilita’ di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell’ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta’, ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell’ambito della Provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all’esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall’amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l’accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l’assistenza dell’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni –
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell’ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell’art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l’amministrazione colloca in disponibilita’ il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita’ restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennita’ pari
all’80 per cento dello stipendio e dell’indennita’
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell’indennita’ sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E’ riconosciuto altresi’ il
diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
 
 
CAPO III
Uffici, piante organiche, mobilita’ e accessi
 
Art. 51.
 
Territorializzazione delle procedure concorsuali
 
 
1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al comma 5-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
principio della parita’ di condizioni per l’accesso ai pubblici
uffici e’ garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale
requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».
 
 
Nota all’art. 51:
– Si riporta il testo del comma 5-ter dell’art. 35 del
gia’ citato decreto legislativo, n. 165 del 2001, cosi’
come modificato dal presente decreto legislativo:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita’ di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici e’
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.».
 
 
CAPO III
Uffici, piante organiche, mobilita’ e accessi
 
Art. 52.
 
Modifica all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di
strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto
negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni.»;
b) il comma 16-bis e’ sostituto dal seguente: «16-bis. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica puo’ disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del
presente articolo e dell’ articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i
Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.».
 
 
Nota all’art. 52:
– Si riporta il testo dell’art. 53 del gia’ citato
decreto legislativo, n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 53 (Incompatibilita’, cumulo di impieghi e
incarichi). – 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita’ dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall’art. 23-bis del presente
decreto, nonche’, per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall’art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ferme altresi’ le disposizioni di cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche’ 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche’
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l’attribuzione degli incarichi e’ consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall’amministrazione, nonche’ l’autorizzazione
all’esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa’ o persone fisiche, che svolgono
attivita’ d’impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita’, tali da escludere casi di
incompatibilita’, sia di diritto che di fatto,
nell’interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all’art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e’ consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita’ libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e’ previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o
inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e’ corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e’ posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita’ di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu’ gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita’ disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita’ o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu’ gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e’
nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come
corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita’ dell’amministrazione conferente, e’
trasferito all’amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita’ o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l’incarico; puo’, altresi’, essere richiesta dal
dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l’autorizzazione e’ subordinata all’intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e’ per l’amministrazione di appartenenza di
quarantacinque giorni e si prescinde dall’intesa se
l’amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta di intesa da parte
dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine
per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si
intende accordata; in ogni altro caso, si intende
definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto
dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L’elenco e’ accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell’amministrazione, nonche’ le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita’ le
amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme
di cui all’art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le
amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno,
i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per
incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono
altresi’ tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della
ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso
dell’incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31
dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati
raccolti, adotta le relative misure di pubblicita’ e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica puo’ disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera
d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 53.
 
Oggetto, ambito di applicazione e finalita’
 
 
1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione
collettiva e integrativa e di funzionalita’ delle amministrazioni
pubbliche, al fine di conseguire, in coerenza con il modello
contrattuale sottoscritto dalle parti sociali, una migliore
organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della
ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonche’, sulla
base di questa, ad atti organizzativi e all’autonoma determinazione
dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 54.
 
Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi
da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche’ le materie
relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse
dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione
sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia
del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche’
quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni
disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita’ e delle
progressioni economiche, la contrattazione collettiva e’ consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l’ARAN e le Confederazioni
rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma
5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono
definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione
collettiva nazionale, cui corrispondono non piu’ di quattro separate
aree per la dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un’area
dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale, per gli effetti di cui all’articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono
essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita’.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il
settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi
livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi.
La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la
vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7,
comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttivita’ dei servizi pubblici, incentivando
l’impegno e la qualita’ della performance ai sensi dell’articolo 45,
comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio
collegato alla performance individuale una quota prevalente del
trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge
sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo’ avere ambito territoriale e
riguardare piu’ amministrazioni. I contratti collettivi nazionali
definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.
Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive
prerogative e liberta’ di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita’ e il migliore
svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga
l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
l’amministrazione interessata puo’ provvedere, in via provvisoria,
sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le
procedure di controllo di compatibilita’ economico-finanziaria
previste dall’articolo 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce,
entro il 31 maggio di ogni anno, all’ARAN una graduatoria di
performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati
di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le
modalita’ di ripartizione delle risorse per la contrattazione
decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l’invarianza
complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell’area di
contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalita’ di
utilizzo delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis,
individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto
concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono
destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei
parametri di virtuosita’ fissati per la spesa di personale dalle
vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilita’ e di analoghi strumenti del
contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive
per la contrattazione integrativa e’ correlato all’affettivo rispetto
dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza
della performance e in materia di merito e premi applicabili alle
regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni
caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi
integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato
superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione
pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze e’ fatto
altresi’ obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale
successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una
relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente
predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti
istituzionalidal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa
con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono
certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis,
comma 1.».
 
 
Nota all’art. 54:
– Per il riferimento all’art. 40 del gia’ citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato dal
presente decreto legislativo, vedasi in note all’art. 13.
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 55.
 
Modifica all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
 
 
1. L’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione
integrativa). – 1. Il controllo sulla compatibilita’ dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e
quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e’
effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio
sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli
di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonche’ per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le
istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita’, i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita
relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa
certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1,
sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la compatibilita’ economico-finanziaria, ai sensi del
presente articolo e dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale
termine, che puo’ essere sospeso in caso di richiesta di elementi
istruttori, la delegazione di parte pubblica puo’ procedere alla
stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui
costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di
controllo interno, al Ministero dell’economia e delle finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione,
d’intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni
sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in
ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la
contrattazione integrativa sia all’evoluzione della consistenza dei
fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati,
anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati
alla premialita’, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell’impegno e della qualita’ della performanceindividuale, con
riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione
integrativa, nonche’ a parametri di selettivita’, con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono
trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di
responsabilita’ eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a
quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul
costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare in
modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalita’ che
garantiscano la piena visibilita’ e accessibilita’ delle informazioni
ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di
controllo di cui al comma 1, nonche’ le informazioni trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra
l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione
del contratto integrativo in materia di produttivita’ ed efficienza
dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata
predispone un modello per la valutazione, da parte dell’utenza,
dell’impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei
servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di
interesse per la collettivita’. Tale modello e gli esiti della
valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle
amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione
integrativa.
5. Ai fini dell’articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a trasmettere all’ARAN, per via telematica, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata
relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione
delle modalita’ di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi
contrattuali sono altresi’ trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e
delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi
dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l’esercizio
delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 60, comma 2, e’
fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta
applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 56.
 
Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. L’articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN). – 1. Il
potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le altre competenze
relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono
esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie
istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono
comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalita’
di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte in materia di indirizzo all’ARAN o di parere sull’ipotesi di
accordo nell’ambito della procedura di contrattazione collettiva di
cui all’articolo 47, si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle
pubbliche amministrazioni del comparto.
2. E’ costituito un comitato di settore nell’ambito della
Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui
all’articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le
regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un
rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali per le competenze delle
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E’ costituito un
comitato di settore nell’ambito dell’Associazione nazionale dei
Comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e
dell’Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui
all’articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i
dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei
segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di
settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e finanze. Al fine di assicurare la
salvaguardia delle specificita’ delle diverse amministrazioni e delle
categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per
il sistema scolastico, sentito il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, nonche’, per i rispettivi ambiti di
competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza
dei rettori delle universita’ italiane; le istanze rappresentative
promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici
non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono
assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di
settore possono stipulare con l’ARAN specifici accordi per i
reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali
attivita’ in comune. Nell’ambito del regolamento di organizzazione
dell’ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di
settore delle Regioni e degli enti locali e l’ARAN, a ciascun
comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all’articolo
40, comma 2, o che regolano istituti comuni a piu’ comparti le
funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati
di settore.».
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 57.
 
Modifica all’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono
inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all’articolo 40,
commi 3-ter e 3-quater, e all’articolo 47-bis, comma 1,»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le
disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori
collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso e alle unita’ organizzative o
aree di responsabilita’ in cui si articola l’amministrazione;
c) all’effettivo svolgimento di attivita’ particolarmente
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»;
c) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della
performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».
 
 
Nota all’art. 57:
– Per il riferimento all’art. 45 del gia’ citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato dal
presente decreto legislativo, vedasi in note all’art. 21.
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 58.
 
Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L’ARAN cura le attivita’ di studio, monitoraggio e
documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai
comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita’
e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.
A tale fine l’ARAN si avvale della collaborazione dell’ISTAT per
l’acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di
modelli statistici di rilevazione. L’ARAN si avvale, altresi’, della
collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze che
garantisce l’accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del
bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del
monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti
il costo del lavoro pubblico.
4. L’ARAN effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti
collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e
presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero dell’economia e delle finanze nonche’ ai comitati di
settore, un rapporto in cui verifica l’effettivita’ e la congruenza
della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di
competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei
contratti integrativi nonche’ le principali criticita’ emerse in sede
di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell’ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell’ARAN e’ nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione previo parere della Conferenza
unificata. Il Presidente rappresenta l’agenzia ed e’ scelto fra
esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro,
politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla
pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti
le incompatibilita’ di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in
carica quattro anni e puo’ essere riconfermato per una sola volta. La
carica di Presidente e’ incompatibile con qualsiasi altra attivita’
professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, e’
collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo
l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo e’ costituito da quattro
componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia
di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei
alla pubblica amministrazione e dal presidente dell’Agenzia che lo
presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro
dell’economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente,
dall’ANCI e dall’UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle
province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne
assicura l’omogeneita’, assumendo la responsabilita’ per la
contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano
in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo.
Nell’esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza,
su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e
i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;
b) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e
controllo ne’ ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che
ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina
cariche in organizzazioni sindacali. L’incompatibilita’ si intende
estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di
consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.
L’assenza delle predette cause di incompatibilita’ costituisce
presupposto necessario per l’affidamento degli incarichi dirigenziali
nell’agenzia.»;
c) al comma 8, lettera a), il secondo periodo e’ sostituito dal
seguente:
«La misura annua del contributo individuale e’ definita, sentita
l’ARAN, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e
l’innovazione, d’intesa con la Conferenza unificata ed e’ riferita a
ciascun triennio contrattuale; »;
d) al comma 9, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) per le amministrazioni dello Stato mediante l’assegnazione di
risorse pari all’ammontare dei contributi che si prevedono dovuti
nell’esercizio di riferimento. L’assegnazione e’ effettuata
annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a),
con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente
unita’ previsionale di base dello stato di previsione del ministero
dell’economia e finanze; »;
e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo le
parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono inserite le
seguenti: «e del Ministero dell’economia e delle finanze, adottati
d’intesa con la Conferenza unificata,»;
f) al comma 11, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il
ruolo del personale dipendente dell’ARAN e’ definito in base ai
regolamenti di cui al comma 10»;
g) al comma 12:
1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’ARAN puo’
altresi’ avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica
dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai
regolamenti di cui al comma 10»;
2) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’ARAN puo’
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalita’ di
rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10,
nel rispetto dell’articolo 7, commi 6 e seguenti.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell’ARAN di cui
all’articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi,
e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo,
continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
 
 
Nota all’art. 58:
– Si riporta il testo dell’art. 46 del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 46 (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni). – 1. Le pubbliche
amministrazioni sono legalmente rappresentate dall’Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni – ARAN, agli effetti della contrattazione
collettiva nazionale. L’ARAN esercita a livello nazionale,
in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41
e 47, ogni attivita’ relativa alle relazioni sindacali,
alla negoziazione dei contratti collettivi e alla
assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi.
Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia
dell’attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modificazioni e integrazioni, gli accordi
nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi
dell’art. 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi
dell’assistenza dell’ARAN ai fini della contrattazione
integrativa. Sulla base di apposite intese, l’assistenza
puo’ essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso
ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore,
in relazione all’articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche
esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate,
possono essere costituite, anche per periodi determinati,
delegazioni dell’ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L’ARAN cura le attivita’ di studio, monitoraggio e
documentazione necessarie all’esercizio della
contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale,
ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti
regioni e autonomie locali e sanita’ e alle commissioni
parlamentari competenti, un rapporto sull’evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine
l’ARAN si avvale della collaborazione dell’ISTAT per
l’acquisizione di informazioni statistiche e per la
formulazione di modelli statistici di rilevazione. L’ARAN
si avvale, altresi’, della collaborazione del Ministero
dell’economia e delle finanze che garantisce l’accesso ai
dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello
Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio
dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il
costo del lavoro pubblico.
4. L’ARAN effettua il monitoraggio sull’applicazione dei
contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione
collettiva integrativa e presenta annualmente al
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero
dell’economia e delle finanze nonche’ ai comitati di
settore, un rapporto in cui verifica l’effettivita’ e la
congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla
legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale
e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche’ le
principali criticita’ emerse in sede di contrattazione
collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell’ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell’ARAN e’ nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione previo parere
della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta
l’agenzia ed e’ scelto fra esperti in materia di economia
del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e
strategia aziendale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nel rispetto delle disposizioni
riguardanti le incompatibilita’ di cui al comma 7-bis. Il
Presidente dura in carica quattro anni e puo’ essere
riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente e’
incompatibile con qualsiasi altra attivita’ professionale a
carattere continuativo, se dipendente pubblico, e’
collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo
secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo e’ costituito da
quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
e dal presidente dell’Agenzia che lo presiede; due di essi
sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro
dell’economia e delle finanze e gli altri due,
rispettivamente, dall’ANCI e dall’UPI e dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni. Il collegio coordina la
strategia negoziale e ne assicura l’omogeneita’, assumendo
la responsabilita’ per la contrattazione collettiva e
verificando che le trattative si svolgano in coerenza con
le direttive contenute negli atti di indirizzo.
Nell’esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a
maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura
in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati per una sola volta
7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e
controllo ne’ ricoprire funzioni di presidente, persone che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei
cinque anni precedenti alla nomina cariche in
organizzazioni sindacali. L’incompatibilita’ si intende
estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di
consulenza con le predette organizzazioni sindacali o
politiche. L’assenza delle predette cause di
incompatibilita’ costituisce presupposto necessario per
l’affidamento degli incarichi dirigenziali nell’agenzia.
8. Per la sua attivita’, l’ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico
delle singole amministrazioni dei vari comparti,
corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La
misura annua del contributo individuale e’ definita,
sentita l’ARAN, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e l’innovazione, d’intesa con la Conferenza
unificata ed e’ riferita a ciascun triennio contrattuale;
b) di quote per l’assistenza alla contrattazione
integrativa e per le altre prestazioni eventualmente
richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e’
effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato mediante
l’assegnazione di risorse pari all’ammontare dei contributi
che si prevedono dovuti nell’esercizio di riferimento.
L’assegnazione e’ effettuata annualmente sulla base della
quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale
di bilancio, con imputazione alla pertinente unita’
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero dell’economia e finanze;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante
un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, a seconda del comparto, dei Ministri
competenti, nonche’, per gli aspetti di interesse regionale
e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-citta’.
10. L’ARAN ha personalita’ giuridica di diritto
pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti
del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio
dell’ARAN i contributi di cui al comma 8. L’ARAN definisce
con propri regolamenti le norme concernenti
l’organizzazione interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell’economia e delle finanze, adottati d’intesa con la
Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque
giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione
finanziaria e’ soggetta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell’ARAN e’
definito in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla
copertura dei relativi posti si provvede nell’ambito delle
disponibilita’ di bilancio tramite concorsi pubblici,
ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo
determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12. L’ARAN puo’ altresi’ avvalersi di un contingente di
personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente
dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione
di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al
comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico
delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall’ARAN, secondo le disposizioni contrattuali
vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttivita’ per il personale non dirigente e per i
dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il
collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo e’
disposto secondo le disposizioni vigenti nonche’ ai sensi
dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’ARAN puo’ utilizzare, sulla base di apposite intese,
anche personale direttamente messo a disposizione dalle
amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a
carico di questi. L’ARAN puo’ avvalersi di esperti e
collaboratori esterni con modalita’ di rapporto stabilite
con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel
rispetto dell’art. 7, commi 6 e seguenti.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro
competenza, di agenzie tecniche istituite con legge
regionale o provinciale ovvero dell’assistenza dell’ARAN ai
sensi del comma 2.».
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 59.
 
Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. L’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). – 1. Gli
indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai
Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all’articolo
41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono
sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, puo’
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti
riguardanti la compatibilita’ con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l’atto di
indirizzo puo’ essere inviato all’ARAN.
3. Sono altresi’ inviati appositi atti di indirizzo all’ARAN in
tutti gli altri casi in cui e’ richiesta una attivita’ negoziale.
L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
4. L’ipotesi di accordo e’ trasmessa dall’ARAN, corredata dalla
prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo
entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni
di cui all’articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il
parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino
alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge
5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri puo’ esprimere
osservazioni entro 20 giorni dall’invio del contratto da parte
dell’ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo 41, il parere e’ espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, nonche’
la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla
copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l’ARAN
trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei
conti ai fini della certificazione di compatibilita’ con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La
Corte dei conti certifica l’attendibilita’ dei costi quantificati e
la loro compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e’ positiva,
il presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
6. La Corte dei conti puo’ acquisire elementi istruttori e
valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in
materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, tramite il
Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito
di un elenco definito di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all’articolo 41,
comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall’ANCI,
dall’ UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell’ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente
dell’ARAN, d’intesa con il competente comitato di settore, che puo’
dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle
trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In
seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre
la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel
caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole
clausole contrattuali l’ipotesi puo’ essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l’inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche’ le eventuali
interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana oltre che sul sito dell’ARAN e delle
amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono
esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche’ il sabato.».
2. Dopo l’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e’ inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.). – 1.
Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti
collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per
il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria
previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all’atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo
alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora
lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta
l’erogazione di cui al comma 1, e’ riconosciuta ai dipendenti dei
rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le
modalita’ stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle
risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce
un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti
all’atto del rinnovo contrattuale.».
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 60.
 
Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «40, comma 3.» sono
sostituite dalle seguenti: «40, comma 3 -bis.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Per le
amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, nonche’ per le
universita’ italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le
istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di
cui all’articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell’articolo 40, comma 3-quinquies.
Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei
contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali,
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite
dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di
stabilita’ e di analoghi strumenti di contenimento della spesa,
previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali
del sistema delle autonomie.»;
c) il comma 6 e’ abrogato.
 
 
Nota all’art. 60:
-Si riporta il testo dell’art. 48 del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 48 (Disponibilita’ destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). –
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all’art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l’onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell’art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all’art. 40, comma
3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all’art. 41, comma 2,
nonche’ per le universita’ italiane, gli enti pubblici non
economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 70,
comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell’art. 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionalesono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita’ e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche’
l’indicazione della copertura complessiva per l’intero
periodo di validita’ contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita’ di prorogare l’efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e’
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ragione dell’ammontare complessivo. In esito
alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e’ autorizzato a ripartire, con propri decreti,
le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
di nuova istituzione per il personale dell’amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l’apporto finanziario dello Stato a copertura
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si
applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa
relativa al rinnovo dei contratti collettivi e’ disposta
nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con
distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6. (Abrogato).
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del
presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo’ avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.».
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 61.
 
Modifica all’articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. L’articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). – 1.
Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con
le procedure di cui all’articolo 47, sostituisce la clausola in
questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. Qualora tale
accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla
valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei
Ministri e’ espresso tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.».
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 62.
 
Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il comma 1 e’ sostituito dai seguenti: «1. Il prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o
alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di
inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore
che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure
selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza
non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o
dell’assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e
istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree
funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono
secondo principi di selettivita’, in funzione delle qualita’
culturali e professionali, dell’attivita’ svolta e dei risultati
conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma
restando la possibilita’ per l’amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per
l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva
conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo
rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione
dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.
1-ter. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito
delle aree funzionali e’ definita una quota di accesso nel limite
complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla
base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione.».
 
 
Nota all’art. 62:
– Si riporta il testo dell’art. 52 del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). -1. Il prestatore
di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’
stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito
dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti
alla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto delle procedure selettive di cui
all’art. 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di
mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza
non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o
dell’assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le
progressioni all’interno della stessa area avvengono
secondo principi di selettivita’, in funzione delle
qualita’ culturali e professionali, dell’attivita’ svolta e
dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di
fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita’
per l’amministrazione di destinare al personale interno, in
possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso
dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei
concorsi per l’accesso all’area superiore.
1-ter. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali
nell’ambito delle aree funzionali e’ definita una quota di
accesso nel limite complessivo del 50 per cento da
riservare a concorso pubblico sulla base di un corso
concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di
lavoro puo’ essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non
piu’ di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente
con diritto alla conservazione del posto, con esclusione
dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque
nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
dipendente e’ assegnato alle predette mansioni, devono
essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e’ nulla
l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una
qualifica superiore, ma al lavoratore e’ corrisposta la
differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione
risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se
ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti
professionali prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui
ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo
svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica
di appartenenza, puo’ comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell’inquadramento professionale del
lavoratore.».
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 63.
 
Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico
 
 
1. All’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, al primo comma, le parole: «con cadenza
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli
economici» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale
tanto per la parte economica che normativa». Fermo quanto disposto
dal primo periodo, al fine di garantire il parallelismo temporale
della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli
altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della
Repubblica emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata
limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.
2. All’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
il comma 12 e’ sostituito dal seguente: «12. La disciplina emanata
con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha
durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a
decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti
successivi.».
3. All’articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con
il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte
economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto
dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata
in vigore del decreto successivo.».
4. All’articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale
di cui al comma 1 si conclude con l’emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.».
5. All’articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale
di cui al comma 1 si conclude con l’emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.».
6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e’ sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui
la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di
legittimita’ sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o
elementi integrativi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse
entro quindici giorni.».
7. All’articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con
il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte
economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto
dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata
in vigore del decreto successivo.».
 
 
Nota all’art. 63:
– Per il riferimento all’art. 112, del gia’ citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
cosi’ come modificato dal presente decreto legislativo,
vedasi in note all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’art. 7 del gia’ citato
decreto legislativo n. 195 del 1995, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 7 (Procedimento). – 1. Le procedure per
l’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all’art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo’ presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all’art. 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita’ nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita’, il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita’ di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell’ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo’
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all’art. 2, nonche’ delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell’accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall’ipotesi
di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che
compongono la delegazione di parte pubblica le loro
osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell’accordo.
5. I Lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all’art. 2, comma 1, lettera
B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello
schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d’impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d’impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L’ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l’individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche’ la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l’indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l’intero periodo di
validita’ dei predetti atti, prevedendo, altresi’, la
possibilita’ di prorogarne l’efficacia temporale, ovvero di
sospendere l’esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta – da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa – al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro dall’art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall’Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L’ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche’ nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita’ dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita’
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l’ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all’art. 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita’ sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva efficacia fino all’entrata in vigore dei decreti
successivi.
13. Nel caso in cui l’accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall’inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
– Si riporta il testo dell’art. 26 del gia’ citato
decreto legislativo n. 139 del 2000, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 26 (Ambito di applicazione). – 1. Il presente capo
disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti
giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia oggetto di
negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita’ e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l’emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 29, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
2 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico
impiego rinviano per il personale del comparto dei
ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in
materie diverse da quelle indicate nell’art. 28 e non
disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.».
– Si riporta il testo degli articoli 34, 37, 80 e 83 del
gia’ citato decreto legislativo n. 217 del 2005, cosi’ come
modificati dal presente decreto legislativo:
«Art. 34 (Ambito di applicazione). – 1. La definizione
degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici
del rapporto di impiego del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene
attraverso un apposito procedimento negoziale, nell’ambito
del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili
del fuoco e soccorso pubblico».
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si
conclude con l’emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico
impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte
in materie diverse da quelle indicate nell’art. 36 e non
disciplinate per il personale non direttivo e non
dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle
finanze.».
«Art. 37 (Procedura di negoziazione). – La procedura
negoziale e’ avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all’art. 34, comma 2. Le trattattive si svolgono tra i
soggetti di cui all’art. 35 e si concludono con la
sottoscrizione di un’ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, verifica,
sulla base della rappresentativita’ accertata per
l’ammissione alle trattative ai sensi dell’art. 35, che le
organizzazioni sindacali aderenti all’ipotesi rappresentino
piu’ del cinquanta per cento come media tra il dato
associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta
per cento del dato elettorale.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo.
4. L’ipotesi di accordo e’ corredata da prospetti
contenenti l’individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche’ la quantificazione complessiva della
spesa, diretta e indiretta, con l’indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l’intero periodo di
validita’. L’ipotesi di accordo non puo’ in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche’ nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita’ finanziarie ed esaminate le eventuali
osservazioni di cui al comma 3, approva l’ipotesi di
accordo e il relativo schema di decreto del Presidente
della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l’accordo non sia definito entro
novanta giorni dall’inizio delle procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita’ sul
decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse entro quindici giorni.».
«Art. 80 (Ambito di applicazione). – 1. La definizione
degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici
del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso
un apposito procedimento negoziale, nell’ambito del
comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del
fuoco e soccorso pubblico».
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si
conclude con l’emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico
impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte
in materie diverse da quelle indicate nell’art. 82 e non
disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari
disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con
decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai
sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell’economia e delle finanze.».
«Art. 83 (Procedura di negoziazione). – 1. La procedura
negoziale e’ avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all’art. 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i
soggetti di cui all’art. 81 e si concludono con la
sottoscrizione di un’ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, verifica,
sulla base della rappresentativita’ accertata per
l’ammissione alle trattative ai sensi dell’art. 81, che le
organizzazioni sindacali aderenti all’ipotesi stessa
rappresentino piu’ del cinquanta per cento del dato
associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali
rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo.
4. L’ipotesi di accordo e’ corredata da prospetti
contenenti l’individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche’ la quantificazione complessiva della
spesa, diretta e indiretta, con l’indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l’intero periodo di
validita’. L’ipotesi di accordo non puo’ in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche’ nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita’ finanziarie ed esaminate le eventuali
osservazioni di cui al comma 3, approva l’ipotesi di
accordo e il relativo schema di decreto del Presidente
della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l’accordo non sia definito entro
novanta giorni dall’inizio delle procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita’ sul
decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse entro quindici giorni.».
– Si riporta il testo dell’art. 20 del gia’ citato
decreto legislativo n. 63 del 2006, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 20 (Ambito di applicazione). – 1. Il presente capo
disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti
giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera dirigenziale penitenziaria oggetto
di negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita’ e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l’emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dall’art. 23, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
2 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico
impiego rinviano per il personale del comparto dei
Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in
materie diverse da quelle indicate nell’art. 22 e non
disciplinate per i funzionari da particolari disposizioni
di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.».
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 64.
 
Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
 
 
1. All’articolo 43, comma 5, le parole: «40, comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «40, commi 3-bis e seguenti».
 
 
Nota all’art. 64:
– Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 43 del gia’
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come
modificato dal presente decreto legislativo:
«5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita’
all’art. 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti
collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall’art. 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza
unitaria del personale.».
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 65.
 
Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti
 
 
1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti
collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli
ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e
alla legge, nonche’ a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo
III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti
collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non
sono ulteriormente applicabili.
3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale
immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le
aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente
decreto legislativo, l’ARAN avvia le trattative contrattuali con le
organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai
sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva,
sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio
contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all’articolo 42,
comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono
prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le
relative elezioni siano state gia’ indette. Le elezioni relative al
rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con
riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre
2010.
4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini
di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre
2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 30, comma 4.
5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva
nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla
tornata successiva a quella in corso.
 
 
Nota all’art. 65:
– Per il riferimento al comma 2 dell’art. 40, del gia’
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come
modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note
all’art. 13.
– Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 41, del gia’
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come
modificato dal presente decreto legislativo:
«4. Rappresentati designati dai Comitati di settore
possono assistere l’ARAN nello svolgimento delle
trattative. I comitati di settore possono stipulare con
l’ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in
materia di contrattazione e per eventuali attivita’ in
comune. Nell’ambito del regolamento di organizzazione
dell’ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati
di settore delle Regioni e degli enti locali e l’ARAN, a
ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
– Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 43, del
gia’ citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva
nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel
comparto o nell’area una rappresentativita’ non inferiore
al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il
dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo
e’ espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato
elettorale e’ espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito
considerato.».
«2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresi’ le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.».
– Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 42, del gia’
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l’ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 43, sono
definite la composizione dell’organismo di rappresentanza
unitaria del personale e le specifiche modalita’ delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilita’. Deve essere garantita la facolta’ di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
criteri dell’art. 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purche’ siano costituite in
associazione con un proprio statuto e purche’ abbiano
aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l’elezione e il funzionamento dell’organismo.
Per la presentazione delle liste, puo’ essere richiesto a
tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.».
 
 
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
 
Art. 66.
 
Abrogazioni
 
 
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni;
b) l’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139;
c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio
2006, n. 63;
e) l’articolo 67, commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
2. All’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le
parole: «, sulla base delle direttive impartite dal Governo all’ARAN,
sentite l’ANCI e l’UPI» sono soppresse. E’ conseguentemente abrogato
l’articolo 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
3. All’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi.
L’Ente nazionale aviazione civile (ENAC), l’Agenzia spaziale
italiana – (ASI), il Centro nazionale per l’informatica per la
pubblica amministrazione (CNIPA), l’UNIONCAMERE ed il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati
nell’ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai sensi
dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
ad essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto
legislativo.
 
 
Nota all’art. 66:
– Si riporta il testo del comma 8 dell’art. 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n.
465:
«8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che
disciplina il rapporto di lavoro dell’autonoma tipologia
professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi
dell’art. 17, comma 74, della legge e nei limiti delle
compatibilita’ economiche predeterminate, puo’ stabilire il
numero delle fasce professionali e la loro eventuale
articolazione interna, i requisiti per l’appartenenza a
ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed
economico.».
– Per il riferimento al comma 2 dell’art. 40, del gia’
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come
modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note
all’art. 13.
 
 
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita’
dei dipendenti pubblici
 
Art. 67.
 
Oggetto e finalita’
 
 
1. In attuazione dell’articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di
sanzioni disciplinari e responsabilita’ dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al
fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e
di contrastare i fenomeni di scarsa produttivita’ ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari,
ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 
 
Nota all’art. 67:
– Per il riferimento all’art. 7, della gia’ citata legge
n. 15 del 2009 vedasi in note all’art. 1.
– Per il riferimento all’art. 2, del gia’ citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 vedasi in note all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’art. 63, del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro).
– 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di
quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,
incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro,
il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e
la responsabilita’ dirigenziale, nonche’ quelle concernenti
le indennita’ di fine rapporto, comunque denominate e
corrisposte, ancorche’ vengano in questione atti
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano
rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al
giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante
nella controversia non e’ causa di sospensione del
processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,
costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei
diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il
diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione e’
avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali,
hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo
del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, le controversie relative a
comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni
ai sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali,
dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle
procedure di contrattazione collettiva di cui all’art. 40 e
seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie in materia di procedure
concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonche’, in sede di giurisdizione
esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro
di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti
patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso
di cui all’art. 64, comma 3, il ricorso per cassazione puo’
essere proposto anche per violazione o falsa applicazione
dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all’art. 40.».
 
 
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita’
dei dipendenti pubblici
 
Art. 68.
 
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di
conciliazione
 
 
1. L’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Responsabilita’, infrazioni e sanzioni, procedure
conciliative). – 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti, fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di
lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita’ civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni e’ definita dai contratti
collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione
delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli
effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo’ istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta’
di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e’
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della
sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali
procedure non puo’ essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si
procede e non e’ soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura
conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con
esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della
procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,
comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4
del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di
incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3.».
 
 
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita’
dei dipendenti pubblici
 
Art. 69.
 
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
 
 
1. Dopo l’articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). – 1.
Per le infrazioni di minore gravita’, per le quali e’ prevista
l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per piu’ di dieci giorni, il procedimento disciplinare,
se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si
svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile
della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni piu’ gravi di quelle indicate nel
primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le
disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e’ previsto il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio
e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, puo’ inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo l’espletamento
dell’eventuale ulteriore attivita’ istruttoria, il responsabile della
struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del
termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento e’ prorogato in misura corrispondente.
Il differimento puo’ essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di
difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e’ piu’ grave di
quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai
sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta
l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua
difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto
nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e’ piu’ grave di quelle
di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al
doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai
sensi dell’articolo 55-ter. Il termine per la contestazione
dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai
sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza
del termine per la conclusione del procedimento resta comunque
fissata alla data di prima acquisizione della notizia
dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza
dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio
del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento
disciplinare, e’ effettuata tramite posta elettronica certificata,
nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta,
ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla
contestazione dell’addebito, il dipendente puo’ indicare, altresi’,
un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilita’. In alternativa all’uso della posta elettronica
certificata o del fax ed altresi’ della consegna a mano, le
comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con
ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori del procedimento. E’ esclusa l’applicazione di termini
diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o l’ufficio
per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la
definizione del procedimento. La predetta attivita’ istruttoria non
determina la sospensione del procedimento, ne’ il differimento dei
relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla
stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che,
essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall’autorita’ disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni
false o reticenti, e’ soggetto all’applicazione, da parte
dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
commisurata alla gravita’ dell’illecito contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e’
avviato o concluso o la sanzione e’ applicata presso quest’ultima. In
tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la
conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e
riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione
commessa e’ prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e’
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente
articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli
effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale). – 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in
tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorita’
giudiziaria, e’ proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita’, di cui
all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e’ ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita’,
di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio
competente, nei casi di particolare complessita’ dell’accertamento
del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito
dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l’irrogazione della sanzione, puo’ sospendere il procedimento
disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita’
di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti
del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento
penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o
non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo
ha commesso, l’autorita’ competente, ad istanza di parte da proporsi
entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilita’ della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne
o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio
penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione
ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna,
l’autorita’ competente riapre il procedimento disciplinare per
adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare e’ riaperto, altresi’, se dalla sentenza
irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al
dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del
licenziamento, mentre ne e’ stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare
e’, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del
lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed
e’ concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla
riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo
della contestazione dell’addebito da parte dell’autorita’
disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto
previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni
conclusive, l’autorita’ procedente, nel procedimento disciplinare
ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi
1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). – 1. Ferma la
disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalita’ fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di
giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un
biennio o comunque per piu’ di sette giorni nel corso degli ultimi
dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsita’ documentali o dichiarative commesse ai fini o in
occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di
progressioni di carriera;
e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte
aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive
dell’onore e della dignita’ personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e’ prevista
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e’ disposto, altresi’, nel
caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non
inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza
formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e’
dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari,
dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di
cui all’articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento e’ senza preavviso.
Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). – 1. Fermo
quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una
pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza
in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustifica
l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o
falsamente attestante uno stato di malattia e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilita’ penale e disciplinare e le relative sanzioni, e’
obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione, nonche’ il danno all’immagine
subiti dall’amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall’albo ed altresi’, se dipendente di
una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se
il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne’ oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies (Responsabilita’ disciplinare per condotte
pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della
responsabilita’ per l’esercizio dell’azione disciplinare). – 1. La
condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,
da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai
codici di comportamento di cui all’articolo 54, comporta
l’applicazione nei suoi confronti, ove gia’ non ricorrano i
presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare,
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in
proporzione all’entita’ del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando
cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, e’ collocato in disponibilita’, all’esito
del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita’, e si
applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33,
comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che
definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la
qualifica per le quali puo’ avvenire l’eventuale ricollocamento.
Durante il periodo nel quale e’ collocato in disponibilita’, il
lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi
sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare,
dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli
atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza
dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,
in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza
disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in
proporzione alla gravita’ dell’infrazione non perseguita, fino ad un
massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il
licenziamento, ed altresi’ la mancata attribuzione della retribuzione
di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del
periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi
qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilita’ civile eventualmente configurabile a carico
del dirigente in relazione a profili di illiceita’ nelle
determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare e’ limitata, in conformita’ ai principi generali, ai
casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). – 1. Nell’ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno
solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
e’ inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalita’ stabilite per la
trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato
dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dal predetto Istituto e’ immediatamente inoltrata, con le medesime
modalita’, all’amministrazione interessata.
3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del
servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate
svolgono le attivita’ di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro
le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo,
sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora
nonche’ il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione
generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano
l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare
al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della
funzionalita’ dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,
al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies (Permanente inidoneita’ psicofisica). – 1. Nel caso
di accertata permanente inidoneita’ psicofisica al servizio dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2,
comma 2, l’amministrazione puo’ risolvere il rapporto di lavoro. Con
regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il
personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche’ degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell’idoneita’ al
servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione;
b) la possibilita’ per l’amministrazione, nei casi di pericolo per
l’incolumita’ del dipendente interessato nonche’ per la sicurezza
degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione
della visita di idoneita’, nonche’ nel caso di mancata presentazione
del dipendente alla visita di idoneita’, in assenza di giustificato
motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della
sospensione di cui alla lettera b), nonche’ il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in
seguito all’effettuazione della visita di idoneita’;
d) la possibilita’, per l’amministrazione, di risolvere il
rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del
dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita’.
Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il
pubblico). – 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che
svolgono attivita’ a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall’obbligo di cui al comma 1 e’ escluso il personale
individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno
o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta
del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali.».
 
 
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita’
dei dipendenti pubblici
 
Art. 70.
 
Comunicazione della sentenza
 
 
1. Dopo l’articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e’ inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della
sentenza). – 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato
sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di
un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo
all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa,
trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la
trasmissione sono effettuate con modalita’ telematiche, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla
data del deposito.».
 
 
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita’
dei dipendenti pubblici
 
Art. 71.
 
Ampliamento dei poteri ispettivi
 
 
1. All’articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il
comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della funzione pubblica e’ istituito l’Ispettorato per la funzione
pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato.
L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita’ dell’azione
amministrativa ai principi di imparzialita’ e buon andamento,
sull’efficacia della sua attivita’ con particolare riferimento alle
riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto
conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari,
sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo
dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5.
Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato puo’ avvalersi
della Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita’
l’Ispettorato si avvale altresi’ di un numero complessivo di dieci
funzionari scelti tra esperti del Ministero dell’economia e delle
finanze, del Ministero dell’interno, o comunque tra il personale di
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori
ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, comma 7, del Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l’esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento
degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53.
L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da
parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarita’, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, puo’ richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A
conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte
dall’ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini
dell’individuazione delle responsabilita’ e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima.
Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le
condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti
le irregolarita’ riscontrate.».
 
 
Nota all’art. 71:
– Si riporta il testo dell’art. 60, del gia’ citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). – 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce
un modello di rilevazione della consistenza del personale,
in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi
compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti
dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a
preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica elabora, altresi’, un conto annuale che evidenzi
anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e’
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa relazione
determina, per l’anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l’applicazione delle misure di cui all’art. 30,
comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste
dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero
dell’economia e delle finanze, anche all’Unione delle
province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni,
comunita’, enti montani (UNCEM), per via telematica.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che
producono servizi di pubblica utilita’ nonche’ gli enti e
le aziende di cui all’art. 70, comma 4, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in
conformita’ alle procedure definite dal Ministero del
tesoro, d’intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d’anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi’ in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del
Ministro per la funzione pubblica, dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la
valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita’ riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
presso le amministrazioni pubbliche, nonche’ presso gli
enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi
ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui
all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all’art. 2, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all’art. 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e’ istituito
l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle
dirette dipendenze del Ministro delegato. L’Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformita’ dell’azione
amministrativa ai principi di imparzialita’ e buon
andamento, sull’efficacia della sua attivita’ con
particolare riferimento alle riforme volte alla
semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento
degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari,
sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di
verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche
ispettive di cui al comma 5. Nell’ambito delle proprie
verifiche, l’Ispettorato puo’ avvalersi della Guardia di
Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita’
l’Ispettorato si avvale altresi’ di un numero complessivo
di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno,
o comunque tra il personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l’art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e l’art. 56, comma 7, del Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. Per l’esercizio delle funzioni ispettive
connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell’art. 53. L’Ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o
pubblici dipendenti circa presunte irregolarita’, ritardi o
inadempienze delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2, puo’ richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai
quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici
giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle
verifiche svolte dall’ispettorato costituiscono obbligo di
valutazione, ai fini dell’individuazione delle
responsabilita’ e delle eventuali sanzioni disciplinari di
cui all’art. 55, per l’amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla Procura generale della
Corte dei conti le irregolarita’ riscontrate.».
 
 
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita’
dei dipendenti pubblici
 
Art. 72.
 
Abrogazioni
 
 
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
c) l’articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All’articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le
parole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro,» sono soppresse.
 
 
Nota all’art. 72:
– Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 5, della
legge 27 marzo 2001, n. 97, cosi’ come modificato dal
presente decreto legislativo:
«4. Salvo quanto disposto dall’art. 32-quinquies del
codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale
irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti
indicati nel comma 1 dell’art. 3, ancorche’ a pena
condizionalmente sospesa, l’estinzione del rapporto di
lavoro o di impiego puo’ essere pronunciata a seguito di
procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare
deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione,
proseguire entro il termine di novanta giorni dalla
comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente
competente per il procedimento disciplinare. Il
procedimento disciplinare deve concludersi, [salvi termini
diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro,] entro centottanta giorni decorrenti dal termine di
inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall’art.
653 del codice di procedura penale.».
 
 
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita’
dei dipendenti pubblici
 
Art. 73.
 
Norme transitorie
 
 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e’
ammessa, a pena di nullita’, l’impugnazione di sanzioni disciplinari
dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di
impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti
collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
definiti, a pena di nullita’ degli atti, entro il termine di sessanta
giorni decorrente dalla predetta data.
2. L’obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi,
previsto dall’articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del presente decreto,
decorre dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del
presente decreto.
3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del
presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti
fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di
lavoro del personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili
fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
 
Nota all’art. 73:
– Per il riferimento all’art. 2, del gia’ citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, vedasi in note all’art. 1.
 
 
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
 
Art. 74.
 
Ambito di applicazione
 
 
1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57,
61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano
nella potesta’ legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, letterel) edm), della Costituzione.
2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2,
18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e
l’articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione
dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali
dell’ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali,
anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale,
negli ambiti di rispettiva competenza.
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinati, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge
4 marzo 2009, n.15, limiti e modalita’ di applicazione delle
disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla
definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in
considerazione della peculiarita’ del relativo ordinamento, che
discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di
entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa
previgente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
determinati i limiti e le modalita’ di applicazione delle diposizioni
dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della
scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,
nonche’ ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta
comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all’articolo
14 nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale.
5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni
previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 ottobre 2009
 
NAPOLITANO
 
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
 
Brunetta, Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione
 
Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
 
Nota all’art. 74:
– Per il riferimento all’art. 117 della Costituzione,
vedasi in note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 97 della Costituzione:
«Art. 97. – I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita’ dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita’ proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
– Per il riferimento all’art. 2, della gia’ citata legge
n. 15 del 2009, vedasi in note all’art. 1.
 
 

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