Gazzetta Ufficiale N. 85 del 11 Aprile 2009 – Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento 2 aprile 2009

Misure in materia di propaganda elettorale – esonero dall’informativa. (09A04240)

 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che nel mese di giugno 2009 si terra’ una tornata di
consultazioni elettorali europee, amministrative e referendarie;
Considerato che partiti, movimenti politici, comitati promotori,
sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di
selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di
propaganda elettorale, e che cio’ comporta l’impiego di dati
personali per l’inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di
rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni
elettorali e referendarie;
Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale
(art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e
delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’ delle persone cui
si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identita’ personale e al diritto alla protezione
dei dati personali ai sensi dell’art. 2 del codice;
Considerato che, se i dati sono raccolti presso l’interessato,
quest’ultimo deve essere previamente informato in ordine alle
finalita’, alle modalita’ e alle altre caratteristiche del
trattamento, salvo che per gli elementi gia’ noti alla persona che
fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del codice);
Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l’interessato,
la predetta informativa e’ resa all’interessato all’atto della
registrazione dei dati o, quando e’ prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del codice);
Considerato che il Garante ha il compito di dichiarare se
l’adempimento all’obbligo di rendere l’informativa, da parte di un
determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e
di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13,
comma 5, lettera c) del codice);
Visto il provvedimento generale di questa Autorita’ del 7 settembre
2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n.
212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n.1165613), le cui
prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate, con il quale
sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali
partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e
singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a
fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;
Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati
con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in
relazione alle prossime consultazioni elettorali e referendarie;
Considerato che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che
effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati
temporaneamente, a determinate condizioni, dall’obbligo di fornire
previamente l’informativa ai soggetti interessati al trattamento
(art. 13 del codice);
Considerata la necessita’ di esonerare in via temporanea
dall’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del codice partiti,
movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli
candidati che trattano dati personali per esclusiva finalita’ di
selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di
propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente
le prossime consultazioni elettorali e referendarie;
Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato
provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell’obbligo di
informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli
interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi
fini di propaganda elettorale dall’obbligo di rendere l’informativa,
sino alla data del 30 settembre 2009; cio’ con riferimento alle sole
ipotesi in cui:
1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri,
elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza
contattare gli interessati, oppure
2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a
differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non
renda possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica;
Ritenuto che, decorsa la data del 30 settembre 2009, partiti,
movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli
candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera
conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le
modalita’ indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005,
per esclusive finalita’ di selezione di candidati, propaganda
elettorale e referendaria e di connessa comunicazione politica, solo
se informeranno gli interessati entro il 31 dicembre 2009, nei modi
previsti dall’art. 13 del codice;
Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati
promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli
interessati entro il predetto termine del 31 dicembre 2009 nei modi
previsti dall’art. 13 del codice, i dati dovranno essere cancellati o
distrutti;
Rilevato che l’interessato puo’ esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del codice, con riferimento ai quali il titolare del
trattamento e’ tenuto a fornire un idoneo riscontro;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Tutto cio’ premesso, il garante:
a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera c), del codice,
prescrive ai titolari di trattamento interessati di adottare le
misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale
di questa Autorita’ del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente
provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
b) ai sensi dell’art. 13, comma 5, del codice dispone che partiti,
movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli
candidati possano prescindere dal rendere l’informativa agli
interessati, sino al 30 settembre 2009, solo se:
1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri,
elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza
contattare gli interessati, oppure;
2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a
differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non
renda possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica;
c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ai sensi dell’art. 143, comma 2, del codice.
 
Roma, 2 aprile 2009
 
Il presidente: Pizzetti
 
Il relatore: Pizzetti
 
Il segretario generale: Patroni Griffi
 
 

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