Radioascolto. Scanner e leggi: ora bisogna proprio stare attenti

Una recente decisione della Corte di Cassazione (sentenza n. 40249, emessa dalla V sezione penale il 3 giugno 2008 e depositata il successivo 28 ottobre) ha condannato – per utilizzo di alcuni ricevitori radio scanner  – alcuni giornalisti della rivista telematica Merateonline.

E’ così tornato di attualità il quesito se corra il rischio di un processo penale l’appassionato di radioascolto che ascolti con uno scanner quel poco che rimane ancora di comprensibile tra le frequenze radio, ormai quasi tutte codificate, utilizzate da alcuni servizi (in particolare forze dell’ordine). scanner - Radioascolto. Scanner e leggi: ora bisogna proprio stare attentiGiorgio Marsiglio, giurista esperto della materia, ne ha tratto spunto per una rassegna giurisprudenziale della Cassazione penale dagli anni Ottanta ad oggi, evidenziando il brusco cambiamento di rotta che ha portato la nostra Suprema Corte ad abbandonare l’atteggiamento di sostanziale tolleranza prima riservato agli appassionati di radioascolto ed ai giornalisti, tolleranza sostituita dalla proibizione e punizione di comportamenti (tanto la installazione di apparecchiature quanto l’intercettazione di comunicazioni) ricondotti a fattispecie delittuose utilizzate precedentemente nei confronti di pregiudicanti e latitanti. L’autore – dopo aver esaminato la distinzione tra segretezza e riservatezza delle “comunicazioni” distinguendole dalla “manifestazione del pensiero” – fornisce, con puntuali citazioni, la visione completa della giurisprudenza delle sezioni penali della Suprema Corte riferita a tre articoli del codice penale (617, 617 bis e 623) ed all’art. 18, comma 4,  del Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 1067. Viene così posto in evidenza il nuovo orientamento della Cassazione la quale (a seguito di novella legislativa apportata all’art. 623 del codice penale) ha di fatto posto in desuetudine la vecchia ma ancora vigente disposizione normativa del 1923, adottata durante il Fascismo ma divenuta – in periodo di libertà repubblicane – strumento di difesa di giornalisti e semplici appassionati di radioascolto. Nella ricerca viene inoltre riservata una disamina particolare alla nozione di “dolo specifico” il quale – richiesto dall’art. 617 bis del codice penale per punire l’installazione di un ricevitore scanner (“al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni ”) – è stato dai Giudici di Cassazione ritenuto esistente indipendentemente da quale trasmissione si volesse poi ascoltare. La sentenza n. 40249/2008 perciò ha ravvisato il “dolo specifico” nel fatto stesso di aver installato lo scanner, ritenendolo uno strumento utilizzabile solamente in modo illecito ed escludendo la liceità di un ascolto casuale o fortuito di frequenze riservate, come pure l’utilizzo per l’ascolto di frequenze radioamatoriali o di radiodiffusione. A tale proposito, Marsiglio ricorda che la normativa penalistica deve necessariamente coordinarsi con la normativa di settore, la quale sancisce esplicitamente la libertà di ascolto di alcuni servizi di comunicazione (radioamatore – radiodiffusione – radiodeterminazione) senza indicazione o limitazione alcuna dell’apparecchio utilizzabile (D.P.R. 27.01.2000, n. 64). L’autore, ricordando che quella del caso Merateonline così come le altre sentenze conformi sono state tutte emesse da singole sezioni della Cassazione ma non ancora dalle Sezioni Unite – esamina infine una sentenza riferita ad una norma  simile all’art. 617 bis, osservando che l’art. 617 quater (relativo all’intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche) ha ritenuto irragionevole punire chi fosse venuto a conoscenza di una comunicazione in modo casuale: la sanzione penale, infatti, è destinata a punire  solamente le intercettazione effettuate in modo fraudolento. Lo studio si conclude avvertendo che non si vuole  affermare che l’ascolto mediante le radio scanner debba essere completamente libero e non soggetto a limitazioni; viene affermato invece che la normativa ancora in vigore (l’art.  18 del R.D. 1067/1923) permette – individuando il punto di equilibrio nella “non divulgazione” di quanto acquisito senza frode – il contemperamento di valori costituzionalmente protetti quali il “diritto alla segretezza delle comunicazioni” e la “libertà di manifestazione del pensiero”, quest’ultima specificata dalla Corte costituzionale nella sua articolazione del “diritto di essere informati”. Una vigenza destinata a concludersi il prossimo 16 dicembre 2009 in virtù della recentissima normativa “taglia-leggi”, destinata ad abrogare espressamente migliaia di atti normativi non più vigenti nel nostro ordinamento giuridico o perché sostituiti da altre leggi o perché hanno esaurito i propri effetti. Auspicando un ripensamento del legislatore, Marsiglio ricorda che l’art. 18 del decreto n. 1067 del 1923 non è una semplice norma provvedimento e nemmeno una norma generale di carattere amministrativo: si tratta invece una norma penale, per l’importanza della quale solo il Parlamento (e non il Governo, tranne il caso di legge delega ben specifica) deve  valutare se sia ancora adatta o non a tutelare penalmente le comunicazioni senza filo.
 
Il testo integrale dell’articolo, pubblicato sul numero 7/2009 (pagg. 12-22) del mensile RADIORAMA (Trieste), periodico dell’A.I.R. – Associazione Italiana Radioascoltoè consultabile all’indirizzo web.tiscali.it/oscarito/scanner_e_leggi_2.htm

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