Radiodiffusione sonora, normativa sulle frequenze utilizzabili dai ricevitori BC: un primo risultato raggiunto dalla procedura d’infrazione comunitaria

Riceviamo da Giorgio Marsiglio, giurista esperto in diritto delle radiocomunicazioni (con particolare attenzione al diritto al radioascolto), un aggiornamento sulla procedura d’infrazione sulla circolazione dei ricevitori radio, avviata dalla Commissione europea a seguito di una sua denuncia. Questa l’evoluzione della questione: "Il 16 ottobre 2008 la Commissione europea aveva avviato nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione per ostacoli ingiustificati e sproporzionati alla libera circolazione dei ricevitori radio della radiodiffusione sonora, lamentando la violazione degli articoli 28-30 del Trattato dell’Unione europea. La normativa statale italiana sottoposta all’esame degli organismi comunitari di Bruxelles è quella in materia di frequenze radio utilizzabili in Italia dagli apparecchi riceventi le trasmissioni della radiodiffusione sonora (in lingua inglese denominata broadcasting), dettata dai decreti dell’allora Ministro delle Poste e Telecomunicazioni datati 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987. Decreti confermati e mantenuti sino ad oggi in vigore dal successivo decreto ministeriale 28 agosto 1995, n. 548. Con lettera del 31 marzo 2009 la Commissione europea ha informato il denunciante Giorgio Marsiglio che le autorità italiane si dichiarano intenzionate ad abrogare tutte le disposizioni denunciate (limitazione delle frequenze e dichiarazione di conformità obbligatoria sul manuale di istruzioni degli apparecchi) se i ricevitori radio sono conformi alle disposizioni sulla compatibilità elettromagnetica armonizzate a livello comunitario dalla direttiva 2004/108/CE. Il denunciante – osservando che il Governo italiano faceva riferimento non tanto alla direttiva comunitaria ma alla propria normativa d’attuazione (D.lgs. 194/2007) per alcuni aspetti difforme da quella comunitaria – ha invitato gli organismi comunitari alla cautela, ricordando che il diritto comunitario osta – senza dubbio alcuno – ad una eventuale pretesa dello Stato italiano di sottoporre i radioricevitori broadcasting (importati o acquistati fuori del territorio italiano ma regolarmente marcati CE) ad una ulteriore valutazione di conformità ai dettami del D.lgs. 194/2007.La Commissione ha però risposto che valuterà l’esatta formulazione delle disposizioni legislative proposte, quando sarà presentato per parere un progetto avanzato o quando la normativa entrerà in vigore. In assenza di prove contrarie, la Commissione non ha motivo di ritenere che le autorità italiane intendono introdurre obblighi di controlli nuovi o inutili che si sovrappongono ai controlli già effettuati in altri Stati membri a norma della direttiva 2004/108/CE".
 
LINK UTILI:
 
– per visualizzare lo stato della procedura presso il "Dipartimento per le Politiche comunitarie" della Presidenza del Consiglio dei Ministri: http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx digitando la parola chiave "ricevitori radio"
 
– per visualizzare il testo della denuncia: http://web.tiscali.it/oscarito/denunciaUE.htm
 
 per visualizzare la lettera dell’Unione europea: http://web.tiscali.it/oscarito/conclusioni_Commissione.pdf
 
 per visualizzare le osservazioni del denunciante: http://web.tiscali.it/oscarito/2^_osservazioni_risposta.htm
 
– per visualizzare il sito "Il diritto al radioascolto": http://web.tiscali.it/oscarito/
 
– per contatti con il denunciante: [email protected]

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